LEGGE 29 novembre 2007, n. 224

Type Legge
Publication 2007-11-29
Ultimo aggiornamento 2007-12-03
State In force
Source Normattiva
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Atto di revisione-art. 2

ARTICOLO 2 PROTOCOLLI 1. Il protocollo interpretativo dell'articolo 69 CBE e' sostituito dal seguente testo: PROTOCOLLO INTERPRETATIVO DELL'ARTICOLO 69 CBE Articolo primo Principi generali L'articolo 69 non deve essere interpretato secondo il significato che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo e' determinata secondo l'accezione rigorosa e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione ed i disegni servono solo a dissipare le ambiguita' eventualmente celate nelle rivendicazioni. Non deve neppure esser interpretato nel senso di significare che tali rivendicazioni fungono solamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a cio' che, secondo il parere di un esperto del mestiere che abbia esaminato la descrizione ed i disegni, il titolare del brevetto ha inteso tutelare. L'articolo 69 deve invece essere interpretato nel senso di definire fra questi due estremi una posizione che garantisce contestualmente un'equa protezione al titolare del brevetto ed un grado ragionevole di certezza a terzi. Articolo 2 Equivalenti Per determinare la portata della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debitamente conto di ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. 2. Il seguente protocollo sull'organico del personale e' inserito nella convenzione sul brevetto europeo in quanto parte integrante di quest'ultima: PROTOCOLLO SULL'ORGANICO DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI ALL'AJA (PROTOCOLLO SULL'ORGANICO DEL PERSONALE) L'Organizzazione europea dei brevetti garantisce che la proporzione dei posti di lavoro dell'Ufficio europeo dei brevetti assegnata al dipartimento dell'Aja, quale definita nell'organigramma dei posti di lavoro e nella tabella del personale per l'anno 2000, rimane sostanzialmente immutata. Ogni modifica del numero dei posti di lavoro assegnati al dipartimento dell'Aja che si traduce in uno scarto di oltre il dieci per cento in relazione a tale percentuale, che risulti necessaria ad assicurare un buon funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, richiede una decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione, adottata su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, previa consultazione dei Governi della Repubblica Federale della Germania e del Regno dei Paesi Bassi. 3. La sezione I del protocollo sulla centralizzazione e' sostituita dal seguente testo: PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE E INTRODUZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DEI BREVETTI (PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE) Sezione I 1) a) Alla data di entrata in vigore della convenzione, gli Stati parti della convenzione che sono altresi'' membri dell'Istituto Internazionale dei brevetti creato dall'Accordo dell'Aja del 6 giugno 1947, prendono tutti i provvedimenti necessari affinche' il trasferimento all'Ufficio europeo dei brevetti di tutto l'attivo e di tutto il passivo, nonche' di tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei brevetti si effettui non oltre la data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Le modalita' di trasferimento saranno fissate da un accordo fra l'Istituto internazionale dei brevetti e l'Organizzazione europea dei brevetti. I suddetti Stati nonche' gli altri Stati parti della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinche' questo accordo sia applicato non oltre la data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Alla data dell'applicazione, gli Stati membri dell'Istituto internazionale dei brevetti che sono altresi' parti dell'Istituto internazionale dei brevetti s'impegnano inoltre a porre fine alla loro partecipazione all'Accordo dell'Aja. b) Gli Stati parti della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinche', secondo i termini dell'accordo di cui al capoverso a), tutto l'attivo e tutto il passivo, nonche' tutto il personale dell'Istituto internazionale dei brevetti siano incorporati nell' Ufficio europeo dei brevetti. A decorrere dall'applicazione di questo accordo, saranno compiuti dall'Ufficio europeo dei brevetti, da un lato i compiti assunti dall'Istituto internazionale dei brevetti alla data dell'apertura alla firma della convenzione, in particolare quelli che esso assume nei confronti dei suoi Stati membri, a prescindere se divengono o meno parti della convenzione, e d'altro lato i compiti che quest'ultimo si sara' impegnato ad assumere al momento dell'entrata in vigore della convenzione nei confronti di Stati che, in questa data, sono sia membri dell'Istituto internazionale dei brevetti, sia parti della convenzione. Inoltre, il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti puo' incaricare l'Ufficio europeo dei brevetti di altri compiti nel settore della ricerca. c) Gli impegni di cui sopra si applicano all'agenzia istituita in virtu' dell'Accordo dell'Aja e conformemente alle condizioni fissate nell'accordo concluso fra l'Istituto Internazionale dei brevetti ed il governo dello Stato contraente interessato. Questo governo s'impegna a concludere con l'Organizzazione europea dei brevetti un nuovo accordo, sostitutivo di quello gia' concluso con l'Istituto Internazionale dei brevetti per armonizzare le clausole relative all'organizzazione, al funzionamento ed al finanziamento dell'agenzia con le disposizioni del presente Protocollo. (2) Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati parti della convenzione rinunciano, per i loro servizi centrali della proprieta' industriale ed a vantaggio dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attivita' che sarebbero suscettibili di esercitare in qualita' di amministrazione incaricata della ricerca ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. (3) a) Un'agenzia dell'Ufficio europeo dei brevetti e' istituita a Berlino, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Essa dipende dal dipartimento dell'Aja. b) Il consiglio d'amministrazione fissa la ripartizione dei compiti dell'agenzia di Berlino, tenendo conto delle considerazioni generali e dei bisogni dell'Ufficio europeo dei brevetti. c) Almeno all'inizio del periodo successivo a quello dell'estensione progressiva del settore di attivita' dell'Ufficio europeo dei brevetti, il carico di lavoro affidato a questa agenzia deve consentire di occupare a tempo pieno il personale esaminatore della dipendenza locale, a Berlino, dell'Ufficio tedesco dei brevetti in funzione alla data di apertura alla firma della convenzione. d) La Repubblica Federale di Germania si fa carico di tutte le spese supplementari risultanti, per l'Organizzazione europea dei brevetti, dalla creazione e dal funzionamento dell'agenzia di Berlino.

Atto di revisione-art. 3

ARTICOLO 3 NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE (1) Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti e' autorizzato a stabilire, dietro proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, un nuovo testo della Convenzione sul brevetto europeo. In questo nuovo testo, le disposizioni della Convenzione devono, se del caso, essere armonizzate a livello redazionale nelle tre lingue ufficiali. Inoltre le disposizioni della Convenzione possono essere oggetto di una nuova numerazione consecutiva ed i rinvii ad altre disposizioni della convenzione devono essere modificati in considerazione della nuova numerazione. (2) Il Consiglio d'amministrazione adotta il nuovo testo della Convenzione a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti. Una volta adottato, il nuovo testo della Convenzione diviene parte integrante del presente atto di revisione.

Atto di revisione-art. 4

ARTICOLO 4 FIRMA E RATIFICA (1) Il presente atto di revisione e' aperto fino al 1° settembre 2001 alla firma degli Stati contraenti dell'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco. (2) Il presente atto di revisione e' soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Atto di revisione-art. 5

ARTICOLO 5 ADESIONE (1) Il presente atto di revisione e' aperto, fino alla sua entrata in vigore, all'adesione degli Stati parti della Convenzione e degli Stati che ratificano la Convenzione o che vi aderiscono. (2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica Federale di Germania.

Atto di revisione-art. 6

ARTICOLO 6 APPLICAZIONE A TITOLO PROVVISORIO L'articolo primo, punti 4 a 6 e 12 a 15, punti 2 e 3, gli articoli 3 e 7 del presente atto di revisione si applicano a titolo provvisorio.

Atto di revisione-art. 7

ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE (1) Il testo riveduto della Convenzione si applica a tutte le domande di brevetto europeo depositate dopo la sua entrata in vigore ed ai brevetti europei rilasciati sulla base di tali domande. Esso non si applica ai brevetti europei che risultano gia' concessi al momento della sua entrata in vigore, ne' alle domande di brevetto europeo pendenti in tale data, a meno che il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea di brevetti non disponga diversamente. (2) Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti prende una decisione in conformita' al paragrafo 1 non oltre il 30 giugno 2001, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentanti e votanti. Questa decisione diviene parte integrante del presente atto di revisione.

Atto di revisione-art. 8

ARTICOLO 8 ENTRATA IN VIGORE 1) Il testo riveduto della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore sia due anni dopo il deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di quindici Stati contraenti sia il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente che procede per ultimo a tale adempimento, se questa data e' anteriore. 2) All'entrata in vigore del testo riveduto della Convenzione il testo della convenzione valida fino a questa data cessa di essere in vigore.

Atto di revisione-art. 9

ARTICOLO 9 TRASMISSIONI E NOTIFICHE (1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania effettua copie certificate conformi del presente atto di revisione e le trasmette ai Governi degli Stati contraenti e degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtu' dell'articolo 166, paragrafo 1. (2) Il governo della Repubblica Federale di Germania notifica ai Governi degli Stati di cui al paragrafo 1: a) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione; b) la data di entrata in vigore del presente atto di revisione. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari a tal fine designati, dopo avere presentato i loro pieni poteri , riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione. FATTO a Monaco, il ventinove novembre duemila: in un esemplare in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede. Questo esemplare e' depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania.

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