DECRETO 3 marzo 2009, n. 63
Art. 19 Compensi 1. Il compenso dei medici specialisti ambulatoriali titolari d'incarico, di cui al presente accordo, disciplinato dagli articoli 8, 9 e 42 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, si articola in: a) quota oraria; b) quota variabile; c) aumento per rinnovo contrattuale. A - QUOTA ORARIA A.1 Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un compenso orario di euro 26,195 dal 01.01.2004, comprensivo dell'aumento di euro 0,905 di cui alla tabella C.1, punto 1) del presente articolo. Tale compenso viene incrementato di euro 0,245 per ora di incarico dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005, come da tabella C.1, punti 2) e 3). A.2 E' corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996, pari a: euro 0.046 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianita') euro 0.017 per mese dal 193esimo. A.3 Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario e' maggiorato nella misura del 30 %. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi la maggiorazione e' del 50 %. B - QUOTA VARIABILE B.1 A decorrere dal 01.01.2004, le quote gia' destinate agli specialisti ambulatoriali per attivita' connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresi' conto della necessita' di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai fini del perseguimento di una migliore efficacia e tempestiva assistenza al personale navigante, anche con riferimento alle prestazioni previste dal comma 1, punto B dell'articolo 42 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibili, quantificate in euro 2,485 per ora d'incarico, comprensive dell'aumento di euro 0,905 di cui alla successiva tabella C.1, punto 1). Tali quote sono aumentate di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005 come da tabella C.1, punti 2) e 3). C - AUMENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE C.1 Gli aumenti per rinnovo contrattuale, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione, sono i seguenti: Decorrenza quota oraria quota variabile 1) Dal 01.01.2004 euro 0,905 euro 0,905 2) Dal 31.12.2004 euro 0,245 euro 0,245 3) Dal 31.12.2005 euro 0,22 euro 0,22 C.2 Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono corrisposti arretrati nella seguente misura: Anno Euro/ora Arretrati 2001 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali dell'anno 2001 Arretrati 2002 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali dell'anno 2002 Arretrati 2003 1,022 moltiplicato per il numero delle ore totali dell'anno 2003
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 20
Art. 20 Premio di operosita' e di collaborazione 1. Per il periodo di attivita' svolto senza soluzione di continuita' per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosita' nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 49 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, con esclusione dei comma 6, 7, 8 e 9. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'articolo 19 del presente accordo, lettera A, punti Al e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione di cui all'articolo 47 del suindicato accordo, con esclusione dei comma 1 e 2. 4. Il premio di collaborazione e' pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'articolo 19 del presente accordo, lettera A, punti Al e A2 e lettera B, punto B1.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 21
Art. 21 Trattamento economico per varie prestazioni 1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9 e alla lettera r) dell'articolo 25 del presente accordo, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale a decorrere dal 31.12.2005: a) visita a bordo di nave in porto: euro 17,50; b) visita a bordo di nave in rada: euro 44,94; c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 96,30.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 22
Art. 22 Conferimento dell'incarico 1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, qualora si determini la necessita' di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto. Detto avviso va, altresi', pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all' Ordine provinciale dei medici, al Comitato Zonale competente per territorio e ai sindacati firmatari del presente accordo. 2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale, con espresso riferimento alle esperienze informatiche acquisite. 3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale. Devono, inoltre, essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al [decreto legislativo n. 256 del 1991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;256) e al [decreto legislativo n. 368 del 1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;368), con esclusione dei medici gia' titolari d'incarico ambulatoriale di medicina generale negli uffici SASN. Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo articolo 24. 5. L'ufficio SASN competente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto Ministeriale 8 luglio 2004. (Appendice allegato B) 6. Completata la fase istruttoria, l'ufficio SASN predispone la relativa graduatoria e la trasmette al competente ufficio della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, unitamente alla copia delle domande degli aspiranti all'incarico. 7. Il direttore della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie approva la graduatoria, autorizzando il conferimento dell'incarico al medico che risulta al primo posto in graduatoria. 8. La graduatoria, che ha validita' annuale, sara' pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo e dovra' contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito. 9. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono presentare alla direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie un'istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, motivando analiticamente la richiesta. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza il direttore della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie emette provvedimento definitivo, dandone comunicazione all'ufficio sasn competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. In caso di accoglimento dell'istanza, il direttore riformula la graduatoria che sara' pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo. 10. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione delle norme che regolano l'incarico, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. 11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15) e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui all'articolo 24 del presente accordo e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 12. L'incarico e' conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico. 13. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato. 14. Contro il provvedimento di mancata conferma, e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. 15. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 16. La suindicata direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta gironi dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 17. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito. 18. In attesa che si defmisca la procedura di cui ai commi precedenti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali puo' conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori. 19. La procedura, di cui al presente articolo, non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo articolo 27. 20. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la procedura di cui al comma 1 del successivo articolo 27, vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 23
Art. 23 Massimale orario e limitazioni 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a 38 ore settimanali e puo' essere espletato presso piu' ambulatori SASN. 2. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile, svolta in base ad altro rapporto, non puo' superare l'impegno orario di 38 ore settimanali.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 24
Art. 24 Incompatibilita' 1. Ai sensi dell'[articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7), e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non puo' essere conferito al medico che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; c) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti; e) svolga attivita' di medico fiduciario per conto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; f) svolga attivita' specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o delle aziende U.S.L.; g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o con le aziende U.S.L.; h) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai [decreti legislativi n. 257 del 1991 e n. 368 del 1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;368). 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del medico interessato.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 25
Art. 25 Compiti del medico generico 1. Nello svolgimento della propria attivita' ambulatoriale il medico generico assicura i seguenti compiti e funzioni: a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura; b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; d) prescrive le specialita' medicinali, i prodotti galenici e i presidi sanitari; e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi; f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneita' alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale; g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale; h) rilascia la certificazione ai fini della idoneita' alla navigazione; i) effettua visite di controllo e visite ispettive; l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); m) partecipa a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1; n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio; o) puo' svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; p) puo' svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatorii. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; q) svolge attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; r) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; s) effettua le visite medico generiche di 1°, 2° e 3° classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-11-18;566) e rilascia la relativa certificazione medico legale; t) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attivita' e' equiparato al medico fiduciario; u) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario; v) inoltra all'ufficio SASN competente per territorio entro il 15 febbraio di ciascun anno una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto con impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, e' sufficiente una dichiarazione che ne attesti l'inesistenza.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 26
Art. 26 Medico responsabile di poliambulatorio. Nomina - compiti - compenso. 1. Per ciascun poliambulatorio SASN, nel quale sia addetto una pluralita' di sanitari e laddove non sia in servizio un dirigente medico, il direttore del SASN competente puo' nominare un medico ambulatoriale, generico o specialista, quale responsabile sanitario dell'ambulatorio. 2. L'incarico di responsabile del poliambulatorio e' conferito con provvedimento del direttore dell'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita firmata per accettazione dell'incarico e dei compiti di cui al successivo comma 3. L'incarico ha durata annuale, tacitamente rinnovabile, salvo revoca del direttore dell'ufficio SASN o rinuncia del medico nominato, da comunicare almeno un mese prima della scadenza. 3. Il medico responsabile del poliambulatorio dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN competente e svolge funzioni di coordinamento operativo, con attribuzione dei seguenti compiti: a) Vigilanza sulla legittimita' e congruita' delle prestazioni, sia sanitarie che medico legali, erogate nella struttura; b) Vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico-sanitario dei servizi sanitari del poliambulatorio; c) Formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza, per la migliore organizzazione del poliambulatorio; d) Vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico sanitario delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate; e) Trasmissione dei dati statistici relativi alle attivita' sanitarie da inviare mensilmente o su richiesta alla direzione sanitaria di competenza; f) Proposte di potenziamento di turni di medicina generale o specialistica o di eventuali istituzioni di nuove branche specialistiche; g) Segnalazione dei marittimi alla Commissione medica permanente di 1° grado, su proposta del medico curante; h) Disposizione di visite fiscali di controllo al domicilio del personale navigante in malattia; i) Verifica dell'osservanza dell'orario di servizio dei medici e del personale sanitario non medico, d'intesa con il responsabile amministrativo; 1) Disposizione del prolungamento di orario, con relativa richiesta di autorizzazione, dei medici e del personale sanitario non medico, qualora sia necessario, occasionalmente e per esigenze di servizio, prolungare l'orario di attivita'; m) Cura dei rapporti in materia sanitaria con strutture esistenti sul territorio. 4. Al medico, incaricato quale responsabile del poliambulatorio, spetta una indennita' mensile di coordinamento, rapportato al numero di unita' di personale sanitario del poliambulatorio, secondo la seguente tabella: FINO A 10 UNITA' €. 100,00 DA 11 A 20 UNITA' €. 200,00 OLTRE 20 UNITA' €. 300,00 5. I medici responsabili, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, vengono confermati nella loro funzione, e l'indennita' di cui sopra spetta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 27
Art. 27 Aumento orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni 1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio gia' attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianita' di servizio o in subordine secondo l'anzianita' di laurea, i medici titolari di incarico nell' ambulatorio SASN medesimo e successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori SASN nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilita' al conferimento di ore o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente articolo 22. 3. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti vanno attribuite con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 28
Art. 28 Riduzione o soppressione dell'orario- Revoca dell'incarico. 1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 29, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentita la commissione di cui all'art. 32 del presente accordo puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 45 giorni. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suindicata direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 29
Art. 29 Mobilita' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, puo' disporre provvedimenti di mobilita' in analogia a quanto previsto dall'articolo 11 del presente accordo anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 28. 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del richiamato articolo 11. 3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 30
Art. 30 Compensi ed indennita' 1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali del capo I del presente accordo. 2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'[articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:2003-12-24;399~art9-com1-letf). 3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'articolo 12 del presente accordo.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 31
Art. 31 Contributo Enpam 1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17 del presente accordo.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 32
Art. 32 Commissione Consultiva Centrale 1. Presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, e' istituita, con decreto del Direttore della suindicata direzione, una commissione consultiva composta da: a) due funzionari del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; b) tre medici ambulatoriali indicati dai sindacati che hanno sottoscritto la presente intesa, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita' in base alle deleghe conferite dai propri iscritti. 2. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. La suindicata commissione e' presieduta dal Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione. 5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale e' sostituito dal supplente. 6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. 7. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 2, prevale la proposta piu' favorevole al ricorrente. 8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. 9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 33
Art. 33 Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della [legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le seguenti prestazioni medico legali: a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; c) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza; d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 34
Art. 34 Oneri di spesa 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono valutati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 in complessive ? 3.026.000,00 si fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-Norma transitoria
Norma transitoria n. 1 I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-Norme finali
Norma finale n. 1 Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, e' confermata in carica la commissione di cui all'articolo 32 dell'accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 227. Norma finale n. 2 Le parti rinviano ad una successiva contrattazione la definizione dei contenuti e delle modalita' di attuazione dei programmi e progetti finalizzati previsti dall'art. 31 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, per quanto applicabili all'attivita' dei medici generici e specialisti ambulatoriali dei SASN e compatibilmente con le risorse finanziarie. Norma finale n. 3 I medici ambulatoriali, titolari di un incarico di medicina generale e specialistica alla data di pubblicazione del presente accordo, conservano i due incarichi e possono partecipare all'attribuzione dei turni vacanti o aumenti di orario con il rispetto del massimale orario di cui all'art. 23 del presente accordo.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-Dichiarazioni
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente accordo o dall'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche su richiesta di parte sindacale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti prendono atto della dichiarazione congiunta resa in occasione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, approvato con decreto ministeriale del 30/12/2005 n. 302 e riconoscono l'impossibilita' a procedere alla trattativa congiunta del personale sanitario medico e non medico (altre professionalita') per le diverse scadenze contrattuali. ( Il contratto dei medici ambulatoriali sasn, di cui al presente accordo, scade il 31/12/2005; il contratto delle altre professionalita' scade il 31/12/2006). Si impegnano a procedere alla trattativa congiunta per gli aspetti giuridici ed economici in occasione del prossimo rinnovo contrattuale dei medici ambulatoriali che operano negli uffici SASN.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-Allegato A
ALLEGATO A APPENDICE DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed i medici ambulatoriali specialisti operanti negli ambulatori dei SASN. Bollo AL COMITATO ZONALE DI ................... Il sottoscritto Dott. .........., nato a ......... (prov. .... ) il ............ M.. F.. Codice Fiscale ........................ Comune di residenza ................. (prov. .... ) Indirizzo .......... Via ........ n. .... Cap ...... telefono ...... Recapito professionale nel Comune di ........... (prov. ....) Via ............. n. ..... Cap .......... telefono ............ Chiede di essere incluso nella graduatoria - secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali. di .................. per i medici specialisti ed odontoiatri a valere per l'anno .........., relativa alla Provincia di ......... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale. A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione: a) autocertificazione informativa b) n ........ documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutabili ai fmi della graduatoria predetta e specificati nel prospetto interno. Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso: la propria residenza il domicilio sottoindicato: c/o ............. Comune .............. Provincia ............... indirizzo ................... n .... CAP ........... Data .............. Firma per esteso ............... Avvertenze importanti - I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull'imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti. - Ai fmi dell'attribuzione del relativo punteggio, la documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e non si terra' conto di quella dalla quale non e' possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall'aspirante. - Se la domanda e' presentata personalmente al competente ufficio del Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all'atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda e' presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere gia' sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore.
Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-Allegato B
ALLEGATO B TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL PRESENTE ACCORDO. A - Titoli accademici e di studio (punteggio massimo p. 10)
1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode
p. 1,00
2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p. 0,50
3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104
p. 0,30
4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale: per ciascuna specializzazione p. 3,00
5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 2,00
6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 0,50
7) attestato di formazione in medicina generale di cui all'
art. 1 , comma 2
, e all'
art. 2 , comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256
, e delle corrispondenti norme del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
p. 2,00
B - Titoli di servizio (punteggio massimo p. 35)
1) attivita' di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,50
2) attivita' di sostituzione di medico generico presso un ambulatorio di cui al punto 1) per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,40
3) attivita' di medico specialista presso un ambulatorio di cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,30
4) attivita' di medico fiduciario di controllo o di medico supplente dei medici di cui al punto 3): per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,20
5) attivita' di sostituzione di medico fiduciario di controllo: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,10
6) attivita' di titolarita' o di sostituzione di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 o di attivita' di medico presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05
7) attivita' di servizio come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05
8) servizio militare di leva in qualita' di ufficiale di complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05
C - Pubblicazioni, Curriculum formativo e professionale, titoli vari (punteggio massimo p. 5) Le pubblicazioni, il curriculum formativo e professionale (partecipazioni a convegni, congressi, seminari ecc..), nonche' i titoli non valutabili nei precedenti punti A e B saranno valutati con un punteggio massimo di punti 5. Nel caso in cui due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio. FIRMATO: Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: Dr. LEONARDI Giovanni Per i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: SUMAI: (firmato) SNUBCI - Federbiologici: (firmato)
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