LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191
241.Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 e' attribuita all'autorita' di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorita' contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorita' interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorita' contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorita' indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione. In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorita' di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualita' costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015. (22)
242.Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio.
243.La disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
244.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
245.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
246.Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
247.Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
248.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
249.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 248, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
250.Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto fondo sono destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilita' del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, e' destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse. (11)(11b) (17)
251.Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.
252.La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
253.La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Elenco 1
ELENCO 1 (articolo 2, comma 250) (importi in milioni di euro)
INTERVENTO
2010
2011
2012
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 . 130
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all' articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; all' articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; all' articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'articolo 63-bis, commi da 1
a 4
, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
.
400
Interventi per assicurare la gratuita' parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1 . 103
Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi di cui all' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti. 100 100 100
Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle universita': legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1 . 400
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'
articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
; all'
articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203
.
130
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui alle seguenti disposizioni: decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-bis , terzo periodo; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo 2, comma 2 ; legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45, comma 1, lettera c) ; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 83-bis, comma 26 ; legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 103 e 106 . 400
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3 ; proroga delle attivita' di cui all' articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . 370
Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonche' di garanzia della stabilita' dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalita' del sistema giustizia, di cui alle seguenti disposizioni:
articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379
;
articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24
;
articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284
;
articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282
;
articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407
;
articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452
;
articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72
;
articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260
;
legge 31 gennaio 1994, n. 93
;
legge 21 marzo 2001, n. 73
;
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; articolo 1, comma 963
, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
;
legge 15 luglio 2003, n. 189
, e relativo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004 articolo 1, comma 40
, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549
;
((
articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;)) articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92 ; articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 94, comma 10 , della legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 1, comma 1010 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2 ; regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 ; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124 . 181 113 60
Totale 2.214 213 160
Prospetto
PROSPETTO DI COPERTURA Prospetto di copertura (Articolo 2, comma 252) COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA ([Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;468~art11-com5))
2010 2011 2012
(importi in milioni di euro) 1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti Articolato: ...................... 15.364 8.796 5.603 Minori entrate Articolato: ...................... 949 230 375 Tabella A ...................... 780 20 880 Tabella C ...................... 272 0 0 ------------------------------- Totale oneri da coprire ... 17.364 9.046 6.858 =============================== 2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate Articolato: ...................... 7.621 3.021 2.221 Riduzione spese correnti Articolato: ...................... 10.341 6.077 5.265 Tabella C ...................... 0 26 9 Tabella E ...................... 200 0 1.928 ------------------------------- Totale mezzi di copertura ... 18.161 9.124 9.423 =============================== DIFFERENZA .......................... 797 78 2.564 ===============================
Bilancio
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE (in milioni di euro)
=====================================================================
| ASSESTATO 2009 | INIZIALI 2010 | 2011 | 2012
|---------------------------------------------------------
|Competenza|Cassa |Competenza|Cassa |Competenza|Competenza
=====================================================================
Entrate| 33.715|33.715| 32.696|32.696| 32.610| 32.957
Rimborsi | | | | | |
IVA | 33.715|33.715| 32.696|32.696| 32.610| 32.957
Tit. III - | | | | | |
F.Amm.ti | | | | | |
titoli di | | | | | |
Stato | 0| 0| 0| 0| 0| 0
Spesa| | | | | |
Corrente| 37.085|37.085| 36.326|36.326| 36.130| 36.477
Rimborsi | | | | | |
IVA | | | | | |
(compresi i| | | | | |
pregressi) | 33.715|33.715| 32.696|32.696| 32.610| 32.957
Debiti | | | | | |
pregressi | | | | | |
Poligrafico| | | | | |
dello Stato| 200| 200| 110| 110| 0| 0
FSN-saldo | | | | | |
IRAP | 20| 20| 0| 0| 0| 0
Rimborso | | | | | |
imposte | | | | | |
dirette | | | | | |
pregresse | 3.150| 3.150| 3.520| 3.520| 3.520| 3.520
Spesa in| | | | | |
conto| | | | | |
capitale| 3.700| 4.791| 0| 0| 0| 0
Disavanzi | | | | | |
USL | 0| 1.091| 0| 0| 0| 0
Rimborsi | | | | | |
IVA | | | | | |
Autovetture| 3.700| 3.700| 0| 0| 0| 0
Totale| | | | | |
spesa| 40.785|41.876| 36.326|36.326| 36.130| 36.477
Tabella C -| | | | | |
FSN - IRAP | | | | | |
2003 | 0| 0| 1.054| 1.054| 0| 0
Totale| | | | | |
spesa con| | | | | |
legge| | | | | |
finanziaria| 40.785|41.876| 37.380|37.380| 36.130| 36.477
=====================================================================
Tabelle-Tabella A
TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
MINISTERI 2010 2011 2012
(migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze... 200 - 229.800 -------------------------- Ministero dello sviluppo economico ....... 10.000 10.000 - -------------------------- Ministero del lavoro e delle politiche sociali ........................ - - 40.000 -------------------------- Ministero degli affari esteri ............ 20.009 10.022 50.022 -------------------------- Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ......... - - 550.000 -------------------------- Ministero dell'interno ................... 10.800 11.300 10.150 -------------------------- Ministero della difesa ................... 751.314 74 10.174 -------------------------- Totale Tabella A ... 792.323 31.396 890.146 -------------------------- Di cui regolazione debitoria ... - - - Di cui limite d'impegno ... - - - ==========================
Tabelle-Tabella B
TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
MINISTERI 2010 2011 2012
(migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze ..................... - 1.000 130.000 ---------------------------------- Ministero del lavoro e delle politiche sociali ................. - - 50.000 ---------------------------------- Ministero dell'interno ............ - - 103.000 ---------------------------------- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare .. - - 210.000 ---------------------------------- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ................... - - 1.000.000 ---------------------------------- Totale Tabella B ... - 1.000 1.493.000 ---------------------------------- Di cui regolazione debitoria ... - - - ---------------------------------- Di cui limite d'impegno ... - - - ==================================
Tabelle-Tabella C
TABELLA C Parte di provvedimento in formato grafico
Tabelle-Tabella D
TABELLA D Parte di provvedimento in formato grafico
Tabelle-Tabella E
TABELLA E Parte di provvedimento in formato grafico
Tabelle-Tabella F
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