LEGGE 18 marzo 2008, n. 71

Type Legge
Publication 2008-03-18
Ultimo aggiornamento 2008-04-12
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO I STATUTO DELL'AGENZ1A Statuto dell'Agenzia Articolo 1 1. L'Agenzia e' l'organo incaricato di conseguire gli obiettivi e di eseguire i compiti indicati nella Convenzione o fissati dall'Assemblea Generale o dal Consiglio e dai loro organi sussidiari. Essa prende l'iniziativa di formulare, e sottoporre agli organi competenti, proposte in materia di esercizio delle diverse funzioni e di esecuzione dei vari compiti demandati a tali organi, nonche' in materia di altri compiti delegati all'Organizzazione. Essa presta inoltre assistenza all'Assemblea Generale e al Consiglio, e ai loro organi sussidiari, per l'espletamento delle loro funzioni di supervisione. 2. Nell'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia puo' farsi assistere ove necessario da esperti civili e militari designati dagli Stati o dalle organizzazioni dei fornitori di servizi interessate. 3. L'Agenzia funge da fulcro della cooperazione e del coordinamento intergovernativi nel campo della navigazione aerea. Essa presenta proposte e fornisce il sostegno necessario per la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo. 4. In particolare, essa fornisce servizi normativi, informativi, di sostegno e di consulenza alle Parti contraenti, nonche', sulla base di accordi conclusi a norma dell'Articolo 2 della Convenzione, a organizzazioni internazionali riconosciute e agli stati non contraenti. 5. In particolare, t'Agenzia: (a) coordina i piani di attuazione delle Parti contraenti, per garantire la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo; (b) esamina, nel campo della navigazione aerea, questioni che sono allo studio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale (ICAO) e di altre organizzazioni internazionali competenti per l'aviazione civile, e coordina e presenta emendamenti ai documenti ICAO; (c) elabora proposte di pianificazione dettagliata per l'armonizzazione e l'integrazione del servizi e dei sistemi di traffico aereo, in particolare per le componenti di terra e di aria dei sistemi di navigazione aerea delle Parti contraenti, al fine di istituire un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo; (d) elabora proposte relative al meccanismo di pianificazione e di organizzazione strategica delle rotte e delle strutture di supporto dello spazio aereo, in coordinamento con gli esperti civili e militari designati dagli stati; (e) elabora proposte per l'armonizzazione dei regolamenti dei servizi europei di traffico aereo, formula politiche coordinate o comuni per migliorare la gestione del traffico aereo negli aeroporti e loro dintorni e contribuisce a incrementare l'efficienza e la flessibilita' nell'utilizzo dello spazio aereo da parte degli utenti civili e militari; (f) presenta proposte e svolge un ruolo consultivo per tutti gli aspetti di politica e di pianificazione. Il suo ambito d'intervento non si limita alla gestione del traffico aereo in rotta, ma si estende fino ai conseguimento di un approccio integrato "gaie to gate" alla gestione del traffico aereo. Nell'elaborazione delle sue proposte l'Agenzia si fa assistere da esperti nazionali; (g) studia e promuove misure atte a migliorare l'economicita' e l'efficienza nel campo della navigazione aerea; (h) elabora criteri, procedure e metodi comuni che garantiscano la massima efficienza e qualita' dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei relativi servizi; (i) coordina i programmi di ricerca, sviluppo, prova e valutazione (RDTE) delle organizzazioni nazionali di gestione del traffico aereo, con compiti anche di raccolta e diffusione dei risultati; (j) realizza studi,prove e lavori di ricerca applicata comuni, oltre ad altri sviluppi tecnici; (k) definisce, progetta, elabora, convalida e organizza l'attuazione di un sistema uniforme per la gestione del traffico aereo europeo, sotto l'egida del Consiglio. Nell'assicurare i servizi di navigazione aerea, l'Agenzia ha come mandato: (a) di evitare le collisioni tra aeromobili; (b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido dei traffico aereo; (c) di fornire i consigli e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli; (d) di allertare gli organi competenti in caso di aeromobili necessitanti di servizi di ricerca e soccorso, prestando a tali organi l'assistenza necessaria. 7. L'Agenzia opera in stretta collaborazione con le organizzazzioni degli utenti al fine di soddisfare nei modo piu' efficiente ed economico possibile i bisogni dell'aviazione civile. Essa opera in stretta collaborazione con le autorita' militari per soddisfare nelle stesse condizioni le esigenze specifiche dell'aviazione militare. Per espletare il suo mandato l'Agenzia puo', tra l'altro, costruire ed utilizzare gli edifici e le installazioni di cui necessita. Tuttavia, ai fine di evitare duplicazioni, essa si avvale dei servizi tecnici nazionali ed utilizza le strutture nazionali esistenti ogni qualvolta cio' sia giustificato sul piano tecnico ed economico.

Allegato I - art. 2

Articolo 2 1. Restando salvi i poteri conferiti all'Assemblea Generale e al Consiglio, l'Agenzia e' amministrata da un Direttore generale che gode di ampia autonomia gestionale per l'attuazione, l'utilizzazione e la conduzione efficiente delle risorse tecniche, finanziarie e umane a sua disposizione. Egli ha facolta' di prendere tutte le iniziative che ritiene necessarie per l'adempimento dei suoi obblighi. 2. Tuttavia, il Direttore generale deve, per sottoporli all'approvazione del Consiglio in conformita' con le disposizioni della Convenzione: (a) elaborare programmi di lavoro annuali e quinquennali, indicando l'impatto sulle tendenze dei costi e dei tassi unitari; (b) redigere il piano finanziario quinquennale e il bilancio preventivo, comprendente gli obblighi finanziari, nonche', come previsto dall'Allegato IV, i tassi unitari e le tariffe; (c) presentare al Consiglio una relazione annuale sulle attivita' e la situazione finanziaria dell'Organizzazione; (d) presentare i principi che regolano la struttura generale dell'Agenzia, i particolari di tale struttura essendo ambito di competenza esclusiva del Direttore generale. 3. Inoltre, il Direttore generale: (a) presenta rapporti a intervalli regolari e richiede le istruzioni dei Consiglio ogni qualvolta gli obiettivi rischino di non essere raggiunti, le scadenze o i tetti finanziari rischino di essere superati, o in caso di modifiche sostanziali dai programmi; (b) negozia gli accordi di cui all'Articolo 2 della Convenzione, nel quadro delle direttive emanate dai Consiglio.

Allegato I - art. 3

Articolo 3 Il Direttore generale redige e sottopone all'approvazione del Consiglio il regolamento degli appalti riguardante: (a) l'assegnazione di appalti per la fornitura di beni e servizi all'Organizzazione; (b) la fornitura di beni e servizi da parte dell'Organizzazione; (c) la vendita o la cessione di beni superflui.

Allegato I - art. 4

Articolo 4 Il Direttore generale redige e sottopone all'approvazione dei Consiglio il regolamento finanziario che fissa, in particolare, le condizioni per il versamento dei contributi nazionali nonche' le condizioni del ricorso al prestito da parte dell'Agenzia, ed inoltre assicura la corretta gestione finanziaria, comprendente la revisione dei conti interna.

Allegato I - art. 5

Articolo 5 1 Fermo il diritto delle Parti contraenti di presentare proposte, ii Direttore generale elabora e sottopone afl'approvazione del Consiglio lo statuto del personale dell'Agenzia: (a) esso deve contenere, in particolare, disposizioni relative alla nazionalita' dei personale, a procedure e principi di selezione e reclutamento, alla scala retributiva, alle pensioni, alle imposte interne, alle incompatibilita', al segreto professionale e alla continuita' del servizio; (b)Il personale dell'Agenzia deve essere reclutato fra i cittadini delle Parti contraenti. Cittadini di stati non contraenti possono essere assunti nei quadro degli `accordi previsti dall'Articolo 2.3 della Convenzione, ovvero in casi eccezionali, su decisione debitamente motivata dei Direttore generale, 2. Il tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro ha competenza esclusiva per giudicare delle controversie tra l'Organizzazione e il personale dell'Agenzia, con esclusione di ogni altra giurisdizione, nazionale o internazionale.

Allegato I - art. 6

Articolo 6 1. Il Direttore generale e' nominato per un mandato di cinque anni dall'Assemblea Generale a maggioranza ponderata, purche' tale maggioranza raggiunga i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista all'Articolo 11 della Convenzione, e purche' votino almeno i tre quarti delle Parti contraenti. il suo mandato e' rinnovabile per una sola volta, con le stesse modalita'. Lo statuto del Direttore generate deve essere approvato dal Consiglio. 2. Il Direttore generale rappresenta l'Organizzazione in giudizio e a tutti gli effetti civilistici. 3. Inoltre, in conformita' con le politiche adottate dall'Assemblea generale e dal Consiglio,il Direttore generale: (a) puo' assumere e licenziare il personale in conformita' con lo statuto dei personale; la nomina a funzioni di livello A1 e A2, per un normale mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, e' soggetta all'approvazione del Consiglio; (b) puo' contrarre prestiti alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario e nei limiti fissati a tal fine dal Consiglio; (c) puo' stipulare contratti alle condizioni stabilite dai regolamento per la stipula dei contratti di cui all'Articolo 3 e nei limiti fissati a tal fine dal Consiglio; (d) redige e presenta ai Consiglio per approvazione regolamento sulla protezione dei dati di cui all'Articolo 7.2(l) della Convenzione; (e) elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio le regole e le procedure applicabili alle norme, specifiche e pratiche relative ai sistemi e ai servizi di gestione del traffico aereo. 4. il Direttore generale puo' espletare queste funzioni senza interpellare preventivamente il Consiglio, ma lo tiene comunque informato di tutti i provvedimenti presi in virtu' dei suddetti poteri. Il Consiglio stabilisce le condizioni alle quali il Direttore generale puo' essere sostituito in caso di impedimento.

Allegato I - art. 7

Articolo 7 1. Le entrate e le uscite devono essere in pareggio nel bilancio preventivo. Per ogni esercizio finanziario deve essere predisposto un preventivo delle entrate e delle uscite dell'Agenzia. 2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre. 3. Il Direttore generale sottopone la bozza dei bilancio preventivo e la bozza del piano finanziario quinquennale all'approvazione del Consiglio non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.

Allegato I - art. 8

Articolo 8 1. L'Organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziati internazionali le risorse necessarie all'espletamento dei suoi compiti. 2. L'Organizzazione puo' emettere prestiti sui mercati finanziari di una Parte contraente nel quadro della legislazione nazionale applicabile all'emissione di prestiti interni, ovvero, in mancanza di tale legislazione, con raccordo della Parte contraente. 3. Il regolamento finanziario fissa le procedure secondo le quali l'Organizzazione contrae e rimborsa i prestiti. 4. In ciascun bilancio preventivo e in ciascun piano finanziario quinquennale e' indicato l'importo massimo dei prestiti che l'Organizzazione puo' assumere nel corso degli anni oggetto di tale bilancio e di tale piano finanziario quinquennale. 5. Per le questioni previste dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con le loro banche di emissione.

Allegato I - art. 9

Articolo 9 Il bilancio preventivo e il piano finanziario quinquennale possono essere riveduti nel corso dell'esercizio finanziario, qualora le circostanze lo esigano, secondo le modalita' previste per la loro predisposizione e approvazione.

Allegato I - art. 10

Articolo 10 1. Le scritture contabili relative a tutte le entrate e le spese di bilancio deirAgenz nonche' la gestione finanziaria dell'Agenzia sono verificate ogni anno da un Audit Board. 2. L'Audit Board e' assistito nei sue compito da revisori esterni. La societa' esterna di revisione e' nominata dal Consiglio per un mandato di tre anni, conformemente all'Articolo 7.2(f) della Convenzione. 3. La verifica svolta dall'Audit Board, con l'assistenza dei revisori esterni, ha lo scopo di accertare la regolarita' delle entrate e delle uscite e di assicurare una sana gestione finanziaria. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, l'Audit Board presenta al Consiglio una relazione con allegate le osservazioni dell'Agenzia. il Consiglio ha facolta' di ordinare all'Agenzia di prendere gli opportuni provvedimenti raccomandati nella relazione di audit, in conformita' all'Articolo 7.2(a) della Convenzione. 4. E' compito dell'Audit Board assicurarsi che sia adottato nell'Agenzia un adeguato meccanismo di controllo interno, conforme alla prassi ed a corretti principi gestionaii. 5. L'Audit Board ha facolta' di verificare altri aspetti finanziari riguardanti l'Agenzia, in conformita' con il proprio mandato.

Allegato I - art. 11

Articolo 11 1. I servizi dell'Agenzia possono essere oggetto di ispezioni tecniche e amministrative, su richiesta dei Consiglio, che puo' agire di sua iniziativa o su richiesta dei Direttore generale. 2. Tali ispezioni sono effettuate da funzionari delle amministrazioni delle Parti contraenti, con l'assistenza di esterni, ove necessario. Ogni commissione d'ispezione e' composta da almeno due persone di nazionalita' diversa e dovrebbe comprendere, per quanto possibile, una persona che ha partecipato a un'ispezione precedente

Allegato I - art. 12

Articolo 12 Il Consiglio determina le lingue di lavoro dell'Agenzia.

Allegato I - art. 13

Articolo 13 L'Agenzia procede alle pubblicazioni necessarie per il suo funzionamento.

Allegato I - art. 14

Articolo 14 Tutte le bozze di emendamento dello Statuto sono da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale secondo le disposizioni dell'Articolo 6.1(d) della Convenzione.

Allegato II

ALLEGATO II Regioni d'Informazione di Volo Repubblica Federale di Germania Regione superiore d'informazione di volo Berlin Regione superiore d'informazione di volo Hannover Regione superiore d'informazione di volo Rhein Regione d'informazione di volo Bremen Regione d'informazione di volo Dusseldorf Regione d'informazione di volo Frankfurt Regione d'informazione di volo Munchen Regione d'informazione di volo Berlin. Repubblica d'Austria Regione d'informazione di volo Wien Regno del Belgio Granducato di Lussemburgo Regione superiore d'informazione di volo Bruxelles Regione d'informazione di volo Bruxelles Repubblica di Bulgaria Regione d'informazione di volo Sofia Regione d'informazione di volo Varna Repubblica di Cipro Regione d'informazione di volo Nicosia Repubblica di Croazia Regione d'informazione di volo di Zagreb Regno di Danimarca Regione d'informazione di volo Kebenhavn Regno di Spagna Regione superiore d'informazione di volo Madrid Regione d'informazione di volo Madrid Regione superiore d'informazione di volo Barcelona Regione d'informazione di volo Barcelona Regione superiore d'informazione di volo lslas Canarias Regione d'informazione di voto Isias Canarias Repubblica francese - Principato di Monaco Regione superiore d'informazione di volo France Regione d'informazione di volo Paris Regione d'informazione di volo Brest Regione d'informazione di volo Bordeaux Regione d'informazione di volo Marseille (') Regione d'informazione di volo Reims Regno Unito di Gran Bretaqna e Irlanda del Nord Regione superiore d'informazione di volo Scottish Regione d'informazione di volo Scottish Regione superiore d'informazione di volo London Regione d'informazione di volo London Repubblica ellenica Regione superiore d'informazione di volo Athinai Regione d'informazione di volo Athinai Repubblica d'Ungheria Regione d'informazione di volo Budapest Irlanda Regione superiore d'informazione di volo Shannon Regione d'informazione di volo Shannon Regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51' Nord 15' Ovest, 51' Nord 8' Ovest, 48° 30' Nord 8' Ovest, 49' Nord 15Ovest, 51° Nord 15' Ovest a livello di volo 55 e oltre Repubblica Italiana Regione superiore d'informazione di volo Milano Regione superiore d'informazione di volo Roma Regione superiore d'informazione di volo Brindisi Regione d'informazione di volo Milano Regione d'informazione di volo Roma Regione d'informazione di volo Brindisi Repubblica di Malta Regione d'informazione di volo Malta Regno di Norvegia Regione superiore d'informazione di volo Oslo Regione superiore d'informazione di volo Stavanger Regione superiore d'informazione di volo Trondheim Regione superiore d'informazione di volo Bodo Regione d'informazione di volo Oslo Regione d'informazione di volo Stavanger Regione d'informazione di volo Trondheim Regione dinformazione di volo Bodo Regione oceanica d'informazione di volo Bodo Regno dei Paesi Bassi Regione d'informazione di volo Amsterdam Repubblica portoghese Regione superiore d'informazione di volo Lisboa Regione d'informazione di volo Lisboa Regione d'informazione di volo Santa Maria Romania Regione d'informazione di volo di Bucurest Repubblica slovacca Regione d'informazione di volo Bratislava Repubblica slovena Regione d'informazione di volo Ljubljana Regno di Svezia Regione superiore d'informazione di volo Malmo' Regione superiore d'informazione di volo Stockholm Regione superiore d'informazione di' volo Sundsvall Regione d'informazione di volo Malmo' Regione d'informazione di volo Stockholm Regione d'informazione di volo Sundsvail Confederazione elvetica Regione superiore d'informazione di volo Svizzera Regione d'informazione di volo Svizzera Repubblica ceca Regione d'informazione di volo di Praha Repubblica di Turchia Regione d'informazione di volo Ankara Regione d'informazione di volo Istanbul

Allegato III - art. 1

ALLEGATO III DISPOSIZIONI FISCALI Disposizioni fiscali Articolo 1 1. Restando salvi gli esoneri previsti dagli Articoli 22 e 23 della Convenzione, qualora l'Organizzazione, nell'espletamento delle sue attivita' ufficiali, effettui acquisti di beni o utilizzi servizi di valore consistente, sui quali gravino o siano stati pagati diritti, imposte o tasse indiretti (ivi compresi diritti, imposte o tasse applicati all'atto dell'importazione e diversi da quelli previsti dall'Articolo 23.1 della Convenzione), i governi degli Stati membri sono tenuti a prendere, nella misura del possibile, adeguati provvedimenti che annullino per l'Organizzazione l'onere di tali diritti, imposte e tasse, procedendo ad un adeguamento dei contributi finanziari a favore dell'organizzazione ovvero all'esonero dell'Organizzazione dai pagamento di tali diritti, imposte e tasse o al rimborso degli stessi. 2. Riguardo a pagamenti che l'Organizzazione debba effettuare a favore di Stati membri per investimenti realizzati da questi Stati, e nella misura in cui il relativo costo debba essere rimborsato dall'Organizzazione, gli Stati in questione faranno in modo che l'estratto conto presentato all'Organizzazione sia al netto di diritti, imposte e tasse dalle quali l'Organizzazione sarebbe stata esente, o che le sarebbero stati rimborsati o che sarebbero stati oggetto di un adeguamento dei contributi finanziari a favore dell'Organizzazione qualora essa avesse effettuato direttamente tali investimenti. 3. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai diritti, imposte o tasse percepiti a fronte di servizi di utilita' generale.

Allegato III - art. 2

Articolo 2 I beni acquisiti dall'Organizzazione secondo le modalita' di cui all'Articolo 1.1 non possono essere venduti o comunque ceduti se non in conformita' con le condizioni stabilite dai governi degli Stati interessati.

Allegato III - art. 3

Articolo 3 1. Il Direttore generale dell'Agenzia e i membri dei personale dell'Organizzazione sono soggetti ad una tassa a favore dell'Organizzazione, applicata su stipendi ed emolumenti corrisposti da quest'ultima secondo le norme e le condizioni fissate dall'Assemblea Generale. Gli stipendi e gli emolumenti sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Gli Stati membri possono, tuttavia, tener conto degli stipendi ed emolumenti cosi' esentati nel determinare il carico fiscale da applicare agli altri redditi dei beneficiari di tali esenzioni. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e rendite corrisposte dall'Organizzazione. 3. Nomi, qualifiche, indirizzi, retribuzioni e, se del caso, pensioni di dipendenti e di ex-dipendenti. ai quali si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo saranno comunicati periodicamente agli Stati membri.

Allegato III - art. 4

Articolo 4 Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, l'Organizzazione agisce di concerto con le autorita' competenti degli Stati membri interessati.

Allegato III - art. 5

Articolo 5 1. Il presente Allegato sostituisce il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 6 luglio 1970, come emendato dal Protocollo sottoscritto a Bruxelles il 21 novembre 1978, entrambi a loro volta emendati dall'Articolo XXXVIII del Protocollo sottoscritto a Bruxelles il 12 febbraio 1981, che ha modificato la Convenzione. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 che precede, gli obblighi di cui all'Articolo 3 del Protocollo aggiuntivo dei 6 luglio 1970 continuano a produrre i loro effetti fino a completa definizione dei relativi crediti e impegni.

Allegato IV - art. 1

ALLEGATO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA COMUNE DEI CANONI DI ROTTA Articolo 1 Le Parti contraenti convengono di continuare a gestire un sistema .comune per la fissazione, la fatturazione e la riscossione dei canoni di rotta, in ragione di un unico canone per volo, utilizzando a tal fine i servizi di EUROCONTROL.

Allegato IV - art. 2

Articolo 2 L'Organizzazione provvede a fissare, fatturare e riscuotere i canoni di rotta applicati agli utenti dei servizi di navigazione aerea in rotta, su proposta delle Parti contraenti che aderiscono al sistema comune di canoni di rotta.

Allegato IV - art. 3

Articolo 3 In materia di canoni di rotta, il Consiglio e' l'organo incaricato di fissare le modalita' di esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale relativamente ai canoni di rotta e alla supervisione dei compiti dell'Agenzia in questo campo. In particolare, il Consiglio: (a) prepara le decisioni dell'Assemblea Generale in materia di politica dei canoni di rotta; (b) determina l'unita' di conto nella quale sono espressi i canoni di rotta; (c) determina, in conformita' alle decisioni assunte sulla base dell'Articolo 6.2 della Convenzione, le condizioni di applicazione dei sistema, comprese le condizioni di pagamento,i tassi unitari, le tariffe e il loro periodo di applicazione; (d) approva i rapporti relativi alle attivita' di EUROCONTROL, in materia di canoni di rotta; (e) adotta il regolamento finanziario applicabile al sistema dei canoni di rotta; (f) approva gli allegati di bilancio relativi alle attivita' di EUROCONTROL in materia di canoni di rotta.

Allegato IV - art. 4

Articolo 4 I canoni di rotta indicati nella fattura emessa dall'Organizzazione costituiscono un unico canone dovuto per ciascun volo, e un unico credito di EUROCONTROL, da pagarsi presso la sua sede.

Allegato IV - art. 5

Articolo 5 1. Il canone e' dovuto dalla persona che eserciva l'aeromobile al momento dell'effettuazione del volo. Il canone pone in essere un credito privilegiato sull'aeromobile cui si applica il canone, a prescindere da chi ne ha il possesso, se cio' e' consentito dalla legislazione della Parte contraente interessata. 2. Ove per identificare il volo sia utilizzato un indicativo ICAO o altro indicativo riconosciuto, EUROCONTROL puo' ritenere che l'esercente del volo sia l'esercente dell'aeromobile al quale l'indicativo ICAO e' stato attribuito o era in corso di attribuzione al momento del volo o e' identificato nel piana di volo depositato, o e' identificato in virtu' dell'uso di tale indicativo ICAO o di altro indicativo riconosciuto nelle comunicazioni con controllo del traffico aereo o in qualsiasi altro modo. Se l'identita' dell'esercente non e' nota, e' considerato come tale il proprietario dell'aeromobile fintanto che questi non abbia dimostrato chi era la persona esercente. L'esercente e il proprietario dell'aeromobile sono responsabili in solido del pagamento del canone, se cio' e' consentito dalla legislazione della Parte contraente interessata.

Allegato IV - art. 6

Articolo 6 1. Qualora non sia stata pagata la somma dovuta, questa puo' essere oggetto di recupero forzato, anche per mezzo di ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, se cio' e' consentito dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio e' atterrato l'aeromobile. 2. Tra le misure possibili rientra, su richiesta di EUROCONTROL, il riesame ad opera di una Parte contraente o di altro organo competente, dell'autorizzazione amministrativa concessa per l'attivita' di trasporto aereo o per la gestione del traffico aereo alla persona cui spetta il pagamento del canone, se tale misura e' prevista dalla legislazione vigente.

Allegato IV - art. 7

Articolo 7 1. La procedura di recupero della somma dovuta e' istituita da EUROCONTROL oppure, su richiesta di EUROCONTROL, da una Parte contraente, o da un qualunque organismo all'uopo autorizzato da una Parte contraente. 2. 11 recupero avviene per via giudiziaria o amministrativa. 3. Ogni Parte contraente informa EUROCONTROL circa le procedure applicate nel proprio Stato e circa le competenti autorita' giudiziarie o amministrative.

Allegato IV - art. 8

Articolo 8 La procedura di recupero e' da istituirsi nel territorio della Parte contraente: (a) dove il debitore ha la residenza o la sede legale; (b) dove il debitore ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente; (c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi(a) e (b) che precedono, dove il debitore possiede dei beni; (d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a), (b) e (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.

Allegato IV - art. 9

Articolo 9 1. Le disposizioni degli Articoli 5, 6, 7 e 8 non impediscono ad una Parte contraente o ad un organismo da questa autorizzato, che agisca su richiesta di EUROCONTROL, di procedere al recupero della somma dovuta mediante ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, in conformita' alla procedura amministrativa o giudiziaria della Parte contraente interessata. 2. La facolta' di ritenzione e di vendita coattiva si applica anche alle attrezzature, parti di ricambio, carburante, materiali e documenti dell'aeromobile oggetto di ritenzione o vendita. 3. La validita' e gli effetti della ritenzione e della vendita coattiva sono determinati dalla legislazione della Parte contraente nella quale e' stata effettuata la ritenzione.

Allegato IV - art. 10

Articolo 10 EUROCONTROL ha la capacita' giuridica d'istituire azioni avanti le competenti autorita' giudiziarie e amministrative di Stati non aderenti alla presente Convenzione.

Allegato IV - art. 11

Articolo 11 Sono riconosciute ed eseguite nelle altre Parti contraenti le seguenti decisioni pronunciate in una Parte contraente: (a) le decisioni definitive delle autorita' giudiziarie; (b) le decisioni amministrative che erano passibili di ricorsi avanti l'autorita' giudiziaria, ma che non lo sono piu', avendo l'autorita' giudiziaria competente respinto il ricorso con decisione passata in giudicato, oppure perche' il ricorrente ha desistito, o per decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.

Allegato IV - art. 12

Articolo 12 Le decisioni di cui all'Articolo 11 non sono riconosciute ne' eseguite nei seguenti casi: (a) se l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di origine non era competente ai sensi dell'Articolo 8; (b) se la decisione e' contraria all'ordinamento pubblico della Parte contraente in causa; (c) se il debitore non e' stato informato della decisione dell'autorita' amministrativa o della istituzione del procedimento in tempo utile per difendersi o per presentare ricorso all'autorita' giudiziaria; (d) se un procedimento relativo agli stessi canoni di rotta, istituito precedentemente, e' ancora pendente avanti l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente in causa; (e) se la decisione e' incompatibile con una decisione relativa agli stessi canoni di rotta pronunciata nella Parte contraente in causa; (f) se l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di origine, per giungere alla sua decisione, si e' pronunciata in via preliminare su una questione relativa allo stato o alla capacita' giuridica di persone fisiche, ai diritti di proprieta' derivanti da un rapporto matrimoniale, da testamenti o successioni, in modo contrastante con una norma di diritto internazionale privato della Parte contraente in causa, a meno che il risultato non sia lo stesso che si sarebbe ottenuto applicando le norme del diritto internazionale privato di questa Parte contraente.

Allegato IV - art. 13

Articolo 13 Le decisioni di cui all'Articolo 11 che sono esecutive nella Parte contraente di origine sono eseguite in conformita' con la legislazione in vigore nella Parte contraente in causa. Se necessario, l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente destinataria puo', su richiesta, emettere un provvedimento ingiuntivo.

Allegato IV - art. 14

Articolo 14 1. La richiesta deve essere accompagnata: (a) da una copia conforme della decisione; (b) in caso di decisione dell'autorita' giudiziaria pronunciata in contumacia, ,dall'originale o dalla copia conforme di un documento attestante che al debitore e' stato debitamente notificato l'atto introduttivo del procedimento; (c) in caso di decisione dell'autorita' amministrativa, da un documento attestante che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo 11; (d) da un documento attestante che la decisione e' esecutiva nella Parte contraente di origine e che la decisione e' stata debitamente notificata ai debitore. 2. Ove l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di destinazione lo richiedano, deve essere fornita una traduzione certificata dei documenti. Non e' richiesta alcuna legalizzazione o formalita' analoga.

Allegato IV - art. 15

Articolo 15 1. La richiesta puo' essere respinta solo per uno dei motivi di cui all'Articolo 12. In nessun caso la decisione puo' essere oggetto di una revisione di merito nella Parte contraente di destinazione. 2. La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione e' soggetta alla legge della Parte contraente di destinazione, salvo disposizione diversa della presente Convenzione.

Allegato IV - art. 16

Articolo 16 L'importo percepito da EUROCONTROL viene versato alle Parti contraenti in conformita' con le decisioni del Consiglio.

Allegato IV - art. 17

Articolo 17 Quando una Parte contraente recupera il credito, l'importo riscosso e' versato senza indugio a EUROCONTROL, che procede come previsto dall'Articolo 16. Le spese di recupero sostenute da tale Parte contraente sono addebitate a EUROCONTROL.

Allegato IV - art. 18

Articolo 18 Le autorita' competenti delle Parti contraenti collaborano con EUROCONTROL nel fissare e riscuotere i canoni di rotta.

Allegato IV - art. 19

Articolo 19 Se il Consiglio decide all'unanimita' di rinunciare al recupero di un canone, le Parti contraenti interessate possono agire nel modo che ritengono opportuno. In tal caso, non sono piu' applicabili le disposizioni della presente Convenzione relative al recupero, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960, COME PIU' VOLTE EMENDATA E COORDINATA DAL PROTOCOLLO DEL 27 GIUGNO 1997 LA REPUBBLICA D'ALBANIA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL REGNO DI DANIMARCA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA D'UNGHERIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI MALTA, LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, IL PRINCIPATO DI MONACO, IL REGNO DI NORVEGIA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA SLOVENA, IL REGNO DI SVEZIA, LA CONFEDERAZIONE ELVETICA, LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI TURCHIA, E LA COMUNITA' EUROPEA, vista la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" dei 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo addizionale del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, il tutto emendato dal Protocollo del 12 febbraio 1981, e riveduta e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione", ed in particolare l'articolo 40 della predetta Convenzione; viste le responsabilita' affidate dal Trattato europeo del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea, riveduto dal Trattato di Amsterdam dei 2 ottobre 1997, alla Comunita' europea in talune aree coperte dalla Convenzione; considerando che gli Stati membri della Comunita' europea che sono membri di EUROCONTROL, nell'adottare il Protocollo che coordina la Convenzione, aperto alla firma 27 giugno 1997, hanno dichiarato che la loro firma non pregiudica in alcun modo la competenza esclusiva della Comunita' in talune aree coperte da tale Convenzione e l'adesione della Comunita' ad EUROCONTROL ai fini dell'esercizio di tale competenza esclusiva; considerando che lo scopo dell'adesione della Comunita' europea alla Convenzione e' di aiutare l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, in appresso denominata 'EUROCONTROL", a raggiungere i suoi obiettivi, enunciati nella Convenzione, in particolare quello di costituire un organismo unico ed efficiente incaricato di definire le politiche di gestione del traffico aereo in Europa; considerando che l'adesione della Comunita' europea ad EUROCONTROL richiede che sia chiarito il modo in cui le disposizioni della Convenzione si applicano alla Comunita' europea ed ai suoi Stati membri; considerando che le condizioni dell'adesione della Comunita' europea alla Convenzione devono permettere alla Comunita' di esercitare, in seno ad EUROCONTROL, le competenze che le sono state conferite dai suoi Stati membri; considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto a Londra, in una dichiarazione comune dei Ministri degli esteri dei due paesi, un'intesa per una piu' stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra; che tale intesa non e' stata ancora attuata, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Comunita' europea, nell'ambito delle sue competenze, aderisce alla Convenzione alle condizioni enunciate nel presente Protocollo, in conformita' alle norme dell'articolo 40 della Convenzione.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 Per la Comunita' europea, nell'ambito delle sue competenze, la Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo dei suoi Stati membri elencate nell'Allegato Il della Convenzione, che rientrano nei limiti di applicabilita' territoriale dei Trattato che istituisce la Comunita' europea. L'applicazione dei presente Protocollo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranita' sul territorio in cui e' situato tale aeroporto. L'applicazione del presente Protocollo all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sara' attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei Ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. 1 governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno le altre Parti contraenti del presente Protocollo in merito a tale data di messa in applicazione.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 Fatto salvo guanto previsto dal presente Protocollo, s'intende che le disposizioni della Convenzione comprendono anche la Comunita' europea nell'ambito di sua competenza ed i vari termini utilizzati per designare le Parti contraenti della Convenzione ed i loro rappresentanti vanno intesi di conseguenza.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 La Comunita' europea non contribuisce al bilancio di EUROCONTROL.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti di voto ai sensi dell'articolo 6, la Comunita' europea ha diritto ad essere rappresentata ed a partecipare ai lavori di tutti gli organi di EUROCONTROL in seno ai quali uno qualsiasi dei suoi Stati membri ha diritto di essere rappresentato in quanto Parte contraente ed in cui possono essere trattate materie di sua competenza, ad eccezione degli organi aventi funzioni di revisione contabile. In tutti gli organi di EUROCONTROL a cui puo' partecipare, la Comunita' europea fa valere il suo punto di vista, nell'ambito delle sue competenze, in conformita' alle sue norme istituzionali. La Comunita' europea non puo' presentare suoi candidati in qualita' di membri di organi eletti di EUROCONTROL, ne' puo' presentarne per svolgere funzioni negli organi cui ha diritto di partecipare.

Protocollo - art. 6

Articolo 6 1. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie per le quali la Comunita' europea ha competenza esclusiva ed ai ffini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 8 della Convenzione, la Comunita' europea esercitai diritti di voto dei suoi Stati membri ai sensi della Convenzione ed i voti, semplici e ponderati, espressi dalla Comunita' europea sono cumulati per la determinazione delle maggioranze previste ai suddetto articolo 8. Quando la Comunita' vota, i suoi Stati membri non votano. Ai fini della determinazione dei numero di Parti contraenti della Convenzione necessario per dare seguito ad una richiesta di decisione a maggioranza di tre quarti, come previsto alla fine del primo comma dell'articolo 8.2, si considera che la Comunita' rappresenta i suoi Stati membri che sono membri di EUROCONTROL. Una decisione proposta per un determinato punto su cui la Comunita' europea e' chiamata a votare e' differita se una Parte contraente della Convenzione che non e' membro della Comunita' europea lo richiede. Il rinvio e' utilizzato per consentire alle Parti contraenti della Convenzione, assistite dall'Agenzia EUROCONTROL, di procedere a consultazioni sulla decisione proposta. In caso di una tale richiesta, l'adozione della decisione puo', essere rinviata per un periodo massimo di sei mesi. 2. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie su cui la Comunita' europea non ha competenza esclusiva, gli Stati membri della Comunita' europea votano secondo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione e la Comunita' europea non vota. 3. La Comunita' europea informa di volta in volta le altre Parti contraenti della Convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, del Consiglio e degli altri organi deliberativi cui l'Assemblea generale ed il Consiglio hanno delegato poteri, essa esercitera' i diritti di voto di cui al precedente paragrafo 1. Questa disposizione si applica obbligatoriamente anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.

Protocollo - art. 7

Articolo 7 La portata delle competenze trasferite alla Comunita' e' descritta in termini generali in una dichiarazione scritta fatta dalla Comunita' europea al momento della firma del presente Protocollo. Tale dichiarazione puo' essere modificata, se dei caso, mediante notifica da parte della Comunita' europea ad EUROCONTROL. Essa non sostituisce ne' limita alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza comunitaria preliminari all'adozione di decisioni, in seno ad EUROCONTROL, tramite formale votazione o altra procedura.

Protocollo - art. 8

Articolo 8 L'articolo 34 della Convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra due o piu' Parti contraenti dei presente Protocollo o tra una o piu' Parti contraenti del presente Protocollo ed EUROCONTROL in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Protocollo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validita' o rescissione.

Protocollo - art. 9

Articolo 9 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma da parte di tutti gli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960 a seguito delle varie modifiche intervenute. aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato il Protocollo che coordina la "Convenzione", e da parte della Comunita' europea. Esso e' inoltre aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma da parte di qualsiasi altro Stato debitamente autorizzato a firmare il Protocollo che coordina la Convenzione, in conformita' all'articolo II di tale Protocollo. 2. Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione sono depositati presso governo del Regno del Belgio. 3. Il presente Protocollo entrera' in vigore una volta ratificato, accettato od approvato, da un Iato, dall'insieme degli Stati firmatari che sono anche firmatari dei Protocollo che coordina la Convenzione e dai quali quest'ultimo Protocollo dovra' essere stato ratificato, accettato od approvato per entrare in vigore e, d'altro fato, dalla Comunita' europea, il primo giorno dei secondo mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di raffica. Accettazione od approvazione, purche' a tale data il Protocollo che coordina la Convenzione sia entrato in vigore. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, esso entrera' in vigore alla stessa data del Protocollo che coordina la Convenzione. 4. Il presente Protocollo entrera' in vigore per i firmatari che avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno dei secondo mese successivo al deposito del loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione. 5. li governo del Regno del Belgio notifichera' ai governi degli altri Stati firmatari dei presente Protocollo ed alla Comunita' europea ciascuna firma, ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione e ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' ai precedenti paragrafi 3 e 4.

Protocollo - art. 10

Articolo 10 Ciascuna adesione alla Convenzione successiva alla sua entrata in vigore costituisce anche consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Le disposizioni degli articoli 39 e 40 della Convenzione si applicano anche al presente Protocollo.

Protocollo - art. 11

Articolo 11 1. li presente Protocollo resta in vigore per un periodo indeterminato. 2. Qualora tutti gli Stati membri di EUROCONTROL che sono membri della Comunita' europea recedano da EUROCONTROL, la notifica di recesso dalla Convenzione nonche' dai presente Protocollo si riterra' essere stata data dalla Comunita' europea contestualmente alla notifica di recesso di cui all'articolo 38.2 della Convenzione data dall'ultimo Stato membro della Comunita' europea che recede da EUROCONTROL.

Protocollo - art. 12

Articolo 12 Il governo dei Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, conformemente all'articolo 83 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

Atto finale

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA SUL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL"DEL 13 DICEMBRE 1960, COME PIU' VOLTE EMENDATA E COORDINATA DAL PROTOCOLLO DEL 27 GIUGNO 1997 (Bruxelles, 8 ottobre 2002) I PLENIPOTENZIARI: DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, DEL REGNO DI DANIMARCA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA. DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, DEL GRANDUCATO Di LUSSEMBURGO, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DEL PRINCIPATO DI MONACO, DEL REGNO DI NORVEGIA, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA SLOVENA, DEL REGNO DI SVEZIA, DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA, DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, E DELLA COMUNITA' EUROPEA, Riuniti a Bruxelles, l'8 ottobre 2002; 1. Hanno adottata all'unanimita' il testo di un Protocollo riportato in allegato al presente Atto finale e in appresso denominato "il Protocollo di adesione", relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" dei 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta". Il suddetto Protocollo di adesione e' stato aperto alla firma a Bruxelles in data 8 ottobre 2002. 2. Hanno adottato le seguenti risoluzioni concernenti rispettivamente la ratifica, accettazione o approvazione nel piu' breve tempo possibile del Protocollo di adesione da parte delle Parti contraenti, e l'attuazione anticipata del Protocollo di Adesione: La Conferenza: Riunita a Bruxelles, l'8 ottobre 2002; Avendo adottato all'unanimita' il Protocollo, in appresso denominato "il Protocollo di adesione", relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata la "Convenzione riveduta"; I. Risoluzione con cui si sollecitano le Parti contraenti a ratificare, accettare od approvare nel piu' breve tempo possibile 11 Protocollo di adesione Considerando che l'adesione della Comunita' europea contribuira' significativamente al raggiungimento degli obiettivi ed all'esecuzione dei compiti di EUROCONTROL alle condizioni indicate nel Protocollo di adesione: Ricordando la risoluzione relativa al Protocollo che coordina la Convenzione EUROCONTROL, con la quale la Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997 ha sollecitato le Parti contraenti della Convenzione EUROCONTROL a ratificare quanto prima il suddetto Protocollo del 27 giugno 1997; Concordando che occorre che la Convenzione riveduta e il Protocollo di adesione entrino in vigore il piu' presto possibile; Sollecita i' firmatari del Protocollo di adesione a ratificare, accettare od approvare nel piu' breve tempo possibile tale Protocollo; Invita il Direttore generale di EUROCONTROL a adottare, in collaborazione con gli Stati firmatari e la Comunita' europea, tutte le misure pratiche necessarie per fornire assistenza, ove richiesto, nel quadro del processo di ratifica, accettazione od approvazione dei Protocollo di adesione. II. Risoluzione relativa all'attuazione anticipata del Protocollo di adesione Avendo preso atto della Risoluzione sull'attuazione anticipata del Protocollo che coordina la Convenzione, adottata dalla Conferenza diplomatica all'adozione di tale Protocollo il 27 giugno 1997; Considerando l'importanza di un'attuazione armonizzata ed efficace del Protocollo di adesione; Sollecita tutti gli Stati e la Comunita' europea a prendere tutte le misure possibili per l'attuazione anticipata di talune disposizioni del Protocollo di adesione. 3. Hanno adottato le seguenti dichiarazioni comuni relative, da un lato, alla non competenza della Comunita' in materia di sicurezza e difesa nazionali e, d'altro lato, ai coordinamento delle attivita' di ricerca, sviluppo tecnologico e valutazione (RSTV): Dichiarazione comune sulla non competenza della Comunita' in materia di sicurezza e difesa nazionali. I firmatari del Protocollo relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta", Avendo preso nota del fatto che attualmente la Comunita' europea non ha alcuna competenza per quanto concerne le politiche di difesa e di sicurezza; Prendendo atto del ruolo di EUROCONTROL definito nelle disposizioni della Convenzione riveduta concernenti le questioni militari; Convengono che: Ove la competenza della Comunita' europea sia estesa a interessare tali materie, sara' necessario valutare se cio' trasforma radicalmente la portata degli obblighi dei firmatari ai sensi della Convenzione riveduta e quindi se il Protocollo nella sua forma attuale possa applicarsi a tali materie. 11. Dichiarazione comune sul coordinamento RSTV I firmatari del Protocollo relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta", Avendo esaminato le disposizioni della Convenzione riveduta relative al coordinamento delle attivita' di ricerca, sviluppo tecnologico e valutazione (RSTV) nei settori coperti da detta Convenzione; Avendo preso nota del fatto che l'articolo 2.1 (h) della Convenzione riveduta si applica ai coordinamento delle attivita' di RSTV tra EUROCONTROL e le sue Parti contraenti; Avendo preso nota del fatto che il coordinamento organizzato dall'Agenzia EUROCONTROL ai sensi dell'articolo 1.5 (i) del suo Statuto riguarda le sue attivita' di RSTV e quelle delle organizzazioni ATM; Convengono che: - il 'coordinamento delle attivita' di RSTV" e' lo scambio di opinioni, informazioni ed esperienza circa i programmi e le attivita' di RSTV nel campo della gestione del traffico aereo allo scopo essenzialmente di promuovere la complementarita' e di evitare la duplicazione delle attivita'; - nel quadro del coordinamento delle loro attivita' di RSTV, tutte le parti interessate rispettano gli obiettivi generali, le competenze, le responsabilita' amministrative, di bilancio e di gestione e le procedure delle rispettive istituzioni od organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi di RSTV, nonche' le loro regole in materia di partecipazione, di divulgazione e di diritti di proprieta' intellettuale; le Parti contraenti restano libere di decidere le rispettive strategie, programmi e progetti di RSTV secondo le proprie procedure interne. 4. Hanno preso atto della seguente dichiarazione comune degli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione e dei presente Atto finale: III. Dichiarazione comune concernente l'entrata in vigore del Protocollo che coordina la Convenzione e dei Protocollo di adesione e concernente ulteriori firme del Protocollo di adesione Gli Stati firmatari dei Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, a seguito delle varie modiche intervenute, aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato "il Protocollo che coordina la Convenzione", e firmatari dell'Atto finale della Conferenza diplomatica sul Protocollo relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL", aperto alla firma in data 8 ottobre 2002, in appresso denominato Il Protocollo di adesione", Desiderosi di precisare le condizioni di entrata in vigore del Protocollo che coordina la Convenzione e del Protocollo di adesione; Confermano la loro interpretazione dell'articolo II, paragrafo 3, del Protocollo che coordina la Convenzione secondo cui detto Protocollo entrera' in vigore quando tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione EUROCONTROL in data 8 ottobre 2002 avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione di tale Protocollo; Convengono che EUROCONTROL adottera' tutte le misure utili affinche' tutte le domande di adesione alla Convenzione EUROCONTROL e di autorizzazione a firmare il Protocollo che coordina la Convenzione, siano accompagnate da un adeguato impegno per quanto concerne la firma e la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del Protocollo di adesione.

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