DECRETO 24 settembre 2008, n. 182
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti istituzione, attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè gli articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali a costituire una società per azioni denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;
Visto l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali e che con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con note n. 14868 dell'8 agosto 2008 e n. 16772 del 17 settembre 2008; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1.Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008.
2.I criteri e le modalità di cui al comma 1 si applicano altresì agli interventi, da finanziare con le risorse relative all'anno 2007, non ancora programmati.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250. - Il testo degli articoli 41, 42, 43, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente: «Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonchè del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.». «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; b) edilizia residenziale: aree urbane; c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni; d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi; d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane. 2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonchè funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.». «Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo. 2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità. 2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11. 2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non più di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio. 2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonchè ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti. 2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali. 2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici. 2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni: a) alla riorganizzazione del Ministero; b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.». «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.». «Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.». «Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonchè in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero. 2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.». - Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario n. 300 alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, è il seguente: «376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione. 377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni». - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114; la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 291 alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007. - Il testo dell'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni culturali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1997, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, è il seguente: «Art. 10 (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.) - 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «"Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.", di seguito denominata "Società", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali. 2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse. 3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato. 4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima. 5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4. 6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società. 9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, è il seguente: «Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge nonchè le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico. 2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate. 3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonchè le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonchè quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive. 4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo. 5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonchè per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni». - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45. Nota agli articoli 1 e 2: - Per il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.
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