DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Note all'art. 1082: - Il testo dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303, e' il seguente: «Art. 3 (Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili). - 1. - 2. (omissis). 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita' civile, secondo i criteri della legislazione vigente.». - Il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47. - Il testo delle tabelle A, B, E e F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, e' il seguente: «Tabella A - (Lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo). Prima categoria: 1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme. 3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani. 4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia). 5) La perdita totale di una mano e dei due piedi. 6) La perdita totale di una mano e di un piede. 7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente. 8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero. 9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente. 10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite. 11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi. 12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette o sei dita. 13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra. 14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici. 15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione. 16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente. 17) L'immobilita' completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e permanente del rachide con notevole incurvamento. 18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacita' al lavoro proficuo. 19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave. 20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata. 21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacita' lavorativa. 22) Tumori maligni a rapida evoluzione. 23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale. 24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica. 25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravita'. 26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo. 27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene. 28) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'. 29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacita' a lavoro proficuo. 30) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico. 31) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico. 32) Esiti di laringectomia totale. 33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente. 34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50. 35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c). Seconda categoria 1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformita', nonostante la protesi. 2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria. 3) L'artrite cronica che, per la molteplicita' e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o piu' arti. 4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore. 5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra. 6) La perdita di una coscia a qualunque altezza. 7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi. 8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio. 9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravita' non siano tali da ascrivere alla prima categoria. 10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi. 11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado. 12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria. 13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita' tali da non essere ascrivibili alla prima categoria. 14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano ascriversi alla prima categoria. 15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico. 16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico. 17) La perdita della lingua. 18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entita', non siano ascrivibili alla categoria superiore. 19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici. 20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale. 22) Castrazione o perdita pressoche' totale del pene. 23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili. Terza categoria: 1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici. 2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani. 3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici. 4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrita' dell'altro pollice. 5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore. 6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi. 7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo. 8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente. 9) La perdita o i disturbi gravi della favella. 10) L'epilessia con manifestazioni frequenti. 11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale. Quarta categoria: 1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo. 2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa. 3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici. 4) La perdita totale di un pollice e dei due indici. 5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice. 6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici. 7) La perdita di una gamba al terzo inferiore. 8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledario notevolmente le funzioni di un arto. 9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio. 10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria. 11) L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori. 12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti). 13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata. 14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino. 15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham. 16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni). 17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravita'. 18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale. 19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale. 20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti. Quinta categoria: 1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi. 2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano. 3) La perdita totale di ambo i pollici. 4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice. 5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice. 6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici. 7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici. 8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica. 9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci. 10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita' non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria. 11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entita' e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore. 12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso. 13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta. 14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione. 15) Le nefriti o le nefrosi croniche. 16) Diabete mellito o insipido di media gravita'. 17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni. 18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni). 19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham. 20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale. 22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro. 23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti. Sesta categoria: 1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello. 2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi. 3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano. 4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice. 5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra. 6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice. 7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano. 8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici. 9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici. 10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede. 11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci. 12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce. 13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi. 14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale. 15) Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da scrivere a categoria superiore. 16) Nefrectomia con integrita' del rene superstite. 17) Psico-nevrosi di media entita'. 18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti. 19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia. 20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale. Settima categoria: 1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoche' per la loro gravita' non siano da equipararsi ad infermita' di cui alle categorie precedenti. 2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica. 3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici ne' gli indici. 4) La perdita totale dei due indici. 5) La perdita totale di un pollice. 6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice. 7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici. 8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice. 9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici. 10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici. 11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci. 12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede. 13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci. 14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque. 15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione. 16) L'anchilosi in estensione del ginocchio. 17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema. 18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc. 19) Nevrosi cardiaca grave e persistente. 20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonche' i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure. 21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti. 22) Laparocele voluminoso. 23) Gastroduodenite cronica. 24) Esiti di resezione gastrica. 25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente. 26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria. 27) Isteronevrosi di media gravita'. 28) Perdita totale di due padiglioni auricolari. 29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico. 30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro. 31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale. 32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del capo visivo stesso, o settori equivalenti. Ottava categoria: 1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entita' non siano da ascrivere a categorie superiori. 2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria. 3) La perdita della falange ungueale dei due pollici. 4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici ne' gli indici. 5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice. 6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice. 7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano. 8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede. 9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci. 10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei. 11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso. 12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione. 13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti. 14) Bronchite cronica. 15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare. 16) Gli esiti di empiema non tubercolare. 17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia). 18) Gastrite cronica. 19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica. 20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse. 21) Emorroidi voluminose procidenti. 22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo. 23) Cistite cronica. 24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti. 25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili. 26) Ernie viscerali non contenibili. 27) Emicastrazione. 28) Perdita totale di un padiglione auricolare. 29) Sordita' unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico. 30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico. 31) Otite media purulenta cronica semplice. 32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado. 33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale. 34) Dacriocistite purulenta cronica. 35) Congiuntiviti manifestamente croniche. 36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).». «Tabella B - Lesioni ed infermita' che danno diritto ad indennita' per una volta tanto 1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani. 2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano. 3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice. 4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici. 5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani. 6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici. 7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrita' del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci. 8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede. 9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi. 10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci. 11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare. 12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entita'. 13) La distonia spastica diffusa del colon. 14) Ernie viscerali contenibili. 15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado. 16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno. 17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale. 18) L'epifora». «Tabella E - (Assegni di superinvalidita') A) 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente. 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali). 4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e finche' dura tale trattamento. L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma. (Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986). A-bis) 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani. 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi. (Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986). B) 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale. 2) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto. (Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986). C) 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilita' dell'applicazione dell'apparecchio di protesi. (Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986). D) 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza. (Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986). E) 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale. 2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia. 3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba. 5) Alterazioni delle facolta' mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche' tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. (Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986). F) 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme. 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba. 3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba. 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba. 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza. 7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. 8) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto. (Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986). G) 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme. 2) La disarticolazione di un'anca. 3) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'. 4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacita' a proficuo lavoro. (Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986). H) 1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene. 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale. 3) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico. 4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare. 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente. (Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).». TABELLAF-1 **Parte di provvedimento in formato grafico* - Il testo degli articoli 138, commi 1 e 3, e 139, commi 3 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, e' il seguente: «Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entita'). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso. 2. Omissis. 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.». «Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entita'). - 1. - 2. (omissis). 3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidita'.».
Art. 1083
Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
1.L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 1079, comma 1, delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti, o da cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo ((603)) del codice, e' espresso dagli organi di cui all'articolo 1081, secondo i criteri di cui all'articolo 1082.
2.La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria.
3.Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo ((603)) del codice, la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulle domande presentate dai dipendenti del Ministero della difesa ((...)). Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle Amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento.((Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformita' al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere nonche' al parere del Comitato di verifica di cui all'articolo 1081, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.))
Art. 1084
Corresponsione dell'elargizione
1.L'elargizione di cui all'articolo 1079, comma 1, e' corrisposta ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 1080, qualora gli stessi non abbiano gia' beneficiato, per la medesima percentuale di invalidita', del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente capo, una percentuale di invalidita' maggiore rispetto a quella gia' riconosciuta, l'elargizione e' determinata per differenza e inserita nel piano di riparto.
2.Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si puo' avvalere della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
3.In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli aventi titolo non puo' superare l'importo massimo della speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
4.L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 e' portato in detrazione dal beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere, fino alla concorrenza del medesimo.
Note all'art. 1084: - Il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 (Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183, e' il seguente: «Art. 3 (Termini e modalita' delle procedure). - 1. - 2. (omissis). 3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.». - Per il testo degli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si vedano le note all'articolo 1079.
LIBRO OTTAVO SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE TITOLO I AMBITO
Art. 1085
Ambito
1.Le disposizioni dei titoli seguenti relative alle schede personali, si applicano in caso di riattivazione della leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
2.Le disposizioni dei titoli seguenti, relative alle liste di leva, si applicano anche in tempo di pace.
TITOLO II COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI
Art. 1086
Schede personali
1.Le amministrazioni comunali, in tempo utile rispetto al 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di eta', compilano le schede personali conformi al modello predisposto dal Ministero della difesa. Tali schede sono poste a base della compilazione delle liste di leva e, in caso di riattivazione della leva, sono altresi' in esse annotati i provvedimenti dei competenti organi di leva per ciascun iscritto.
Art. 1087
Stampa e distribuzione delle schede personali
1.Con circolare ministeriale e' approvato il modello delle schede personali, uniformi per tutti i comuni, e sono impartite disposizioni per la loro stampa negli stabilimenti militari e per la loro cessione gratuita ai Comuni e ai competenti organi di leva.
Art. 1088
Soggetti per i quali vanno compilate le schede personali
1.La compilazione delle schede personali va fatta per tutti i giovani da iscrivere nelle liste di leva, che siano da considerarsi legalmente domiciliati nel comune.
2.La scheda viene compilata anche per coloro che sono irreperibili.
Art. 1089
Elementi istruttori
1.Per la compilazione delle schede personali le autorita' comunali si avvalgono dei registri di stato civile, dei documenti anagrafici e di ogni altro registro o documento che ritengano utile, nonche' delle informazioni che ricevano o ritengano di assumere.
2.Le amministrazioni comunali, oltre a raccogliere le risultanze degli atti di nascita dell'anno cui le schede si riferiscono, esaminano anche gli atti di nascita degli anni successivi, per evitare che sfugga qualche giovane il cui atto di nascita sia stato formato o trascritto tardivamente.
3.Per i giovani non iscritti nei registri dello stato civile, ma che si presume compiano il diciassettesimo anno di eta' entro l'anno cui si riferisce la lista di leva per la quale vengono predisposte le schede personali, devono essere compilate le schede personali. Le amministrazioni comunali si procurano ogni possibile elemento di prova, procedendo, all'uopo, a una inchiesta amministrativa, e provocando apposite dichiarazioni da parte di notabili del comune, e da parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.
Art. 1090
Schede personali in caso di rinvio ad altra lista di leva
1.Le schede personali non debbono essere rinnovate nel caso che l'iscritto sia rimandato ad altra leva o debba, per qualsiasi altro motivo, essere riportato sulle liste di una leva successiva.
Art. 1091
Giovani con piu' nomi
1.I giovani ai quali, nell'atto di nascita, siano attribuiti piu' nomi, sono iscritti sulle schede col primo dei nomi suddetti. Se alcuno di essi sia comunemente chiamato con nome diverso, al primo nome dell'atto di nascita si fa seguire la parola «detto» con l'indicazione del nome con cui il giovane e' generalmente conosciuto.
Art. 1092
Ulteriori annotazioni
1.Sulle schede personali compilate per i giovani per i quali, l'iscrizione sulle liste di leva e' stata chiesta a seguito della pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva, deve essere indicato se l'iscrizione sia stata chiesta dai giovani personalmente o dai loro genitori o tutori.
2.Analoga indicazione deve essere fatta sulle schede dei giovani sulla cui data di nascita manchino notizie positive e che richiedano l'iscrizione per eta' presunta.
Art. 1093
Prova del cambiamento di domicilio
1.La domanda d'iscrizione, per ragione di residenza, equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio.
Art. 1094
Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni
1.Per evitare doppie iscrizioni, i sindaci, appena abbiano compilato, per ragione di domicilio o di residenza, le schede personali di giovani nati in altri comuni, ne danno comunicazione ai sindaci dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi.
2.Se i giovani siano stati iscritti per ragione di residenza, e risultino domiciliati in altro comune, analoga comunicazione deve essere fatta anche ai sindaci dei comuni ove i giovani abbiano il domicilio legale.
Art. 1095
Morte di giovani per i quali e' stata compilata la scheda
1.Se i giovani per i quali dal comune di nascita e' stata compilata la scheda, risultino morti nel comune medesimo, il sindaco ne prende nota sulla scheda, nella casella riservata ai giovani da non comprendersi sulle liste di leva, indicandovi la data della morte e il numero dell'atto di decesso. Tale annotazione deve essere da lui firmata.
2.Se i detti giovani risultino morti in altro comune, il sindaco oltre a fare la suaccennata annotazione, acclude alla scheda il relativo documento giustificativo.
3.Analogamente procede allorch i giovani risultano regolarmente iscritti in altro comune.
4.A tale effetto, ogni qualvolta un cittadino muore prima di aver compiuto il diciassettesimo anno di eta', in un comune diverso da quello in cui e' nato, il sindaco trasmette senza ritardo copia del relativo atto di morte al sindaco del comune di nascita, ovvero, se trattasi di nato all'estero, al sindaco del comune dell'ultimo suo domicilio in Italia.
5.I sindaci che ricevono dette copie, le conservano per accluderle alle schede.
Art. 1096
Schede personali da compilarsi dopo le liste di leva
1.Per i giovani che devono essere iscritti sulle liste di leva dopo che queste sono state formate e per i quali le schede personali non sono state compilate, la compilazione delle schede stesse deve farsi a mano a mano che l'aggiunta sulle liste debba aver luogo.
TITOLO III FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA
Art. 1097
Soggetti da iscrivere nelle liste di leva
1.Tutti i giovani per i quali va compilata la scheda personale, esclusi i deceduti, vanno iscritti sulle liste di leva.
Art. 1098
Schede dei soggetti non iscritti o cancellati dalle liste di leva
1.Le schede dei giovani, che non sono stati iscritti sulle liste di leva o ne siano stati cancellati, sono numerate progressivamente e date in consegna, coi relativi documenti, al dirigente dell'ufficio comunale di leva, il quale le conserva a giustificazione della non avvenuta iscrizione o della cancellazione.
2.Della consegna e' redatto verbale, firmato dal sindaco e dal dirigente dell'ufficio comunale di leva, in cui sono indicati il numero complessivo delle schede, e il cognome e nome degli iscritti a cui si riferiscono. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 1099
Iscrizione nelle liste di leva in caso di questioni sulla cittadinanza
1.I giovani iscritti sulle liste, pei quali venga sollevata questione di cittadinanza, non vanno cancellati dalle liste di leva.
2.L'autorita' comunale si limita a prendere nota della questione nell'apposita casella della scheda e ad accludere alla scheda stessa le domande e i documenti presentati.
Art. 1100
Iscrizione nelle liste di leva in caso di condanna penale
1.I giovani che risultino nelle condizioni per essere esclusi dal servizio militare per condanna penale, non vanno cancellati dalle liste.
2.Il sindaco prende nota sulla scheda personale del reato commesso e della condanna riportata.
Art. 1101
Cancellazione dalle liste di leva
1.Se risulti che un giovane gia' iscritto sulle liste di leva e' morto o e' regolarmente iscritto in altro comune, il sindaco lo cancella dalle liste con decisione scritta e firmata, e appone analoga annotazione sulla scheda personale, alla quale deve accludere il documento giustificativo del provvedimento.
2.Le persone di sesso femminile che sono state erroneamente iscritte sulla lista, vanno cancellate, con provvedimento del sindaco, quando l'errore sia stato debitamente accertato o dopo che, con sentenza dell'autorita' giudiziaria, sia stato rettificato l'atto di nascita.
Art. 1102
Annotazioni nella scheda personale ai fini delle liste di leva di mare
1.Per i giovani che hanno o affermano di avere i requisiti per l'iscrizione nelle liste di leva di mare, i sindaci prendono nota sulla scheda personale di tale circostanza.
Art. 1103
Criteri di inserimento degli omessi nelle liste di leva
1.Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui sono considerati avere il domicilio legale ai sensi dell'articolo 1933, del codice e al tempo in cui si deve eseguire la loro aggiunta.
Art. 1104
Effetti dell'iscrizione nella lista di leva di un comune diverso da quello di domicilio legale
1.L'iscrizione di un giovane in una lista di leva, anche se di un comune in cui il medesimo non abbia mai avuto il domicilio legale, e' valida e produce tutti gli effetti di legge.
Art. 1105
Formalita' della lista definitiva di leva
1.Eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 1936 del codice, il sindaco da' ai giovani rimasti iscritti sulla lista un numero d'ordine progressivo, e chiude la lista con la formula: «chiusa dal sottoscritto con n.....iscritti. Il sindaco (firma)».
2.Dopo la firma sono lasciate nella lista alcune pagine in bianco per eventuali aggiunte.
Art. 1106
Trasferimento nella lista di leva di un altro comune
Art. 1107
Doppie iscrizioni
1.I giovani che, dopo la trasmissione delle liste ai sensi dell'articolo 1937 del codice, risultano iscritti sulle liste di piu' comuni, sono mantenuti su quella del comune in cui avevano domicilio legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime.
2.Qualora i giovani doppiamente iscritti abbiano mutato domicilio durante il tempo stabilito per la formazione delle liste, sono mantenuti sulla lista del comune del nuovo domicilio.
3.Qualora un giovane sia stato iscritto nelle liste di leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione delle liste medesime, e sia stato successivamente aggiunto nella lista di leva di altro comune, ancorche' quando in conseguenza di cambio di domicilio, deve essere mantenuto nella lista di leva in cui fu iscritto a tempo debito, salvo quanto e' stabilito dall'articolo 1106.
4.Sulle questioni di cui al presente articolo decidono, in tempo di pace, i comuni nelle cui liste i giovani sono stati iscritti, d'intesa tra loro e, in caso di disaccordo, la ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)); in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, decide il competente organo di leva nella cui circoscrizione hanno sede i comuni di iscrizione, o, in caso di Comuni ubicati in province diverse, gli organi di leva competenti per ciascuna provincia, di intesa tra loro. In caso di discordanza la questione viene sottoposta da ciascun organo alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)).
Art. 1108
Formalita' degli aggiornamenti delle liste di leva
1.In tutti i casi in cui, ai sensi del codice, devono essere eseguite aggiunte alle liste di leva, per ciascun giovane aggiunto si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunta.
2.I giovani aggiunti, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono iscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione.
3.Dell'aggiunta di essi si prende inoltre nota anche sulle liste di leva dell'anno di nascita.
TITOLO IV ADEMPIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA DA PARTE DELLE AUTORITA' DIPLOMATICHE E CONSOLARI
Art. 1109
Adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle autorita' diplomatiche e consolari
1.I cittadini italiani residenti all'estero devono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di eta', chiedere all'autorita' diplomatica o consolare nella cui circoscrizione si trovano, di essere iscritti nelle liste di leva della classe a cui appartengono per ragione di eta'; ma indipendentemente dalla loro richiesta, essi sono iscritti di ufficio a cura delle autorita' comunali della Repubblica.
2.Le autorita' diplomatiche e consolari provvedono a notificare ai cittadini italiani residenti nella rispettiva circoscrizione, con tutti i mezzi a loro disposizione, l'obbligo di farsi iscrivere sulle liste di leva. A tal scopo tengono permanentemente affisso negli uffici rispettivi un esemplare del manifesto di chiamata alla leva conforme al modello ministeriale nel mese di dicembre di ogni anno pubblicano anche appositi avvisi nei piu' diffusi quotidiani locali.
3.Le autorita' diplomatiche e consolari, in base agli elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli interessati, e a ogni altro utile accertamento ed elemento, compilano gli elenchi, conformi al modello approvato con decreto ministeriale, dei cittadini italiani che si trovano nel territorio di loro circoscrizione, i quali, compiendo nell'anno il diciassettesimo anno di eta', devono essere iscritti sulle liste di leva.
4.In detti elenchi devono essere compresi anche i cittadini italiani nati anteriormente all'anno a cui gli elenchi stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti.
5.Tali elenchi sono trasmessi alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)), che cura l'aggiunta dei giovani nelle liste dei competenti comuni, se non vi siano gia' stati iscritti.
TITOLO V REDAZIONE E TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA
Art. 1110
Modalita' e termini di redazione e trasmissione dell'elenco degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
1.L'elenco di tutti gli obiettori di coscienza di cui all'articolo 2101 del codice, da redigersi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, viene redatto e trasmesso anche mediante strumenti informatici con la massima tempestivita', secondo le istruzioni dettate dal Ministro della difesa. Detto elenco e' pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa con indicazione della data di trasmissione all'Ufficio nazionale del servizio civile.
LIBRO NONO DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI TITOLO I DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 1111
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289
1.L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289, e' sostituito dal seguente : «Art. 5 (Adempimenti di competenza del Ministero della difesa) - 1. Gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa sono definiti nel codice dell'ordinamento militare.»
Art. 1112
Modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 2002
Note all'art. 1112: - Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 25 settembre 2002 (Disciplina della distruzione degli esplosivi al plastico non contrassegnati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2002, n. 255.
Art. 1113
Visite mediche per l'idoneita' al volo
Note all'art. 1113: - Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 566 (Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della L. 13 maggio 1983, n. 213), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1989, n. 16, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 32 (Visite mediche straordinarie). - 1. Il Ministero dei Trasporti ed il Ministero della Sanita', ogni qualvolta vengano a conoscenza di una malattia o di una lesione inabilitante, anche temporanea, che abbia colpito il titolare di una licenza o di un attestato, ovvero quando vi sia divergenza sul giudizio di idoneita' psicofisica, possono disporre con provvedimento motivato che l'interessato venga sottoposto a visita medica straordinaria di controllo. 2. La societa', l'ente ovvero il privato, deve inviare a visita medica straordinaria i titolari di licenza o di attestato che, a seguito di malattia o lesione, non abbiano potuto svolgere l'attivita' professionale per un periodo superiore a 20 giorni, nonche' i predetti titolari che si ritiene siano affetti da alcolismo o siano farmaco o tossicodipendenti. Nei casi suindicati la visita straordinaria puo' essere disposta anche da parte degli Uffici di Sanita' Marittima ed Aerea - Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante - del Ministero della Sanita'. 3. Nei casi di guarigione da malattia, lesione, o pregresso intervento chirurgico, gli interessati devono presentare ai competenti organi sanitari la documentazione sanitaria relativa all'affezione sofferta. 4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell'articolo 200, comma 1, lettera l) del codice dell'ordinamento militare. 5. Il titolare di una licenza o di un attestato che sia stato inviato a visita medica straordinaria non puo' esercitare le attivita' consentite dalla licenza, dall'attestato e dalle relative abilitazioni e non puo' riprendere le attivita' stesse se non a seguito dell'esito favorevole della visita medica straordinaria di controllo.».
Art. 1114
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
1.L'articolo 6 del decreto del Presidente Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Commissione) - 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori."
Note all'art. 1114: - Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002, n. 5, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 6 (Commissione). - 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori.».
Art. 1115
Facolta' del personale delle Forze di polizia
1.Al personale delle Forze di polizia si applica l'articolo 236.
Art. 1116
Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza
1.Al personale del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 464, commi 4 e 5. ((Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresi' applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I, del presente regolamento.))
2.Alle attivita' degli organismi di protezione sociale del Corpo della Guardia di finanza ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque dipendente dal medesimo Corpo, nonche' il relativo personale militare cessato dal servizio.
TITOLO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 1117
Trattamento economico dei dirigenti e del personale civile addetto agli uffici di diretta collaborazione
1.In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di cui all'articolo 19, comma 8, e' corrisposta un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
2.In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennita' di cui all'articolo 19, comma 11, e' determinata, anche per il personale civile, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 1117: - Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'articolo 14.
Art. 1118
Termine di durata dei Comitati consultivi e di coordinamento
1.Il Comitato pari opportunita', il Comitato di coordinamento operativo e il Comitato di coordinamento generale, il Comitato consultivo sui progetti di contratto e la Commissione consultiva per la concessione o la perdita di ricompense al valore militare e al valore o al merito delle Forze Armate, sono prorogati, anche nella composizione, secondo quanto previsto dall'articolo 88.
Art. 1119
Termine di durata del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza
1.Il Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza e' prorogato, anche nella composizione, secondo quanto previsto dall'articolo 88.
Art. 1120
Elenco dei porti militari
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Art. 1121
Attivita' contrattuale dell'Amministrazione della difesa
2.Nelle more dell'adozione dei capitolati previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200 recante «regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa».
3.Il regolamento previsto dall'articolo 92, comma 5, e quello previsto dall'articolo 196, comma 1, nonche' i capitolati previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dispongono, ciascuno per quanto di competenza, con effetto dalla data della loro entrata in vigore, l'espressa abrogazione degli atti normativi citati al comma 1 e al comma 2, e di ogni altra disposizione con essi incompatibile.
Note all'art. 1121: - Il testo dell'art. 196, comma 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: «Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali. 2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonche' un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.». - Il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90 (Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2003, n. 95. - Il decreto del Presiedente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2005, n. 201. - Per il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, si vedano le note all'articolo 513. - Il testo dell'articolo 14 del citato d.P.R. n. 167 del 2006 e' il seguente: «Art. 14 (Acquisti e servizi in economia). - 1. Possono essere eseguite in economia sotto la diretta responsabilita' dei titolari del potere di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma, indipendentemente dal relativo importo, le acquisizioni di beni e servizi: a) relative a interventi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, secondo le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative; b) relative a categorie di interventi, previamente individuate con decreto del Ministro della difesa, necessarie ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o per la salvaguardia di particolari esigenze operative. 2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1, sono effettuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. 3. Possono anche essere eseguiti in economia sotto la diretta responsabilita' dei titolari del potere di spesa, entro il limite di 130.000 euro con esclusione dell'IVA, le acquisizioni di beni e servizi rientranti nelle voci di spesa e nei limiti di importo che sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa che definisce anche le correlate procedure. Per le forniture di beni e' fatto salvo quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. I predetti limiti di spesa sono adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Per le acquisizioni di beni e servizi, qualora non si faccia ricorso alla procedura in economia, trovano applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1, le norme vigenti in materia. 5. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. Il comandante, anche se non riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare: a) indipendentemente dal relativo importo, le spese afferenti a categorie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera b); b) entro i limiti e per le voci di spesa di cui al comma 3, previa autorizzazione da parte dell'alto comando competente ovvero da parte dell'autorita' logistica centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' individuata da apposito provvedimento del Comando generale. 6. I limiti di somma di cui al presente articolo si intendono riferiti al valore massimo di ciascuna provvista di ogni singola fattispecie che presupponga unicita' di approvvigionamento. Il ricorso alla procedura in economia, per ciascuna delle spese, e' disposto con atto del titolare del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i motivi per i quali e' adottata la procedura stessa. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi acquisizione di beni o servizi che possa considerarsi con carattere unitario, in piu' acquisizioni.». - Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 (Modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2006, n. 120.
Art. 1122
Reclutamento degli atleti e degli istruttori
1.Il reclutamento degli atleti e degli istruttori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 2215 del codice.
Art. 1123
Entrata in vigore del capo I del titolo III del libro IV del regolamento
1.Le disposizioni di cui al capo I del titolo III del libro IV del regolamento, riguardanti la formazione iniziale degli ufficiali e dei sottufficiali, si applicano ai frequentatori dei corsi il cui inizio e' successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' agli allievi rinviati al corso successivo ai sensi della previgente normativa il cui inizio e' successivo alla data medesima.
Art. 1124
Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare
1.Le norme sul servizio matricolare delle Forze armate di cui al ((...)) regolamento si applicano dall'adozione del decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 687, comma 3.
2.Al personale incorporato successivamente al 31 dicembre dell'anno di adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento.
((
))
4.Per il restante personale, i documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al comma 3 sono progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo personale di cui all'articolo 683.
5.A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il personale delle Forze armate esclusivamente gli eventi di interesse indicati nell'articolo 685.
Art. 1125
Medaglie di benemerenza marinara
1.Le medaglie di benemerenza marinara di cui al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, conferite fino al 1997, sono convertite in medaglie al merito di marina.
2.Coloro i quali sono stati insigniti di medaglie di benemerenza marinara in base a quanto previsto dall'articolo 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, sono autorizzati a fregiarsi della medaglia e del nastrino al merito di marina di cui all'articolo 826.
Note all'art. 1125: - L'art. 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324 (Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1938, n. 201, e' il seguente: «Art. 7 - 1. La medaglia al merito di marina e' destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attivita' e studi finalizzati allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana. 2. Il grado della ricompensa e' commisurato all'importanza dei risultati conseguiti ed alle difficolta' superate nel corso dell'attivita' svolta. 3. La medaglia al merito di marina puo' essere conferita a cittadini italiani e stranieri. La ricompensa puo' anche essere conferita alla memoria con le modalita' indicate all'articolo 3.».
Art. 1125-bis
(( (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). ))
((
2.Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.
3.Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.
4.Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015.
5.In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.
))
Art. 1125-ter
(((Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). ))
1.((Ai fini di cui all'articolo 2257-ter, comma 1, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i decreti con cui i Ministri competenti hanno conferito l'assenso alla costituzione di APCSM prima della data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2022, n. 46, mantengono efficacia esclusivamente ai fini della procedura di cui all'articolo 1477 del codice.))
2.((In fase di prima applicazione, le APCSM provvedono all'attribuzione delle cariche ai sensi dell'articolo 1477-ter del codice entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ove non abbiano gia' provveduto ai sensi dell'articolo 941-decies, comma 6, decorsi i quali decadono le cariche attribuite a qualsiasi titolo.))
TITOLO III DISPOSIZIONE FINALE
Art. 1126
Norma finanziaria
1.L'Amministrazione della difesa provvede all'adempimento dei compiti attribuiti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010 NAPOLITANO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri LA RUSSA, Ministro della difesa CALDEROLI, Ministro della semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: ALFANO Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Difesa registro n. 6, foglio n. 296
Art. 1126-bis
(( (Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza). ))
((
))
Modelli
Modello A (art. 698) Parte di provvedimento in formato grafico ((6)) Modello "B" (art. 698) Parte di provvedimento in formato grafico ((6)) Modello C (art. 689) Parte di provvedimento in formato grafico ((6)) Modello D (art. 693) Parte di provvedimento in formato grafico Modello E Parte di provvedimento in formato grafico
Tabelle-Tabella 1
((TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1) Quadro I: Ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni | Grado | Organico | Promozioni a scelta al grado superiore | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | generale di corpo d'armata | 18 | - | | generale di divisione | 38 | 3 | | generale di brigata | 102 | 6 o 7 (a) | | colonnello | 515 | 15 | | tenente colonnello | 727 | 20 (b) 30 (c) 13 o 14 (d) | | maggiore | 357 | - | | capitano | 785 | 79 o 80 (e) | | tenente | 506 | - | | sottotenente | - | - | Volume organico complessivo 3.048 ----------------------------------------- (a) Ciclo di 2 anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno. (b) Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione. (c) Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione. (d) Ciclo di 5 anni: 14 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 13 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione. (e) Ciclo di 2 anni: 79 promozioni il primo anno; 80 promozioni il secondo anno. [Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2] TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1) Quadro II: Ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali | Grado | Organico | Promozioni a scelta al grado superiore | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | tenente generale | - | - | | maggiore generale | 2 | - | | brigadiere generale | 9 | 1 ogni 3 anni (a) | | colonnello | 69 | 1 | | tenente colonnello | 121 | 2 o 3 (b) 4 o 3 (c) 2 (d) | | maggiore | 48 | - | | capitano | 105 | 11 o 10 (e) | | tenente | 82 | - | | sottotenente | - | - | Volume organico complessivo 436 --------------------------------- (a) Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno. (b) Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione. (c) Ciclo di 3 anni: 4 promozioni il primo e terzo anno; 3 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione. (d) Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione. (e) Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno. [Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2] TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1) Quadro III: Ruolo normale del Corpo degli ingegneri | Grado | Organico | Promozioni a scelta al grado superiore | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | tenente generale | 1 | - | | maggiore generale | 2 | 1 ogni 4 anni (a) | | brigadiere generale | 6 | 1 ogni 3 anni (b) | | colonnello | 54 | 1 | | tenente colonnello | 100 | 2 (c) 3 o 4 (d) 1 o 2 (e) | | maggiore | 41 | - | | capitano | 89 | 9 | | tenente | 69 | - | | sottotenente | - | - | Volume organico complessivo 362 -------------------------------- (a) Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno. (b) Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno. (c) Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione. (d) Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 4 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione. (e) Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 1 promozione il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione. [Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2] TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1) Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario | Grado | Organico | Promozioni a scelta al grado superiore | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | tenente generale | - | - | | maggiore generale | 1 | - | | brigadiere generale | 8 | 1 ogni 4 anni (a) | | colonnello | 98 | 1 | | tenente colonnello | 227 | 3 (b) 3 o 4 (c) 7 (d) | | maggiore | 82 | - | | capitano | 178 | 18 o 19 (e) | | tenente | 91 | - | | sottotenente | - | - | Volume organico complessivo 685 ---------------------------------- (a) Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno. (b) Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione. (c) Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione. (d) Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione. (e) Ciclo di 5 anni: 18 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 19 promozioni il quinto anno. [Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2] TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1) Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato | Grado | Organico | Promozioni a scelta al grado superiore | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | tenente generale | - | - | | maggiore generale | 1 | - | | brigadiere generale | 7 | 1 ogni 4 anni (a) | | colonnello | 65 | 1 | | tenente colonnello | 126 | 2 (b) 3 o 4 (c) 2 o 3 (d) | | maggiore | 48 | - | | capitano | 105 | 10 o 11 (e) | | tenente | 82 | - | | sottotenente | - | - | Volume organico complessivo 434 --------------------------------------- (a) Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno. (b) Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione. (c) Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo e secondo anno; 4 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione. (d) Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e secondo anno; 3 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione. (e) Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno. [Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2] TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1) Quadro VI: Ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni | Grado | Organico | Promozioni a scelta al grado superiore | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | colonnello | 103 | - | | tenente colonnello | 878 | 21 | | maggiore | 744 | - | | capitano | 1.440 | 132 o 133 (a) | | tenente | 1.009 | - | | sottotenente | 350 | - | Volume organico complessivo 4.524 --------------------------------------- (a) Ciclo di 5 anni: 133 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 132 promozioni il secondo e quarto anno. [Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2] TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1) Quadro VII: Ruolo speciale dell'Arma trasporti e materiali | Grado | Organico | Promozioni a scelta al grado superiore | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | colonnello | 10 | - | | tenente colonnello | 106 | 2 | | maggiore | 91 | - | | capitano | 175 | 16 | | tenente | 123 | - | | sottotenente | 43 | - | Volume organico complessivo 548 [Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2] TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1) Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo sanitario | Grado | Organico | Promozioni a scelta al grado superiore | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | colonnello | 2 | - | | tenente colonnello | 35 | 1 ogni 2 anni (a) | | maggiore | 30 | - | | capitano | 58 | 5 o 6 (b) | | tenente | 41 | - | | sottotenente | 14 | - | Volume organico complessivo 180 -------------------------------------- (a) Ciclo di 2 anni: nessuna promozione il primo anno; 1 promozione il secondo anno. (b) Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo e quinto anno. [Art. 1, comma 1, lett. c ), n. 2] TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1) Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato | Grado | Organico | Promozioni a scelta al grado superiore | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | colonnello | 7 | - | | tenente colonnello | 109 | 1 o 2 anni (a) | | maggiore | 94 | - | | capitano | 183 | 16 o 17 (b) | | tenente | 128 | - | | sottotenente | 44 | - | Volume organico complessivo 565 ------------------------------------------- (a) Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno. (b) Ciclo di 5 anni: 17 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno.))
Tabelle-Tabella 2
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