LEGGE 3 marzo 2009, n. 20
PROTOCOLLO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere un Protocollo a chiarimento ed integrazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali (qui di seguito "la Convenzione") da firmare contemporaneamente alla firma del presente Protocollo, hanno convenuto le seguenti disposizioni, che formano parte integrante della Convenzione. Articolo 1. 1. Ai fini del paragrafo 2 (b) dell'articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, il termine "cittadino" cosi' come applicato agli Stati Uniti comprende un ex cittadino o residente a lungo termine la cui perdita di tale status aveva come uno degli scopi principali quello di evitare l'imposizione fiscale, ma limitatamente ad un periodo di 10 anni successivo a tale perdita. 2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, non pregiudicano: (a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 18 (Pensioni, etc.) della Convenzione in favore dei residenti dell'altro Stato contraente che possiedono la nazionalita' di tale altro Stato, anche se essi possiedono anche la nazionalita' del detto primo Stato; (b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo. 3. Ai fini del paragrafo 2 (a) dell'articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione, la Convenzione si applica al tributo (excise tax) prelevato dagli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri soltanto nei limiti in cui l'assicuratore straniero non riassicuri detti rischi con una persona che non abbia diritto alla esenzione da tale tributo ai sensi della presente o di altra Convenzione. 4. Ai fini del paragrafo 1 (i) dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione, l'espressione "ente governativo riconosciuto" comprende: (a) nel caso dell'Italia: (i) la Banca d'Italia (la Banca centrale); (ii) l'Istituto per il Commercio con l'Estero; e (iii) l'Istituto per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione; (b) nel caso degli Stati Uniti: (i) le Federal Reserve Banks; (ii) la Export-Import Bank; (iii) la Overseas Private Investment Corporation; nonche' gli istituti finanziari il cui capitale e' interamente posseduto da uno Stato contraente o da uno stato, una suddivisione politica o amministrativa o ente locale come di volta in volta puo' essere convenuto dalle autorita' competenti dei due Stati contraenti. 5. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 4 (Residenti) della Convenzione: (a) una persona giuridica costituita in base alle leggi di uno Stato contraente e che sia generalmente esente da imposta in detto Stato nonche' costituita e mantenuta in detto Stato: (i) esclusivamente per uno scopo religioso, di beneficenza, pedagogico, scientifico o altro scopo analogo; oppure (ii) allo scopo di concedere pensioni o altri benefici analoghi a lavoratori dipendenti in base ad un piano deve essere considerata residente di detto Stato contraente; (b) un ente governativo riconosciuto deve essere considerato residente dello Stato contraente in cui e' costituito; (c) l'Italia considerera' residente degli Stati Uniti un cittadino statunitense o uno straniero cui sia stata concessa a norma di legge la residenza permanente (un possessore di "green card" (permesso regolare di soggiorno) soltanto se tale persona e' effettivamente presente oppure disponga di un'abitazione permanente o soggiorni abitualmente negli Stati Uniti; e (d) per determinare la residenza di un ente che e' considerato fiscalmente trasparente in base alla legislazione di ciascuno Stato contraente si applicano le disposizioni del sub-paragrafo 1 (b) dell'articolo 4 (Residenti) della Convenzione. 6. Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione, un impianto di trivellazione o una nave utilizzati a scopi di esplorazione o sviluppo di risorse naturali costituisce stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto se la permanenza in detto Stato oltrepassa 12 mesi. 7. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: (a) gli utili derivanti dall'impiego, manutenzione o noleggio di container (compresi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto di container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci; e (b) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 8. Ai fini dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione e nonostante ogni altra disposizione della Convenzione, gli utili che un cittadino degli Stati Uniti non residente dell'Italia o una societa' statunitense ritraggono dall'esercizio di navi iscritte o di aeromobili registrati in base alla legislazione statunitense, sono esenti da imposte in Italia. 9. Le disposizioni dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione non limitano le disposizioni di legge di ciascuno Stato contraente che consentono la distribuzione, la ripartizione o l'attribuzione di redditi, deduzioni, crediti o benefici tra persone possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi interessi quando cio' sia necessario al fine di prevenire le evasioni fiscali o di determinare chiaramente il reddito di una qualsiasi di dette persone. 10. Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell'articolo 11 (Interessi), del paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni) e del paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione, resta inteso che l'ultima frase ivi inclusa non puo' essere interpretata nel senso che i principi di cui agli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione non sono considerati. 11. Nonostante le disposizioni dei paragrafi l, 2 e 3 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione, gli interessi che costituiscono un interesse residuo in relazione ad una REMIC (Real Estate Mortgage Investment Conduit - Fondo d'investimento in mutui ipotecari su immobili) sono imponibili in ciascun Stato in conformita' alla propria legislazione nazionale. 12. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione: (a) l'espressione "beni immobili", per quanto concerne l'Italia, comprende: (i) i beni immobili di cui all'articolo 6 (Redditi immobiliari); (ii) le azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una societa' o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia; e (iii) una partecipazione (interest) nel patrimonio ereditario (estate) di una persona defunta il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia; (b) l'espressione "beni immobili", per quanto concerne gli Stati Uniti, comprende una partecipazione (interest) in beni immobili degli Stati Uniti; (c) i beni descritti nel sub-paragrafo (a) del presente paragrafo si considerano situati in Italia ed i beni descritti nel sub-paragrafo (b) del presente paragrafo si considerano situati negli Stati Uniti. 13. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati dalla stessa impresa in traffico internazionale comprendono: (a) gli utili derivanti dall'alienazione di container (inclusi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto dei container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci; e (b) gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati armati ed equipaggiati o gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati a scafo nudo, se in quest'ultimo caso gli utili di noleggio costituivano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. 14. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti ad un residente di uno Stato contraente, cosi' come precisato nell'articolo 16 (Compensi e gettoni di presenza) della Convenzione sono imponibili nell'altro Stato contraente soltanto nella misura in cui si riferiscano a prestazioni effettuate in detto altro Stato. 15. Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 18 (Pensioni, ecc.), l'espressione "pension plan" nel caso dell'Italia designa i "fondi pensione". 16. Con riferimento all'articolo 19 (Funzioni pubbliche) della Convenzione, resta inteso che le autorita' competenti degli Stati contraenti possono applicare di comune accordo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche) ai lavoratori dipendenti di organizzazioni che espletano funzioni di natura governativa. 17. Con riferimento agli articoli 20 (Professori ed insegnanti) e 21 (Studenti ed apprendisti) della Convenzione, l'espressione "istituto di istruzione riconosciuto", per quanto concerne gli Stati Uniti, designa un istituto di istruzione accreditato. Un istituto di istruzione si considera accreditato qualora sia ufficialmente riconosciuto da un ente generalmente responsabile dell'accreditamento degli istituti nello specifico settore di studio. 18. Le disposizioni dell'articolo 24 (Non discriminazione) non possono essere interpretate nel senso che impediscano a ciascuno Stato contraente di applicare un'imposta cosi' come descritta nel paragrafo 6 dell'articolo 10 (Dividendi) o nel paragrafo 8 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione. 19. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono, in particolare, concordare che le condizioni per l'applicazione del paragrafo 10 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 9 dell'articolo 11 (Interessi) del paragrafo 8 dell'articolo 12 (Canoni) o del paragrafo 3 dell'articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione sono soddisfatte. 20. Ai fini dell'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione, la Convenzione si applica alle imposte di ogni genere prelevate da uno Stato contraente. Resta inteso che le informazioni possono essere comunicate alle persone od autorita' incaricate della sorveglianza delle attivita' per le quali si possono scambiare le informazioni ai sensi dell'articolo 26 (Scambio di informazioni), e che dette persone utilizzeranno le informazioni soltanto ai fini di tale sorveglianza e saranno soggette alle limitazioni dell'articolo 26 (Scambio di informazioni).
Protocollo - art. 2
Articolo 2. 1. Un residente di uno Stato contraente ha diritto ai benefici altrimenti concessi ai residenti di uno Stato contraente ai sensi della Convenzione unicamente nella misura prevista dal presente articolo. 2. Un residente di uno Stato contraente ha diritto a tutti i benefici previsti dalla Convenzione a condizione che detto residente sia: (a) una persona fisica; (b) un ente governativo riconosciuto; (c) una societa', se: (i) tutte le azioni ricomprese nella classe o nelle classi di azioni che rappresentano piu' del 50 per cento del potere di voto e del valore della societa' stessa sono oggetto di regolare negoziazione in una borsa valori riconosciuta, oppure (ii) almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni della societa' e' detenuto, direttamente o indirettamente, da cinque societa', o meno, aventi diritto ai benefici ai sensi del punto i), a condizione che, nel caso di possesso indiretto, ciascun possessore intermedio sia una persona avente diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo; (d) considerata nel sub-paragrafo 5 (a) (i) dell'articolo 1 del presente Protocollo; (e) considerata al sub-paragrafo 5 (a) (ii) dell'articolo 1 del presente Protocollo, a condizione che piu' del 50 per cento dei beneficiari, soci o partecipanti della persona siano persone fisiche residenti di uno degli Stati contraenti; oppure (f) una persona diversa da una persona fisica, se: (i) per almeno la meta' dei giorni dell'anno fiscale le persone di cui ai commi (a), (b), (c), (d) o (e) possiedono, direttamente o indirettamente (tramite una catena di possesso in cui ciascuna persona ha diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo), almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni o altri diritti dei beneficiari nella persona, e (ii) meno del 50 per cento del reddito lordo della persona per l'anno fiscale e', direttamente o indirettamente, pagato a o maturato da persone che non sono residenti di uno degli Stati contraenti (a meno che il pagamento sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in uno degli Stati), sotto forma di pagamenti deducibili ai fini dell'imposizione sui redditi nello Stato di residenza di detta persona. 3. (a) Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici puo' usufruire dei benefici previsti dalla presente Convenzione relativamente ad un elemento di reddito proveniente dall'altro Stato, se: (i) detto residente e' effettivamente impegnato nella gestione di un'attivita' commerciale o industriale nel primo Stato; (ii) il reddito e' collegato o secondario rispetto all'attivita' commerciale o industriale, e (iii) l'attivita' commerciale o industriale e' sostanziale in relazione all'attivita' esercitata nell'altro Stato da cui proviene il reddito. (b) Ai fini del presente paragrafo, l'attivita' o la gestione degli investimenti non e' considerata attivita' commerciale o industriale effettiva, a meno che detta attivita' sia di natura bancaria, assicurativa o finanziaria gestita da una banca, una compagnia di assicurazioni o da un operatore di borsa. (c) Ai fini del presente paragrafo, per determinare se un'attivita' commerciale o industriale sia sostanziale, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze. In ogni caso, tuttavia, un'attivita' commerciale o industriale e' considerata sostanziale se, per il precedente anno fiscale, o per la media dei tre precedenti anni fiscali, il valore dell'attivo, il reddito lordo e la spesa relativa alle retribuzioni connessi all'attivita' commerciale o industriale nel primo Stato sono pari ad almeno 7,5% della quota proporzionale, rispettivamente, del valore dell'attivo, del reddito lordo e della spesa per le retribuzioni del residente (e di altre parti collegate), connessi all'attivita' da cui si e' originato il reddito nell'altro Stato, e la media dei tre rapporti eccede il 10 per cento. (d) Il reddito ricavato e' collegato ad un'attivita' commerciale o industriale se l'attivita' nell'altro Stato da cui proviene il reddito costituisce un settore di attivita' che formi una parte o sia complementare a detta attivita' commerciale o industriale. Il reddito e' secondario in relazione ad un'attivita' commerciale o industriale se serve a facilitare la gestione dell'attivita' stessa nell'altro Stato. 4. Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici puo' usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione qualora l'autorita' competente dello Stato che deve concedere detti benefici stabilisca in tal senso. 5. Ai fini del presente articolo, l'espressione "borsa valori riconosciuta" designa: (a) il sistema "NASDAQ" (Associazione Nazionale degli Operatori di Borsa per Quotazioni Automatizzate dei Titoli) posseduto dalla "National Association of Securities Dealers Inc." nonche' una borsa valori registrata presso la "Securitites and Exchange Commission" statunitense come una borsa valori nazionale ai sensi del "Securities Exchange Act" del 1934; e (b) una borsa valori costituita ed organizzata in conformita' alla legislazione italiana; (c) ogni altra borsa valori reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorita' degli Stati contraenti.
Protocollo - art. 3
Articolo 3. 1. La Convenzione non limita in alcun modo le esclusioni, esenzioni, deduzioni, crediti o altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi: (a) dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, o (b) da ogni altro accordo fra gli Stati contraenti. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 (b): (a) le disposizioni dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della presente Convenzione si applicano unicamente alle controversie in merito al fatto che una misura rientri o meno nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, e le procedure previste dalla presente Convenzione si applicano esclusivamente a tali controversie: e (b) a meno che le autorita' competenti non stabiliscano che una misura fiscale non rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, gli obblighi di non discriminazione della Convenzione stessa si applicano unicamente in relazione a detta misura, ad eccezione degli obblighi di trattamento nazionale o della nazione piu' favorita che possono applicarsi al commercio di beni in base all'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio. Nessun obbligo di trattamento nazionale o della nazione piu' favorita previsti da qualsiasi altro accordo si applica in relazione a detta misura. (c) Ai fini del presente paragrafo, una "misura" e' una legge, un regolamento, una norma, procedura, decisione, azione amministrativa o altra analoga disposizione o azione.
Protocollo - art. 4
Articolo 4. Si conviene che un cittadino statunitense, residente dell'Italia, socio di una societa' di persone avente la nazionalita' degli Stati Uniti, avra' diritto ad un credito rimborsabile, nei confronti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del socio prelevata dall'Italia nel periodo di imposta, pari alla quota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prelevata dall'Italia per lo stesso periodo a carico della societa' di persone, che risulti attribuibile alla partecipazione del socio al reddito della societa' di persone.
Protocollo - art. 5
Articolo 5. Le imposte prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che impedisca all'autorita' competente di ciascuno Stato contraente di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
Protocollo - art. 6
Articolo 6. Ciascuno Stato contraente puo' prelevare per conto dell'altro Stato contraente le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla Convenzione con riferimento all'imposizione in detto altro Stato non vadano a vantaggio di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia, la frase precedente non impone a ciascuno degli Stati contraenti l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto di sovranita', alla sicurezza o all'ordine pubblico.
Protocollo - art. 7
Articolo 7. 1. L'autorita' preposta di uno degli Stati contraenti puo' richiedere di consultare l'autorita' competente dell'altro Stato contraente per stabilire se sia opportuno modificare la Convenzione al fine di riflettere cambiamenti della legislazione o della politica di uno dei due Stati contraenti. Qualora le dette consultazioni stabiliscano che l'effetto della Convenzione o la sua applicazione siano stati unilateralmente modificati a motivo della legislazione nazionale emanata da uno Stato contraente in maniera tale che l'equilibrio dei benefici previsti dalla Convenzione sia stato alterato in modo rilevante, le autorita' si consulteranno allo scopo di modificare la Convenzione per ristabilire un equilibrio adeguato dei benefici stessi. 2. Entro i tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, le autorita' competenti si consulteranno in merito all'attuazione dell'articolo 25 (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell'esperienza maturata al riguardo, decideranno sull'opportunita' di modificare l'articolo 25 (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell'esperienza in materia di arbitrato nelle dispute fiscali internazionali, decideranno sull'opportunita' dello scambio di note diplomatiche di cui al paragrafo 5 dell'articolo 25 (Procedura amichevole), stabilendo in tal caso le relative disposizioni.
Protocollo - art. 8
Articolo 8. Qualora uno Stato o un ente locale degli Stati Uniti applichi un'imposta sugli utili di imprese italiane derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, l'Italia puo' applicare la propria imposta regionale sulle attivita' produttive su tali utili di imprese statunitensi, nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) e dell'articolo 8 (Navigazione marittima e aerea) della Convenzione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
Nota a verbale
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
Memorandum
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