DECRETO 22 dicembre 2009, n. 216

Type Decreto
Publication 2009-12-22
Ultimo aggiornamento 2010-03-19
State In force
Source Normattiva
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Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici

1.I soggetti che intendono intraprendere l'attivita' di internalizzazione sistematica all'ingrosso su titoli di Stato, in conformita' con la definizione ed i criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono adeguate regole di trasparenza con riferimento a detti titoli, anche differenziate in funzione delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.

2.Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

Note all'art. 25: - Per il riferimento al titolo della direttiva 2004/39/CE vedasi nota all'art. 2. - Si riporta il titolo del regolamento n. 1287/2006/CE della commissione del 10 agosto 2006: «Regolamento (CE) n. 1287/2006 della commissione del 10 agosto 2006 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.».

Art. 26

Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati

2.Per le operazioni con un controvalore superiore a cinquecentomila euro i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all'ora di negoziazione, all'identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonche' l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia indicata nel presente comma.

3.Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione e' stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

4.Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 e' assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.

5.Le societa' di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni post-negoziazione ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare le informazioni di cui al comma 1.

Art. 27

Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione

2.Le societa' di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

Disposizioni finali e transitorie

1.Con l'entrata in vigore del presente decreto, gli operatori principali iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, e dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'articolo 23, comma 1.

2.Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, avvia una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c).

3.Nelle more della procedura di selezione di cui al comma 2, la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) e' effettuata in regime transitorio secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, nell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) e nel decreto del dirigente generale del debito pubblico n. 74997 del 23 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

4.Il presente regolamento abroga, fatto salvo il regime transitorio di applicazione richiamato al precedente comma 3, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli da 31 a 39 contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) nonche' abroga e sostituisce il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, ed il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007.

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1

Economia e finanze, foglio n. 223

Note all'art. 28: - Per il riferimento al decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219 vedasi nota alle premesse. - Si riporta il titolo dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari del debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, S.O.): «33. (R) Specialisti in titoli di Stato.».

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