DECRETO 3 marzo 2009, n. 63

Type Decreto
Publication 2009-03-03
Ultimo aggiornamento 2009-06-16
State In force
Source Normattiva
articles 34
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Art. 29 Mobilita' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, puo' disporre provvedimenti di mobilita' in analogia a quanto previsto dall'articolo 11 del presente accordo anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 28. 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del richiamato articolo 11. 3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.

Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 30

Art. 30 Compensi ed indennita' 1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali del capo I del presente accordo. 2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'[articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:2003-12-24;399~art9-com1-letf). 3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'articolo 12 del presente accordo.

Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 31

Art. 31 Contributo Enpam 1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17 del presente accordo.

Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 32

Art. 32 Commissione Consultiva Centrale 1. Presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, e' istituita, con decreto del Direttore della suindicata direzione, una commissione consultiva composta da: a) due funzionari del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; b) tre medici ambulatoriali indicati dai sindacati che hanno sottoscritto la presente intesa, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita' in base alle deleghe conferite dai propri iscritti. 2. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. La suindicata commissione e' presieduta dal Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione. 5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale e' sostituito dal supplente. 6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. 7. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 2, prevale la proposta piu' favorevole al ricorrente. 8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. 9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).

Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 33

Art. 33 Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della [legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le seguenti prestazioni medico legali: a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; c) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza; d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.

Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 34

Art. 34 Oneri di spesa 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono valutati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 in complessive ? 3.026.000,00 si fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-Norma transitoria

Norma transitoria n. 1 I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.

Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-Norme finali

Norma finale n. 1 Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, e' confermata in carica la commissione di cui all'articolo 32 dell'accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 227. Norma finale n. 2 Le parti rinviano ad una successiva contrattazione la definizione dei contenuti e delle modalita' di attuazione dei programmi e progetti finalizzati previsti dall'art. 31 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, per quanto applicabili all'attivita' dei medici generici e specialisti ambulatoriali dei SASN e compatibilmente con le risorse finanziarie. Norma finale n. 3 I medici ambulatoriali, titolari di un incarico di medicina generale e specialistica alla data di pubblicazione del presente accordo, conservano i due incarichi e possono partecipare all'attribuzione dei turni vacanti o aumenti di orario con il rispetto del massimale orario di cui all'art. 23 del presente accordo.

Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-Dichiarazioni

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente accordo o dall'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche su richiesta di parte sindacale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti prendono atto della dichiarazione congiunta resa in occasione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, approvato con decreto ministeriale del 30/12/2005 n. 302 e riconoscono l'impossibilita' a procedere alla trattativa congiunta del personale sanitario medico e non medico (altre professionalita') per le diverse scadenze contrattuali. ( Il contratto dei medici ambulatoriali sasn, di cui al presente accordo, scade il 31/12/2005; il contratto delle altre professionalita' scade il 31/12/2006). Si impegnano a procedere alla trattativa congiunta per gli aspetti giuridici ed economici in occasione del prossimo rinnovo contrattuale dei medici ambulatoriali che operano negli uffici SASN.

Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-Allegato A

ALLEGATO A APPENDICE DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed i medici ambulatoriali specialisti operanti negli ambulatori dei SASN. Bollo AL COMITATO ZONALE DI ................... Il sottoscritto Dott. .........., nato a ......... (prov. .... ) il ............ M.. F.. Codice Fiscale ........................ Comune di residenza ................. (prov. .... ) Indirizzo .......... Via ........ n. .... Cap ...... telefono ...... Recapito professionale nel Comune di ........... (prov. ....) Via ............. n. ..... Cap .......... telefono ............ Chiede di essere incluso nella graduatoria - secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali. di .................. per i medici specialisti ed odontoiatri a valere per l'anno .........., relativa alla Provincia di ......... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale. A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione: a) autocertificazione informativa b) n ........ documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutabili ai fmi della graduatoria predetta e specificati nel prospetto interno. Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso: la propria residenza il domicilio sottoindicato: c/o ............. Comune .............. Provincia ............... indirizzo ................... n .... CAP ........... Data .............. Firma per esteso ............... Avvertenze importanti - I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull'imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti. - Ai fmi dell'attribuzione del relativo punteggio, la documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e non si terra' conto di quella dalla quale non e' possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall'aspirante. - Se la domanda e' presentata personalmente al competente ufficio del Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all'atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda e' presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere gia' sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore.

Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-Allegato B

ALLEGATO B TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL PRESENTE ACCORDO. A - Titoli accademici e di studio (punteggio massimo p. 10)

1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode p. 1,00

2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p. 0,50

3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 p. 0,30

4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale: per ciascuna specializzazione p. 3,00

5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 2,00

6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 0,50

7) attestato di formazione in medicina generale di cui all'

art. 1 , comma 2

, e all'

art. 2 , comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256

, e delle corrispondenti norme del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368

p. 2,00

B - Titoli di servizio (punteggio massimo p. 35)

1) attivita' di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,50

2) attivita' di sostituzione di medico generico presso un ambulatorio di cui al punto 1) per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,40

3) attivita' di medico specialista presso un ambulatorio di cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,30

4) attivita' di medico fiduciario di controllo o di medico supplente dei medici di cui al punto 3): per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,20

5) attivita' di sostituzione di medico fiduciario di controllo: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,10

6) attivita' di titolarita' o di sostituzione di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 o di attivita' di medico presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05

7) attivita' di servizio come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05

8) servizio militare di leva in qualita' di ufficiale di complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05

C - Pubblicazioni, Curriculum formativo e professionale, titoli vari (punteggio massimo p. 5) Le pubblicazioni, il curriculum formativo e professionale (partecipazioni a convegni, congressi, seminari ecc..), nonche' i titoli non valutabili nei precedenti punti A e B saranno valutati con un punteggio massimo di punti 5. Nel caso in cui due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio. FIRMATO: Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: Dr. LEONARDI Giovanni Per i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: SUMAI: (firmato) SNUBCI - Federbiologici: (firmato)

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