LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Risultati differenziali)
1.Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, e' fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.
2.Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.
3.I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4.Le maggiori disponibilita' di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Art. 2
(Disposizioni diverse)
2.Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3.I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
5.Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
6.Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno gia' provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7.Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
8.I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
9.Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11.All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011, 2012 e successivi".
13.Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentativita' sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita' di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. (6)
14.In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. (6)
15.Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
16.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
17.Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18.In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita' e per le finalita' ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
19.Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalita' di cui ai commi da 13 a 20 del presente articolo.
20.Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.
21.Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, e' istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.
22.Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011.
24.Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine del 31 maggio 2010, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalita' stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali.
24-bis.La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.
25.Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attivita' culturale, per l'anno 2010 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.
26.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).
27.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
28.Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
28-bis.Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica" nell'ambito della missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" e al programma 3 "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
29.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
30.Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente personali e non lucrative.
31.Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative.
32.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
33.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
34.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
35.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
36.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
37.Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu' alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare gli strumenti di tutela della stabilita' dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro e' destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il piu' alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.
38.I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilita' dei competenti confidi, possono essere altresi' utilizzati dagli stessi per le finalita' previste dal comma 37 del presente articolo.
40.Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
41.Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.
42.Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilita' interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
43.Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
44.Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonche' dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.
45.All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010".
46.E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalita' per dotare di defibrillatori luoghi,strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.
47.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.
48.Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo.
49.La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, e' estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro. (10)
50.All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" sono soppresse e, dopo la parola: "ovvero", la parola: "per" e' soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato.
51.Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
53.Per l'anno 2010 e' consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passivita' attraverso il rafforzamento delle attivita' del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.
54.Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, e di garantire la continuita' degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresi' le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarieta' nazionale, le disponibilita' finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
55.Per le necessita' del settore agricolo il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
56.Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonche' del regolamento (CE) del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/ 2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal Consiglio dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 e' prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
57.In considerazione della specificita' delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma.
58.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e' ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.
59.Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in pensione e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non e' decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.
60.Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per le comunita' giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attivita' delle comunita' giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010".
61.L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica o vengano editate da altre societa' comunque costituite.
62.In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo. (2)
63.L'importo di ciascuna annualita' di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, puo' essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualita' 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.
64.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
65.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
66.Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 20102012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche' in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 67 a 105.
67.Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma 6,del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanita' penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento. (6)
67-bis.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015 , per l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno 2019 , per l'anno 2020, per l'anno 2021, per l'anno 2022, per l'anno 2023, per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento. Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo 0,32 per cento. Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo 0,50 per cento.
69.Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui citati 23 miliardi di euro.
70.Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilita' dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
73.Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. (13)
74.Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo.
75.Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.
77.E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorche' coperto dalla regione,ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata e' tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.
78.Il piano di rientro, approvato dalla regione, e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove espresso.
80.Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalita' extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilita', qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.
80-bis.Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma puo' essere effettuata anche nelle annualita' successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario.
81.La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicita' trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
81-bis.Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
81-ter.Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
82.L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
84.Qualora il commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano, a qualunque titolo nominato, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati. (30) (33)
84-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME MODIFICATA DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136.(44)
85.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresi' salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
86.L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
87.Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.
88.Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.
88-bisIl primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.
89.Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di due mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
90.Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.
92.Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 93 a 97.
93.Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si da' luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.
94.La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
95.Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
96.La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicita' semestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell' ambito dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
97.Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordocorredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.
98.Lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidita', idonee e congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi cosi' determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
99.Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine "brevetto" deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
100.All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011".
101.Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
102.Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.
104.In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' corrispondentemente ridotto.
105.All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: "destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge" sono inserite le seguenti: ", nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010".
106.Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
108.Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.
109.A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti.
110.A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, e' attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
111.In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e' attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
112.L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilita' statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche e' stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed e' erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.
113.Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi e' determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo gia' concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
114.Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.
115.Alle comunita' costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
116.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.
117.Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale. (25)
118.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (25)
119.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (25)
120.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (25)
121.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (25)
122.Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'universita' degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)