DECRETO 22 dicembre 2009, n. 216

Type Decreto
Publication 2009-12-22
Ultimo aggiornamento 2010-03-19
State In force
Source Normattiva
articles 28
Reform history JSON API

Note all'art. 13: - Per il riferimento agli articoli 62, comma 3 e 1, comma 5), lettera a) del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse e nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati). - " 2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'art. 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni: a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita'; b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione; c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere."».

Art. 14

Estensione dell'operativita' dei mercati in altri Stati membri

1.Le societa' di gestione che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione nei mercati da esse gestiti comunicano alla Banca d'Italia lo Stato membro in cui intendono predisporre tali dispositivi.

2.La Banca d'Italia trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui la societa' di gestione intende predisporre tali dispositivi e alla Consob.

3.Su richiesta dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante, la Banca d'Italia comunica in tempi ragionevoli l'identita' dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.

Art. 15

Designazione dei sistemi di compensazione e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati

1.Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia le designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma 2, del TUF.

2.Le societa' di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia le informazioni che consentono all'autorita' di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del TUF. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, lettera b), del TUF e' da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni.

Note all'art. 15: - Per il riferimento all'art. 70-bis, comma 2, lettera b) e 70-bis del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Art. 16

Accordi fra societa' di gestione e sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro

2.Entro il medesimo termine individuato al comma 1, le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la cessazione dell'operativita' degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

3.Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.

4.Le societa' di gestione possono concludere accordi con le societa' che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purche' assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere per lo scambio di informazioni. L'operativita' dell'accordo e' subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-bis, comma 2, del TUF. A tal fine le societa' di gestione comunicano le informazioni di cui al comma 1.

Note all'art. 16: - Per il riferimento all'art. 70-bis, comma 2, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Art. 17

Vigilanza sui mercati

1.La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

2.La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-bis della parte V del TUF e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

3.Le societa' di gestione forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dagli operatori sul mercato.

4.La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti nonche' eseguire ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

5.La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate nel precedente comma 1, puo' richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attivita' svolta. Agli operatori, diversi dai soggetti abilitati, e ai partecipanti comunitari in via remota ammessi alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato si applicano gli articoli 8, comma 1, del TUF in materia di vigilanza informativa e 10, comma 1, del TUF in materia di vigilanza ispettiva. Nel caso dei partecipanti in via remota, la Banca d'Italia informa l'autorita' competente dello Stato membro di origine del partecipante e la Consob.

6.La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della sua attivita' di vigilanza.

Note all'art. 17: - Si riporta la rubrica del titolo I-bis, della Parte V, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.: «Titolo I-bis - Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato». - Si riporta il titolo della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003: «Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12 aprile 2003 pag. 0016 - 0025)». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.».

Art. 18

Informativa alla Consob

1.La Consob accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti e agli altri investitori.

2.Si applica l'articolo 76, comma 2-quater, del TUF.

3.La Consob informa tempestivamente il Ministro e la Banca d'Italia delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della sua attivita' di vigilanza.

Note all'art. 18: - Per il riferimento all'art. 76, comma 2-quater, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Art. 19

Vigilanza sulle societa' di gestione

1.Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri di cui al precedente articolo 17. Gli stessi poteri possono essere esercitati nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attivita' della societa' di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le societa' di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

2.La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, individua gli adempimenti informativi delle societa' di gestione nei propri confronti.

3.In caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' di efficienza complessiva del mercato e di ordinato svolgimento delle negoziazioni, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione.

4.Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

5.La Banca d'Italia vigila affinche' la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' di cui al precedente comma 3.

6.Il Ministero, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, puo' richiedere alla societa' di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 5.

Note all'art. 19: - Per il riferimento all'art. 61, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Art. 20

Antiriciclaggio

1.Al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le societa' di gestione - in conformita' con la specifica normativa di settore ad esse applicabile - adottano misure organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi a partecipare ai mercati gestiti, assicurare l'integrita' e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedelta' dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'eventuale operativita' anomala dei soggetti ammessi a partecipare ai propri mercati.

Titolo III SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 21

Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato

3.I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione adempiono agli obblighi in tema di esternalizzazione di attivita' aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previsti dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF.

4.I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicita', anche tramite il proprio sito internet, alle regole di funzionamento del sistema gestito.

Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le S.I.M. e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all' esercizio dei medesimi servizi e attivita' possono operare nei mercati regolamentati italiani. 2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'art. 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni: a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita'; b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione; c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere. 3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrita' dei mercati.». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali). - 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.». - Si riporta il testo dell'art.77-bis, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). - 1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di: a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni; b) ammissione di strumenti finanziari; c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti; d) accesso al sistema; e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema. 2. La Consob: a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione; b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie. 3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri. 4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'art. 70-ter, commi 1 e 2. 5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1. 6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».

Art. 22

Obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso

2.I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Banca d'Italia e alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dell'attivita' di investimento esercitata, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuita' operativa previste.

3.I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

4.I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 65, del TUF.

5.Ai soggetti abilitati e alle societa' di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione si applicano i precedenti articoli 16 e 20.

6.Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del TUF.

Note all'art. 22: - Per il riferimento all'art. 77-bis, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota all'art. 21. - Per il riferimento all'art. 65, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse. - Per il riferimento agli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota all'art. 17.

Titolo IV OPERATORI SPECIALISTI IN TITOLI DI STATO

Art. 23

Specialisti in titoli di Stato italiani

1.Il Ministero, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, seleziona gli specialisti tra i market maker in titoli di Stato italiani, residenti nell'Unione europea, aventi natura di banca o di impresa di investimento, operanti sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso con sede legale nell'Unione europea. Il Ministero seleziona gli operatori tra coloro che ne facciano domanda e che soddisfino i requisiti di cui al successivo comma 2 e li iscrive nell'elenco, istituito e reso pubblico dallo stesso Ministero.

3.I criteri e le modalita' utilizzati per la valutazione e il monitoraggio dell'attivita' degli specialisti, ai fini della verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, sono specificati con il decreto dirigenziale specialisti.

4.Il Ministero accoglie la richiesta di iscrizione nell'elenco avendo accertato che l'operatore richiedente soddisfi i requisiti di struttura di cui al comma 2, lettera a). L'iscrizione nell'elenco e' subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti di efficienza, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del citato comma 2, effettuata nel corso di un periodo di osservazione stabilito secondo le modalita' indicate nel decreto dirigenziale specialisti.

5.Il Ministero, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, aggiorna l'elenco in ragione della iscrizione ed esclusione degli operatori.

6.L'esclusione degli operatori dall'elenco puo' avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2, valutati secondo i criteri specificati nel decreto dirigenziale specialisti, ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Nel provvedimento di esclusione e' definito il periodo di sospensione dopo il quale l'operatore escluso dall'elenco puo' presentare nuova domanda d'iscrizione che comunque non potra' essere inferiore all'anno.

7.Il Ministero, in relazione alle esigenze di gestione del debito pubblico, puo' stabilire con il decreto dirigenziale specialisti il numero massimo di operatori ammessi all'iscrizione nell'elenco.

8.Il decreto dirigenziale specialisti definisce altresi' i criteri per la valutazione dell'attivita' di negoziazione e della capacita' di distribuzione non comprese nella valutazione di cui al comma 2, lettera c), nonche' eventuali e ulteriori criteri per la valutazione di attivita' a supporto della gestione del debito pubblico.

9.Il Ministero puo' autorizzare, dietro motivata richiesta, il trasferimento della qualifica di specialista da un soggetto ad un altro nel caso in cui il soggetto subentrante nell'elenco appartenga allo stesso gruppo del soggetto uscente o derivi da un processo di trasformazione societaria, fusione o acquisizione che abbia interessato il soggetto uscente, e purche' il soggetto cui e' trasferita la qualifica di specialista soddisfi i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a). Le modalita' per il trasferimento della qualifica di specialista sono specificate nel decreto dirigenziale specialisti.

11.Il Ministero iscrive nella lista i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti, di cui al comma 2, lettera c), le cui societa' di gestione o i soggetti che li gestiscono ne facciano domanda, avendo verificato il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 10.

12.Il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 10, che comprometta il regolare ed efficiente funzionamento del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, comporta la cancellazione dalla lista. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione cosi' esclusi non possono ricandidarsi per l'iscrizione nella lista prima che siano trascorsi due anni dalla data di esclusione.

13.Il Ministero avvia con una frequenza non inferiore a due anni una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione da iscriversi nella lista, secondo le modalita' indicate del decreto dirigenziale mercati.

14.Il Ministero seleziona dalla lista, sulla base di criteri oggettivi e secondo le modalita' e la frequenza indicate nel decreto dirigenziale mercati, i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione su cui valutare l'attivita' svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera c).

15.Gli specialisti, le societa' di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione di cui al comma 14 trasmettono, periodicamente e su richiesta, al Ministero e alla Banca d'Italia dati e informazioni sull'attivita' svolta sul mercato dei titoli di Stato italiani. Ai fini dell'attivita' di valutazione il Ministero puo' richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attivita' svolta dagli specialisti nelle sedi di negoziazione all'ingrosso, residenti in Italia.

Titolo V REQUISITI DI TRASPARENZA DEGLI SCAMBI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 24

Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali all'ingrosso di titoli di Stato

1.Le societa' di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto i titoli ammessi alla negoziazione nell'ambito dei sistemi gestiti, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.

2.Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

Art. 25

Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici

1.I soggetti che intendono intraprendere l'attivita' di internalizzazione sistematica all'ingrosso su titoli di Stato, in conformita' con la definizione ed i criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono adeguate regole di trasparenza con riferimento a detti titoli, anche differenziate in funzione delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.

2.Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

Note all'art. 25: - Per il riferimento al titolo della direttiva 2004/39/CE vedasi nota all'art. 2. - Si riporta il titolo del regolamento n. 1287/2006/CE della commissione del 10 agosto 2006: «Regolamento (CE) n. 1287/2006 della commissione del 10 agosto 2006 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.».

Art. 26

Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati

2.Per le operazioni con un controvalore superiore a cinquecentomila euro i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all'ora di negoziazione, all'identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonche' l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia indicata nel presente comma.

3.Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione e' stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

4.Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 e' assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.

5.Le societa' di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni post-negoziazione ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare le informazioni di cui al comma 1.

Art. 27

Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione

2.Le societa' di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

Disposizioni finali e transitorie

1.Con l'entrata in vigore del presente decreto, gli operatori principali iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, e dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'articolo 23, comma 1.

2.Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, avvia una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c).

3.Nelle more della procedura di selezione di cui al comma 2, la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) e' effettuata in regime transitorio secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, nell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) e nel decreto del dirigente generale del debito pubblico n. 74997 del 23 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

4.Il presente regolamento abroga, fatto salvo il regime transitorio di applicazione richiamato al precedente comma 3, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli da 31 a 39 contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) nonche' abroga e sostituisce il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, ed il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007.

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1

Economia e finanze, foglio n. 223

Note all'art. 28: - Per il riferimento al decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219 vedasi nota alle premesse. - Si riporta il titolo dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari del debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, S.O.): «33. (R) Specialisti in titoli di Stato.».

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)