DECRETO 30 luglio 2009, n. 127
Entrata in vigore del provvedimento: 10/9/2009
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma 23, che ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, nonche' stabilito che per la gestione di tali risorse puo' essere utilizzata la societa' prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo comma;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1 e 2 del suo articolo 2 che hanno denominato "Fondo unico giustizia" il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonche' integrato e specificato il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo unico giustizia e stabilito che quest'ultimo e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita' previste con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto altresi', in particolare, il comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008 che ha previsto, fra l'altro, che con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 e' determinata altresi' la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.a. per la gestione delle risorse intestate Fondo unico giustizia, nonche' sono stabilite le modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo unico giustizia da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.a., la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008, i criteri e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo unico giustizia in modo che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte;
Visto altresi', in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il suo comma 21-ter con il quale sono stati inseriti i commi 3-bis e 7-quater nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, nonche' modificata l'alinea del comma 7 del medesimo articolo;
Visto altresi', in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modificazioni ai commi 3-bis, 7, alinea, e 7-quater, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto altresi', in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, ((nonche' quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonche' dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel "Fondo unico giustizia", adottati)) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo 2009 e dell' 8 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 3-10690/UCL del 23 luglio 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni ed oggetto
2.Il presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonche' delle norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181.
Art. 2
Restituzione delle risorse
1.In applicazione dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 143, sulla base dei dati delle intestazioni effettivamente comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonche' dei dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, in conseguenza di provvedimenti di dissequestro, adottati ma non eseguiti anteriormente alla data di intestazione, Equitalia Giustizia effettua le restituzioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1.a), del presente decreto. Analogamente Equitalia Giustizia, in conseguenza di revoche di provvedimenti di confisca, disposte e non eseguite anteriormente alla data di intestazione, effettua le restituzioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1.b.
2.A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, sulla base delle effettive comunicazioni ricevute, riguardanti i dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, Equitalia Giustizia provvede altresi' alle restituzioni delle risorse di cui al comma 1, relativamente alle quali vengono adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca dei provvedimenti di confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse.
3.Per le risorse oggetto di restituzione suscettibili di produrre interessi, per le quali l'avente titolo alla restituzione non intratteneva rapporti con gli Operatori anteriormente al provvedimento di sequestro ovvero per le quali interviene la revoca della confisca, e' riconosciuto all'avente titolo un interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi applicati, nel periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione, dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alle apposite pubblicazioni ufficiali di riferimento Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonche' delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori. Per le risorse intestate di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' riconosciuto all'avente titolo alla restituzione un interesse pari al tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori nel periodo intercorrente fra la data del sequestro e quella della restituzione, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonche' delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori.
4.Gli interessi di cui al comma 3 sono calcolati con il criterio dell'anno civile, capitalizzati trimestralmente, nonche' annotati e contabilizzati da Equitalia Giustizia per il loro pagamento esclusivamente in occasione della restituzione delle risorse all'avente titolo.
5.Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente apposito rendiconto delle restituzioni effettuate al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF.
Nota all'art. 2: - Per il testo del comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e si vedano note all'articolo 1. - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2009, n. 110. «Art. 6. (Piano straordinario di controllo del territorio) - (omissis). 2-bis. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca. (omissis).».
Art. 3
Devoluzione allo Stato
1.In applicazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008, sulla base dei dati delle intestazioni effettivamente comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonche' dei dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia, Equitalia Giustizia attua la devoluzione allo Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), numero 1), relativamente ai soli casi in cui un provvedimento espresso di devoluzione allo Stato e' stato adottato dal giudice dell'esecuzione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 ma non e' stato ancora materialmente eseguito anteriormente alla medesima data.
2.Qualora un provvedimento di espressa devoluzione allo Stato risulti adottato dal giudice dell'esecuzione in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, si intende per devoluzione allo Stato esclusivamente quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), numero 2), ed Equitalia Giustizia e' per legge l'esclusivo soggetto competente a gestire le risorse intestate Fondo unico giustizia al fine, in particolare, di delimitarne quelle oggetto delle destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181 del 2008.
3.Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF apposito rendiconto delle devoluzioni allo Stato attuate ai sensi del presente articolo.
Nota all'art. 3: - Per il testo dei commi 5 e dal 7 al 7-ter dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 si veda note all'articolo 1.
Art. 4
Intestazioni conseguenti a provvedimenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, Equitalia Giustizia rende disponibile anche in apposita sezione del proprio sito internet, cui si accede tramite l'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, gli estremi del conto ovvero dei conti, intestati Fondo unico giustizia, sui quali il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno e Demanio effettuano direttamente i versamenti ovvero gli accrediti di tutte le risorse in denaro contante. I versamenti o gli accrediti effettuati ai sensi del primo periodo del presente comma, per i quali Poste italiane o Banche rilasciano la relativa distinta in via telematica, equivalgono ad intestazione delle relative risorse. Per le risorse diverse dal denaro contante, Equitalia Giustizia riceve per via telematica dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse relativamente alle quali gli Operatori hanno provveduto alla intestazione. Analogamente Equitalia Giustizia riceve per via telematica dagli Operatori i dati delle intestazioni effettuate entro cinque giorni dalla data in cui gli stessi ricevono dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse.
2.Equitalia Giustizia, sulla base dei dati delle intestazioni e dei dati delle risorse ricevuti dagli Operatori e dal Ministero della giustizia, relativamente alle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 181, redige apposito rendiconto, il quale, unitamente ad apposito rendiconto relativo alle risorse di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo 2, comma 2, della legge n. 181, e' trasmesso trimestralmente da Equitalia Giustizia al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF.
Nota all'art. 4: - Per il testo del comma 2, lettera c-bis, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si vedano note all'articolo 1.
Art. 5
Spese di conservazione o amministrazione di somme e beni oggetto di sequestro o confisca
1.Equitalia Giustizia tiene apposito rendiconto, a disposizione in particolare del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, di Demanio e del MEF, delle spese di conservazione e amministrazione delle risorse oggetto di intestazione dalla stessa sostenute dal momento in cui i dati delle intestazioni e i dati delle risorse sono effettivamente comunicati ad Equitalia Giustizia fino al momento in cui le risorse vengono dalla stessa versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181.
2.In applicazione dell'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181, Equitalia Giustizia mette a disposizione dell'amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al Fondo unico giustizia e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facolta' di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l'amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute e' comunicato a Equitalia Giustizia con cadenza trimestrale.
3.In ogni caso, Equitalia Giustizia mette a disposizione le somme di denaro domandate ai sensi del comma 2 nei soli limiti del saldo disponibile calcolato come somma algebrica tra dare e avere riferito all'amministrazione di riferimento del richiedente, al netto delle somme restituite, ovvero devolute allo Stato. In caso di immobili sequestrati, la richiesta di cui al comma 2 e' ammissibile esclusivamente qualora l'immobile risulti oggetto di una utilizzazione idonea a produrre introiti per l'amministratore e, relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono comunque a carico dell'utilizzatore.
Nota all'art. 5: - Per il testo dei commi 6 e da 7 a 7-ter dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si vedano note all'articolo 1.
Art. 6
Gestione, versamenti allo Stato, investimenti e rendicontazione
1.Equitalia Giustizia versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme per le quali sussistono i requisiti per il loro incameramento entro trenta giorni. Equitalia Giustizia versa altresi' all'entrata del bilancio dello Stato, con cadenza trimestrale e nella percentuale di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 181, ovvero nella diversa percentuale eventualmente determinata ai sensi del comma 7-quater del medesimo articolo, le quote delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo che si rendono disponibili per massa, in base a criteri statistici e di rotativita'.
2.Fino al momento del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181, Equitalia Giustizia gestisce le risorse intestate Fondo unico giustizia avendo riguardo alle esigenze di liquidita' del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta disponibilita' delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti di cui al presente decreto. ((1))
4.Equitalia Giustizia tiene contabilita' e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo unico giustizia, nonche' una separata amministrazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo unico giustizia.
5.Il rendiconto della gestione del Fondo unico giustizia, approvato dal consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia, e' trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente ad una relazione del consiglio di amministrazione, al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno un rendiconto delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato. ((Equitalia Giustizia, gli Operatori assicurativi e gli altri Operatori)), d'intesa fra loro, determinano le date entro le quali i dati e le notizie occorrenti per la predisposizione del rendiconto della gestione sono esclusivamente gestiti in formato elettronico e trasmessi in forma telematica. ((Equitalia Giustizia, ai fini delle iniziative di competenza del MEF ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, della legge n. 181 del 2008 comunica al MEF, non appena in suo possesso, ogni notizia od elemento utile a costituire presupposto delle medesime iniziative.))
7.Il MEF, anche su richiesta del Ministero della giustizia o del Ministero dell'interno, puo' chiedere in qualunque momento a Equitalia Giustizia notizie e dati sulla gestione del Fondo unico giustizia, ulteriori rispetto a quelli che gia' emergono dai rendiconti periodici di Equitalia Giustizia, al fine di verificare la regolarita' e l'appropriatezza della gestione esercitata in base al presente regolamento.
Art. 7
Destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia
1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro il 30 aprile di ogni anno, sono determinate, sulla base delle entrate affluite sull'apposito capitolo di bilancio nel periodo precedente, le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del MEF, al fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap. 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. Sono fatte salve le riassegnazioni per l'alimentazione al fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al fondo di rotazione per la solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
2.Il Ministro dell'interno, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede alla ripartizione delle somme confluite nel fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap. 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione, secondo le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.
3.Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresi' determinate le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4.Il Ministro della giustizia, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede alla ripartizione delle somme confluite nel fondo previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione, secondo le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, con particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari.
5.Le quote annuali delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo unico giustizia sono attribuite ai Ministeri dell'interno, della giustizia e all'entrata del bilancio dello Stato in non piu' di due soluzioni, di cui la prima entro trenta giorni dalla definizione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 18l e la seconda entro il 30 giugno di ogni anno. Le risorse che si rendono disponibili tra il 1° luglio e il 31 dicembre di ciascun anno sono assegnate nella prima ripartizione dell'esercizio finanziario successivo.
Nota all'art. 7: - Per il testo del comma 7, dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si vedano note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 recante «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51: «Art. 18. (Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive) - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da: a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; b) un contributo dello Stato determinato secondo modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 . 2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2000, n. 6: «Art. 1.(Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso) - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo e' alimentato: a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; b) dai rientri previsti dall'art. 2.». - Si riporta il testo del comma 1304 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: «1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione».
Art. 8
A g g i o
1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 143, la remunerazione massima di Equitalia Giustizia spettante a titolo di aggio e' pari al 5 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, lettera f). La misura massima dell'aggio puo' essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 181. Entro i predetti limiti, la misura effettiva dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Nota all'art. 8: Comma 1: - Per il testo del comma 6 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 si vedano note all'articolo 1.
Art. 9
Comunicazioni
1.Tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate in via telematica secondo i protocolli di comunicazione stabiliti da Equitalia Giustizia, salvo che non ricorra un legittimo e grave impedimento.
2.Sono altresi' comunicati a Equitalia Giustizia nelle forme di cui al comma 1 tutti gli ulteriori dati ed informazioni, in possesso del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Demanio e del MEF, che alla stessa occorrono per l'assolvimento dei suoi compiti.
3.Equitalia Giustizia comunica ai competenti uffici del Ministero della giustizia, nelle forme di cui al comma 1, i dati relativi all'avvenuta restituzione delle risorse, in conseguenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca, occorrenti per la chiusura della posizione amministrativa relativa al singolo procedimento.
Art. 10
(( (Disposizioni in materia di contratti assicurativi). ))
((
Equitalia Giustizia gestisce le risorse assicurative ad essa intestate secondo le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.))
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro dell'interno Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 238
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