DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 51
Art. 43
Asili nido
1.Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Nota all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 61 (Asili nido.) - 1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico. 2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1, € 1,5 milioni annui. 3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.».
Art. 44
Tutela legale
1.Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
3.L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4.Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5.La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
Nota all'art. 44: - Per il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136, si veda nelle note all'art. 21. - Per il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito con modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119), si veda nelle note all'art. 21.
Art. 45
Commissione paritetica e norme di garanzia
1.Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le amministrazioni e le rispettive sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta.
2.Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale della Guardia di Finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione paritetica. Ciascuna Commissione, nominata dal rispettivo Comandante Generale, e' presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti della rispettiva sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza.
3.Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, le amministrazioni o le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza, tramite i rispettivi Comandi Generali, possono attivare la procedura di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.
Nota all'art. 45: - Per il testo dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1995, n. 195, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170: «Art. 36 (Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione). - 1. Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 8, del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. 2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 46
Proroga di efficacia di norme
1.Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Art. 47
Decorrenza del provvedimento
1.Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
Art. 48
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 362,167 milioni di euro per l'anno 2007, in 205,154 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 210,561 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 267,416 milioni di euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 94,751 milioni di euro, per l'anno 2007, e quanto a 58,463 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 146,691 milioni di euro, per l'anno 2008, e quanto a 152,098 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la funzione pubblica e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 165
Nota all'art. 48: - Per il testo dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario, si veda nelle note alle premesse.
Tabelle
Tabella n. 1 (Articoli 10 e 33) INDENNITA' DI RISCHIO PER SUBACQUEI
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Profondita' |Indennita' in euro per ogni ora |
massima raggiunta| di immersione non in |
non in | saturazione usando |
saturazione | apparecchiature a: |
usando | |
apparecchiature |--------------------------------|Indennita' in euro
a: durante | | | | per ogni ora di
l'immersione (in |Aria|Miscele sintetiche|Ossigeno| immersione
metri) | | | | saturazione
=====================================================================
0 -12 |1,24| 1,64 | 2,48 | 0,60
13 - 25 |1,64| 2,48 | 3,50 | 0,82
26 - 40 |2,06| 3,50 | --- | 1,02
41 - 55 |3,08| 4,54 | --- | 1,24
56 - 80 |5,16| 6,18 | --- | 1,44
81 - 110 |6,18| 7,22 | --- | 1,64
111 - 150 |--- | 8,26 | --- | 2,06
151 - 200 |--- | 9,30 | --- | 2,58
oltre 200 |--- | 10,32 | --- | 3,10
Tabella n. 2 (Articolo 11, comma 4)
QUALIFICA Emolumento aggiuntivo fisso di polizia euro
Vice Questore Aggiunto (+25) 85,00
Vice Questore Aggiunto 80,00
Commissario Capo 75,00
Commissario 95,00
Vice Commissario 90,00
Ispettore Superiore s.U.P.S. (+29) 75,00
Ispettore Superiore s.U.P.S. (+25) 75,00
Ispettore Superiore s.U.P.S. 105,00
Ispettore Capo (+25) 100,00
Ispettore Capo 110,00
Ispettore (+15) 110,00
Ispettore (+10) 130,00
Ispettore 150,00
Vice Ispettore 150,00
Sovrintendente Capo (+25) 100,00
Sovrintendente Capo 110,00
Sovrintendente (+18) 110,00
Sovrintendente (+15) 130,00
Sovrintendente 215,00
Vice Sovrintendente + 10 215,00
Vice Sovrintendente 215,00
Assistente Capo (+29) 105,00
Assistente Capo (+25) 105,00
Assistente Capo (+17) 130,00
Assistente Capo 145,00
Assistente 220,00
Agente scelto 200,00
Agente 220,00
Tabella n. 3 (Articolo 34, comma 4)
GRADO Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia euro
Tenente Colonnello (+25) 85,00
Tenente Colonnello 80,00
Maggiore 80,00
Capitano 75,00
Tenente 95,00
Sottotenente 90,00
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e maresciallo Aiutante (+29) 75,00
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante (+25) 75,00
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante 105,00
Maresciallo Capo (+25) 100,00
Maresciallo Capo 110,00
Maresciallo Ordinario (+15) 110,00
Maresciallo Ordinario (+10) 130,00
Maresciallo Ordinario 150,00
Maresciallo 150,00
Brigadiere Capo (+25) 100,00
Brigadiere Capo 110,00
Brigadiere (+18) 110,00
Brigadiere (+15) 130,00
Brigadiere 215,00
Vice Brigadiere (+ 10) 215,00
Vice Brigadiere 215,00
Appuntato scelto (+29) 105,00
Appuntato scelto (+25) 105,00
Appuntato scelto (+17) 130,00
Appuntato scelto 145,00
Appuntato 220,00
Carabiniere scelto e Finanziere scelto 200,00
Carabiniere e Finanziere 220,00
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