DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 52

Type DPR
Publication 2009-04-16
Ultimo aggiornamento 2025-05-03
State In force
Source Normattiva
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Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305: «Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.». - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: «Art. 13 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto art. non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.».

Art. 19

Asili nido

1.Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

2.A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, di euro 53.515,00 annui.

3.Per il solo anno 2009, l'importo di cui al precedente comma 2 e' maggiorato di euro 288.000.

Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: «Art. 18 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico. 2. A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 € 0,8 milioni annui.»

Art. 20

Tutela legale

1.Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.

3.L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4.Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5.La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136: «Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.». - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito con modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119): «Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). - 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente art., valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

Art. 21

Commissione paritetica e norme di garanzia

1.Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e da quelli emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra l'Amministrazione e le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante.

2.Presso il Ministero della Difesa, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed inoltre composta, in pari numero, da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza. Per rappresentanti dell'Amministrazione si intendono lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Segretariato Generale della Difesa, la Direzione Generale per il personale militare e la Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.

3.Le richieste di esame di cui al comma 1, avanzate anche singolarmente dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato Generale della Difesa, dalle Direzioni Generali, dal Consiglio Centrale di Rappresentanza o dalle singole Sezioni di Forza armata devono essere inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, che cura gli adempimenti conseguenti.

4.Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, l'Amministrazione e il Consiglio Centrale di Rappresentanza, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, possono attivare la procedura di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171: «Art. 18 (Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione). - 1. Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. 2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Proroga di efficacia di norme

1.Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.

Art. 23

Decorrenza del provvedimento

1.Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 24

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 134,333 milioni di euro per l'anno 2007, in 74,846 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 69,439 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 107,142 milioni di euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 27,191 milioni di euro, per l'anno 2007, e quanto a 21,537 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 53,309 milioni di euro, per l'anno 2008, e quanto a 47,902 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la funzione pubblica e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009

Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 166

Nota all'art. 24: - Per il testo dell'art. 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, si veda nelle note alle premesse. - Per Il testo dell'art. 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. si veda nelle note alle premesse.

Tabelle

Tabella n. 1 (Articolo 9) INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

Grado Misure mensili lorde euro

Tenente Colonnello +25 ... 402,84

Tenente Colonnello ... 371,85

Maggiore ... 343,44

Capitano ... 333,11

Tenente ... 299,55

Sottotenente ... 165,27

Primo Maresciallo +29 ... 343,44

Primo Maresciallo +25 ... 333,11

Primo Maresciallo ... 299,55

Maresciallo Capo +25 ... 299,55

Maresciallo Capo ... 278,89

Maresciallo Ordinario +15 ... 258,23

Maresciallo Ordinario +10 ... 237,57

Maresciallo Ordinario ... 180,76

Maresciallo ... 154,94

Sergente Maggiore Capo +25 anni 299,55

Sergente Maggiore Capo ... 278,89

Sergente Maggiore +18 anni 258,23

Sergente Maggiore +15 anni 237,57

Sergente Maggiore 180,76

Sergente +10 anni 180,76

Sergente ... 160,00

Caporal Maggiore Capo scelto +29 anni 278,89

Caporal Maggiore Capo scelto +25 anni 258,23

Caporal Maggiore Capo scelto +17 anni 237,57

Caporal Maggiore Capo scelto ... 229,82

Caporal Maggiore Capo ... 180,76

Caporal Maggiore scelto ... 154,94

1° Caporal Maggiore ...... 120,00

(2) Tabella n. 2 (Articolo 9, comma 11) INDENNITA' DI RISCHIO PER SUBACQUEI

=====================================================================

| Indennita' in euro per ogni |

Profondita' | ora di immersione non in |

massima raggiunta| saturazione usando |Indennita' in euro

durante | apparecchiature a: | per ogni ora di

l'immersione (in |--------------------------------| immersione

metri) |Aria|Miscele sintetiche|Ossigeno| saturazione

=====================================================================

0 -12 |1,24| 1,64 | 2,48 | 0,60


13- 25 |1,64| 2,48 | 3,50 | 0,82


26- 40 |2,06| 3,50 | --- | 1,02


41 - 55 |3,08| 4,54 | --- | 1,24


56- 80 |5,16| 6,18 | --- | 1,44


81- 110 |6,18| 7,22 | --- | 1,64


111- 150 |--- | 8,26 | --- | 2,06


151- 200 |--- | 9,30 | --- | 2,58


oltre 200 |--- | 10,32 | --- | 3,10


Tabella n. 3 (Articolo 9, comma 12) INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO AGGIUNTIVA PER STABILIMENTI MILITARI DI PENA

GRADO IMPORTO (mensile)

Tenente Colonnello € 325,08

Maggiore € 325,08

Capitano € 319,04

Tenente € 316,12

Sottotenente € 303,32

1° Maresciallo € 308,84

Maresciallo Capo € 294,92

Maresciallo Ordinario € 285,76

Maresciallo € 276,80

Sergente Maggiore Capo € 284,44

Sergente Maggiore € 267,68

Sergente € 266,36

Caporal Maggiore Capo scelto € 239,56

Caporal Maggiore Capo € 218,12

Caporal Maggiore scelto € 200,12

1° Caporal Maggiore € 187,16

(2)((6)) Tabella n. 4 (Articolo 13, comma 2) COMPENSO FORFETARIO DI GUARDIA

Fascia Grado Importi giornalieri

I 1° Caporal Maggiore Caporal Maggiore scelto Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore Capo scelto 40,00

II Sergente Sergente Maggiore Sergente Maggiore Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo 43,00

III 1° Maresciallo Sottotenente Tenente Capitano 46,00

IV Maggiore Tenente Colonnello 51,00

(2)

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