DECRETO 10 ottobre 2008, n. 193
Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2009
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visto, in particolare, il comma 7 dell'articolo 13 della citata legge, il quale prevede che con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di ripartizione del finanziamento per l'attivita' svolta dai suddetti istituti, e per la loro organizzazione;
Vista, altresi', la lettera d) del citato comma 7, che dispone la previsione di un periodo transitorio volto a consentire la graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 dicembre 1994, n. 764, con il quale e' stato adottato il regolamento recante i criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, in attuazione dell'articolo 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Sentiti tutti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze del 25 febbraio e del 12 maggio 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 ottobre 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di seguito definiti «istituti di patronato», previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, di seguito definita «legge», e' corrisposto sulla base della valutazione della loro attivita' e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti degli istituti medesimi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001, n. 97: «7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri: a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero; b) individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresi', le modalita' di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attivita', dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attivita' svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi; c) definizione, per le attivita' svolte e per l'organizzazione, delle modalita' di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualita', da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attivita' e dell'organizzazione; d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.». - Il decreto 13 dicembre 1994, n. 764 (Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1995, n. 42. La legge 27 marzo 1980, n. 112, abrogata dall'art. 21 della legge 30 marzo 2001, n. 152, recava: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto». - Il testo del comma 3 dell' art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. - Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 152 del 30 marzo 2001 e' il seguente: «Art. 13 Finanziamento. 1. Per il finanziamento delle attivita' e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attivita' di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo. 2. Il prelevamento di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali: a) 89,90 per cento all'attivita'; b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero; c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attivita'. 3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unita' previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unita' previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota. 4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unita' previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente. 5. In ogni caso, e' assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno. 6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attivita' di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi. 7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri: a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero; b) individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresi', le modalita' di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attivita', dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attivita' svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi; c) definizione, per le attivita' svolte e per l'organizzazione, delle modalita' di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualita', da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attivita' e dell'organizzazione; d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento. 8. Per il perseguimento delle finalita' loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresi' ricevere: a) eredita', donazioni, legati e lasciti; b) erogazioni liberali; c) sottoscrizioni volontarie; d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche. 9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.".
Art. 2
Art. 3
2.All'estero, sono equiparabili alle prestazioni socio-assistenziali di cui alle tabelle allegate al presente regolamento, analoghe prestazioni, non derivanti da contribuzione obbligatoria, per le quali la legislazione dei paesi esteri ne prevede l'erogazione in servizi o in beni in natura.
4.Non sono riconoscibili gli interventi per la sollecitazione del caso.
Art. 4
2.Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso e' rilasciata all'assistito. Qualora le modalita' operative prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato e' trasmesso con le medesime modalita'.
3.Una copia del mandato rilasciato ad una sede di istituto di patronato operante in uno Stato estero, deve essere conservata agli atti in lingua italiana. Per la provincia autonoma di Bolzano deve essere conservata agli atti una copia del mandato in formato bilingue.
4.Qualora nel procedimento di liquidazione della prestazione siano coinvolte piu' amministrazioni, l'amministrazione che riceve il mandato ha l'obbligo di trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle successive fasi di trattazione della pratica.
5.Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con la definizione dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo. L'amministrazione competente deve comunicare l'esito della richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario.
6.In caso di revoca del mandato, l'istituto di patronato subentrante deve darne comunicazione all'amministrazione destinataria dell'intervento ed all'istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
7.Ai fini dell'attribuzione della pratica svolta, puo' essere rilasciato un successivo mandato ad altro istituto di patronato, per il conseguimento della stessa prestazione, solo nel caso in cui l'intervento non sia gia' stato definito positivamente. Il nuovo mandato ha effetto solo per le fasi del procedimento amministrativo in corso di definizione e per quelle successive.
8.La revoca non opera rispetto all'intervento gia' svolto, se definito positivamente.
Nota all'art. 4: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Art. 5
2.Costituisce intervento efficace ai fini del finanziamento la presentazione della domanda, la sua integrazione con documentazione utile alla definizione della stessa, la richiesta di riesame, l'opposizione, il ricorso. L'attivita' di patrocinio puo' intervenire anche in un momento successivo all'inoltro della domanda o del ricorso, purche' l'amministrazione destinataria non abbia gia' deciso in ordine alla richiesta, anche se il provvedimento non e' stato ancora comunicato. Tutti gli altri interventi che si inseriscono nel corso di una delle fasi procedurali costituiscono interventi meramente sollecitatori, pertanto non utili ai fini del finanziamento, ferma restando la validita' del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo. In caso di prestazioni erogate d'ufficio dagli istituti previdenziali o a seguito di denuncia per obbligo di legge, l'intervento del patronato potra' essere riconosciuto valido quando la liquidazione della prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine assegnato all'istituto per provvedere.
Art. 6
1.Ai soli fini della ripartizione e successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, gli interventi di tutela sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono parte integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti positivamente, e' attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato.
2.Qualora la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di piu' interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente e' attribuito il relativo punteggio.
3.Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la pratica deve contenere documentazione di data certa che dimostri l'assunzione di patrocinio, nonche' atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte dell'amministrazione competente.
5.Per quanto riguarda l'attivita' svolta all'estero, ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, la decisione dell'amministrazione competente potra' essere sostituita da qualsiasi altra documentazione che comprovi la definizione positiva dell'intervento; tale documentazione deve riportare una data non anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello preso in considerazione per il riconoscimento dell'attivita' svolta.
6.In presenza di modalita' operative che prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni competenti, la documentazione prevista dai commi precedenti potra' essere sostituita da quella che derivera' dall'applicazione delle predette modalita'.
Art. 7
1.La struttura organizzativa degli istituti di patronato e' articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero.
2.La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attivita' dell'intera struttura organizzativa, nonche' di garantire l'efficienza e la qualita' dei servizi previsti dalla legge. Compete alla sede centrale, che deve essere ubicata nella citta' ove hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali delle amministrazioni competenti all'erogazione delle prestazioni, mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche interessate. Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno.
3.Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare l'attivita' interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello. Alla sede regionale deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno, responsabile della sede stessa. Nelle regioni composte da meno di quattro province la responsabilita' della sede regionale puo' essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione, ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.
4.La sede provinciale e' ubicata nel capoluogo di provincia. Possono essere consentite limitate deroghe a tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, solo nel caso in cui l'apertura della sede in localita' geografica diversa sia motivata effettivamente da particolare interesse per l'utenza dell'istituto di patronato.
6.E' consentita l'apertura di sedi zonali in Italia nelle province in cui e' gia' presente un ufficio provinciale; e' consentita inoltre l'apertura di piu' sedi zonali nei comuni particolarmente estesi, purche' la presenza di tali uffici assicuri una piu' proficua assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di lavoro degli uffici zonali non puo' essere inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico.
7.Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice ed occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura.
8.I responsabili di sedi provinciali non possono essere contemporaneamente responsabili di una sede zonale. Soddisfatto il requisito della consistenza minima di organico di una sede provinciale o zonale, altri eventuali operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali della provincia, anche in modo non esclusivo. Un operatore assunto a tempo pieno puo' essere impiegato in due sedi zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6.
9.La sede centrale e le sedi regionali, provinciali e zonali, possono occupare locali concessi dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni; le sedi all'estero possono essere ubicate anche presso organismi promossi dagli istituti stessi o dall'organizzazione promotrice in osservanza della legislazione locale. Copia della documentazione relativa alla costituzione dei predetti organismi deve essere depositata presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
10.Qualora la sede centrale o una sede regionale, provinciale o zonale dell'istituto di patronato occupino locali in locazione, tali locali dovranno risultare con destinazione ad uso ufficio. Per le sedi operative all'estero i locali dovranno rispettare la legislazione del paese sulla idoneita' degli immobili ad uso ufficio. I contratti di affitto dovranno essere conformi alla legislazione italiana o del paese estero.
11.Alla sede centrale e alle sedi regionali, provinciali, zonali o a quelle operative all'estero devono essere addetti gli operatori indicati all'articolo 6, comma 1, della legge, che svolgono l'attivita' prevista dalla legge medesima.
12.Ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo, per operatore part-time si intende il dipendente del patronato o dell'organizzazione promotrice che presti la sua opera in posizione di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali.
13.Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi precedenti, la sede non puo' essere riconosciuta.
14.Gli istituti di patronato gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria struttura organizzativa entro ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta data.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 152 del 2001, e' il seguente: «Art. 6 Operatori. 1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorita' consolari e diplomatiche.».
Art. 8
2.Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la sede provinciale produce almeno 500 punti-attivita' e la sede zonale almeno 250 punti-attivita'.
3.Nell'ipotesi in cui le sedi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, non raggiungano il punteggio di cui al comma 2, non ottengono alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attivita'.
4.I servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all'articolo 7, fornendo i relativi elementi nei verbali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).
Art. 9
1.Gli istituti di patronato comunicano al servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, l'elenco degli operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e dei collaboratori, indicati nell'articolo 6 della legge, nonche' l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle suddette sedi. Copia conforme della predetta documentazione deve essere altresi' comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
2.I dati di cui al comma 1, relativi alle strutture ed agli operatori all'estero, devono essere comunicati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alle autorita' diplomatiche e consolari.
3.Ogni qualvolta si dovessero determinare delle variazioni nei dati di cui al comma 1, esse dovranno essere comunicate agli stessi destinatari indicati ai commi 1 e 2.
Art. 10
2.Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana direttive e criteri cui dovranno attenersi i servizi ispettivi del lavoro nell'effettuazione delle verifiche presso le sedi dei patronati. Il Ministero dispone ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'. Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una sede di un istituto di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarita' nella rilevazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attivita' della sede stessa e' estesa, in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attivita' per le quali e' stata rilevata l'irregolarita', a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato. Nelle confederazioni di Stati, tale riduzione si estende alle sedi operanti in tutti gli Stati della confederazione. L'ispezione puo' riguardare gli ultimi cinque anni di attivita'.
4.Da parte delle sedi centrali degli istituti di patronato possono essere inoltrate, entro trenta giorni dalla data di rilascio di copia del verbale di ispezione di cui al presente articolo, mediante raccomandata, istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate, sulla scorta del comma 3, lettera c), al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso decide entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorsi i quali, in caso di mancata decisione, l'istanza si intende accolta.
Art. 11
2.Le sedi delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni devono inviare, annualmente, ai servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Gli elenchi ed i tabulati di cui al presente articolo costituiscono inoltre valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera b).
3.Ciascuna sede degli istituti di patronato e' tenuta a conservare, per cinque anni ed a presentare per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attivita' svolta nonche' gli appositi registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata. La documentazione e' conservata in modalita' cartacea ovvero in modalita' digitale secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), e' il seguente: «Art. 3 (R) Soggetti. 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R) 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R) 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R) 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S. O.
Art. 12
2.In aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25 punti per ogni intervento riconosciuto finanziabile avviato con modalita' telematiche e definito positivamente, sulla base di apposito elenco nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato, dall'amministrazione competente alla definizione del caso.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 13, comma 7, della citata legge n. 152 del 2001, si vedano note alle premesse.
Art. 13
2.Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attivita' svolta, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.
Art. 14
3.Ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 e' sostituito, in caso di impedimento, da un supplente.
4.La commissione di cui al presente articolo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno sei componenti e, comunque, almeno una volta l'anno.
Art. 15
2.L' istituto di patronato ha l'obbligo, in caso di chiusura di una sede provinciale o zonale, di trasferire tutta la documentazione ad altra sede provinciale o ad altra sede zonale e di darne comunicazione all'assistito, al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro ed alle sedi territoriale di competenza delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
Art. 16
Art. 17
1.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2.Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, e' abrogato.
Il Ministro : Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 104
Tab. A
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