DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
1.Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, la responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali.
3.Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest'ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo VIII, sono gia' preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, e' effettuata dal datore di lavoro se ne e' segnalata la necessita' dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attivita' espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa.
4.Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'Amministrazione della difesa deve tener conto, altresi', delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245 e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, individuate ai sensi dell' articolo 253.
Note all'art. 255: - Il testo degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il seguente: «Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita': a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.». «Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all' articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, puo' essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all' articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all' articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonche', ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3.Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attivita'.».
Art. 256
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
3.Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
4.Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, agli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate all'articolo 245.
Note all'art. 256: - Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il seguente: «Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonche' ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.».
Art. 257
Funzioni di medico competente
1.Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2.Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, e' riconosciuto con provvedimento dell'autorita' militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa.
3.Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito un apposito registro dei medici competenti dell'Amministrazione della difesa, provvedendo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4.Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, ((la Direzione nazionale degli armamenti,)) gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, puo' attivare apposite convenzioni con le universita' italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualita' di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attivita' teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5.Se il datore di lavoro non ha disponibilita' alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.
7.Nelle realta' comprensoriali, ove insistono piu' organismi dell'amministrazione della difesa, ancorche' appartenenti a differenti aree funzionali, puo' essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, puo' essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo piu' reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale.
8.Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento.
Art. 258
Comunicazioni, segnalazioni e documenti
1.Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, ((dal Segretariato generale della difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti)), per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
Art. 259
Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze
2.Gli immobili o le aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonche' le strutture e aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte le attivita' o ubicati uno o piu' luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.
Note all'art. 259: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009 (Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica - Decreto n. 7/2009), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2009, n. 154. - Per l'art. 24 della 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 245.
Art. 260
Istituzione dei servizi di vigilanza
1.La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 259 e' effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente capo.
2.Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.
3.Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e' attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonche' ogni altra competenza in materia attribuita alle Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4.
4.Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della difesa puo' presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento ((dello Stato maggiore della difesa.))
Art. 261
Organizzazione dei servizi di vigilanza
1.L'unita' organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, ((sentiti la Direzione nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e)) lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.
2.I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono coordinati dall'unita' organizzativa di vigilanza d'area costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 252.
3.L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 2 e' definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorita' di vertice che ne definiscono, altresi', la composizione e le modalita' di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facolta' del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.
Art. 262
Funzioni dei servizi di vigilanza
4.Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autorita' giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attivita' di cui al comma 3, svolgendo ogni indagine e attivita' conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorita' giudiziaria.
5.Se e' necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalita' tecniche e delle attrezzature occorrenti, puo' avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilita' degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti.
6.In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'importo delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati all'apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo centrale dell'area tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Art. 263
Personale addetto ai servizi di vigilanza
1.Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi e' individuato tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati al comma 2 e nominato secondo le procedure di cui all'articolo 262, comma 2, lettere b) e c).
4.Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza.
5.Il personale nominato non puo' prestare, ad alcun titolo, attivita' di consulenza ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 264
Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri
1.All'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Note all'art. 264: - Per l'art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note all'art. 245.
CAPO II SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA
Art. 265
Campo di applicazione e deroghe
1.Le attivita' che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, svolte nell'ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attivita' formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti e alle norme del presente capo, che si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.
Art. 266
Organizzazione operativa
1.Con decreto del Ministro della difesa, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attivita' e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2.L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti di cui all'articolo 265 e alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e dal presente capo.
3.Le istruzioni di cui al comma 1 disciplinano anche la predisposizione e attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile.
4.Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.
5.Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorita' competenti nazionali ed estere le cui modalita' e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1. ((17))
Art. 267
Autorizzazioni
1.Per le attivita' di cui all'articolo 265, il Ministero della difesa e' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
Art. 268
Competenze
1.Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attivita' indicate nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.
Art. 269
Qualificazione del personale
1.Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 266.
2.Le attivita' professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 1995. L'abilitazione e' rilasciata previo esame di apposite commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute. ((17))
Art. 270
Funzioni ispettive
1.Le funzioni ispettive e le relative modalita' di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all'articolo 266. ((17))
Art. 271
Relazione annuale
1.Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalita' fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 266, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attivita' concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2.Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attivita' in sicurezza nucleare e protezione sanitaria. ((17))
CAPO III CORPI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Art. 272
Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato
Art. 273
Organizzazione dei servizi umanitari
1.Il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal Presidente nazionale dell'Associazione.
2.L'impiego del Corpo militare della Croce rossa Italiana e' disposto dal Presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dall'articolo 197 del codice.
3.L'impiego del Corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal Capo di stato maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera z).
4.Il Presidente nazionale nomina su designazione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
5.Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
Note all'art. 273: - Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2005, n. 131, e' il seguente: «Art. 12 (Elettorato). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale. 2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due anni in regola con il versamento della quota sociale, purche' abbiano compiuto la maggiore eta'. 3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attivita' di volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai benefici previsti per il personale del corpo militare richiamato in servizio attivo.».
Art. 274
Centri di mobilitazione
1.I centri di mobilitazione previsti per il Corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito italiano.
3.I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 273, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), dura quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
Art. 275
Categorie di soci
Note all'art. 275: - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2005, n. 131, e' il seguente: «Art. 9 (Categorie di soci). - 1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in: a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale; b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attivita' in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale; c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana; d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario. 2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purche' in regola con il versamento delle quote associative: 1) corpo militare; 2) corpo infermiere volontarie; 3) volontari del soccorso; 4) comitato nazionale femminile; 5) pionieri; 6) donatori di sangue.».
TITOLO V ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Art. 276
Enti e istituti di istruzione interforze
2.L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 277
Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano
2.L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Art. 278
Enti e istituti di istruzione della Marina militare
2.L'ordinamento e il funzionamento degli enti di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 279
Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare
((
))
2.L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 280
Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri
1.Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 172 del codice, sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 280-bis
(( (Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di formazione delle Forze armate) ))
((
2.I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
3.I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere b) e c), sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4.I provvedimenti di reimpiego del personale, conseguenti alle soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero della difesa.
))
LIBRO SECONDO BENI TITOLO I REGISTRO DELLE NAVI E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE
Art. 281
Definizioni
Art. 282
Finalita' e ambito di applicazione
1.Il presente titolo disciplina le modalita' di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 281, comma 1 nel quale e' iscritto il naviglio di proprieta' delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' sottoposto all'ordinamento militare.
Art. 283
Tenuta del registro e modalita' d'iscrizione
1.Il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale e' tenuto, anche in via informatica, presso la Direzione degli armamenti navali (NAVARM) del Ministero della difesa.
2.Il registro di cui al comma 1 e' suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.
3.L'iscrizione delle navi e dei galleggianti puo' essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.
4.L'iscrizione nel registro e' effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione e' disposta con decreto del ((Ministro)) della difesa, nel quale e' riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la procedura di certificazione.
5.Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.
Art. 284
Requisiti delle navi e dei galleggianti per l'iscrizione nel registro
2.Se gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedono il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalita' disciplinate nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non gia' previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalita' di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma.
3.Ai fini dell'iscrizione nel registro, NAVARM ha facolta' di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all'unita', previe intese con le amministrazioni interessate.
Art. 285
Cancellazione dal registro
1.Il naviglio e' cancellato dal registro di NAVARM con decreto del Ministro della difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione.
Art. 286
Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti
1.Prima dell'iscrizione del naviglio nel registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti alla struttura degli scafi, alla galleggiabilita', alla stabilita' e linea di massimo carico, agli organi di propulsione e di governo, alle condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi dell'equipaggio.
2.Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida e alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.
Art. 287
Comando e controllo
1.Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attivita' in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti. Esse provvedono, altresi', a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attivita' navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.
Art. 288
Regime giuridico delle navi e dei galleggianti
1.Le unita' e i galleggianti, iscritti nel registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonche' le immunita' e i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
2.Lo status di nave in servizio governativo non commerciale e' perso all'atto della cancellazione dal registro.
3.Le unita' e i galleggianti iscritti nel registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi e all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni.
Note all'art. 288: - Il testo degli artt. 32, 96 e 236 della legge 2 dicembre 1994 n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295, e' il seguente: «Art. 32 (Immunita' delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale). - Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli articoli 30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunita' delle navi da guerra e delle altre navi di Stato in servizio non commerciale.». «Art. 96 (Immunita' delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali). - Le navi di proprieta' o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunita' dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.». «Art. 236 (Immunita' sovrana). - Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili di proprieta' dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attivita' o le capacita' operative di tali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto e' possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.».
Art. 289
Bandiera e distintivi
1.Le unita' e i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante dall'Allegato A di cui all'art. 291.
2.Il naviglio di cui al comma 1 puo' essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.
3.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalita' da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel registro.
Note all'art. 289: - Il decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 535 (Foggia ed uso dell'emblema dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1948, n. 122.
Art. 290
Norma di rinvio
1.Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo, si rinvia alle norme del codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonche' alle altre leggi speciali di settore.
Art. 291
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
TITOLO II ISCRIZIONE NEL QUADRO DEL NAVIGLIO MILITARE DELLO STATO DI UNITA' DELL'ESERCITO ITALIANO, DELL'AERONAUTICA MILITARE, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Art. 292
Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unita' navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto
1.L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unita' navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, e' disposta con decreto ((...)) del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato.
2.Competente a promuovere l'adozione del decreto e' lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano le unita' da iscrivere e le relative caratteristiche.
3.In base alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, l'iscrizione nei predetti ruoli speciali ha luogo per ogni singola unita' navale o, collettivamente, per gruppi di unita' navali.
4.Alla tenuta di ciascun ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato provvedono nelle rispettive competenze gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e i Comandi di cui al comma 2, seguendo le modalita' prescritte per la Marina militare, ove applicabili.
Art. 293
Nozione di unita' navale
Art. 294
Elenchi statistici
1.I mezzi navali che non hanno i requisiti di unita' navale sono iscritti in elenchi statistici.
2.Alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 sono competenti, in forma autonoma, gli Stati maggiori interessati per il naviglio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, ovvero i Comandi di cui al comma 2 dell'articolo 292.
Art. 295
Contrassegni
1.Le unita' navali e i mezzi navali di cui al presente titolo devono portare contrassegni che ne rendano riconoscibile l'Arma, il Corpo, ovvero la Forza armata di appartenenza. Per le Forze armate i contrassegni sono approvati dal Ministro della difesa.
Art. 296
Bandiera in navigazione
1.Le unita' navali e i mezzi navali, in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare, secondo le modalita' prescritte dai regolamenti in vigore per la Marina militare.
2.Le unita' navali e i mezzi navali di qualsiasi tipo, in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare.
Art. 297
Criteri di assegnazione e controlli
1.Gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare provvedono ad assegnare alle sedi le unita' navali e i mezzi navali a essi in dotazione, in funzione delle esigenze operative e dei servizi di istituto e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza.
2.I Comandi di cui al comma 2 dell'articolo 292 provvedono ad assegnare alle sedi le unita' navali e mezzi navali contemplati dal presente titolo, in funzione delle esigenze dei servizi di istituto, e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza. Il controllo operativo sulle unita' delle Capitanerie di porto compete ai singoli Comandi di porto ai quali le unita' sono assegnate, quando queste svolgono attivita' nelle acque di loro giurisdizione e nel caso che l'unita' operi in acque di giurisdizione di altro compartimento marittimo, quest'ultimo ne assume il controllo operativo, tenendo informato il comando di assegnazione.
3.Il controllo tecnico e amministrativo delle unita' delle Capitanerie di porto e le relative ispezioni competono ai comandi di porto assegnatari delle unita' navali e agli organi gerarchicamente superiori. Per i propri controlli il Comando generale delle capitanerie di porto puo' valersi di ufficiali dei Corpi tecnici della Marina militare.
Art. 298
Spese
1.Tutte le spese relative all'acquisto delle unita' navali e mezzi navali e relative dotazioni, alla loro manutenzione, riparazione ed esercizio, sono a carico del bilancio dei Ministeri interessati. Per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare le spese a carico del bilancio del Ministero della difesa sono in quota Forza armata interessata.
Art. 299
Armi per le unita' navali e mezzi navali
1.Le armi per le unita' navali e mezzi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto sono date in carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche il rispettivo munizionamento.
2.Le spese relative alla sistemazione delle armi, al deposito e alla custodia di munizioni per le unita' delle Capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.Per le armi e il munizionamento delle unita' navali e mezzi navali della Guardia di finanza provvede il Ministero dell'economia e delle finanze in forma autonoma.
4.Le armi e il munizionamento richiesti dal Ministero della difesa e le relative spese per le predisposizioni e le sistemazioni di cui al comma 2 dell'articolo 243 del codice sono a carico di detto Ministero.
Art. 300
Lavori di riparazione e manutenzione
1.I lavori di riparazione e manutenzione delle unita' navali e mezzi navali e i rifornimenti per il loro esercizio possono essere effettuati a titolo oneroso anche presso stabilimenti o enti della Marina militare, fatte salve le esigenze della Forza armata stessa, secondo le norme vigenti nei predetti stabilimenti o enti.
Art. 301
Personale di coperta e di macchina
1.Il personale di coperta e di macchina delle unita' navali e mezzi navali e' costituito da militari delle Forze armate o dei Corpi interessati, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle leggi per la Marina mercantile o di abilitazione militare equivalente rilasciata in base alle norme in vigore.
Art. 302
Comando delle unita' navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica militare
1.Il comando delle unita' navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e' affidato a personale delle rispettive Forze armate che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti Comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso del relativo brevetto.
2.La condotta dei motori e' parimenti affidata al personale delle rispettive Forze armate che abbia frequentato gli appositi corsi presso i previsti comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso della relativa abilitazione.
Art. 303
Comando delle unita' navali delle Capitanerie di porto
2.Il comando delle motovedette costiere per la navigazione entro le venti miglia dalle coste nazionali, continentali e insulari, puo' essere affidato ai secondi capi nocchieri di porto in servizio permanente in possesso del relativo brevetto, anche se non hanno ancora frequentato il corso "P".
3.La condotta degli altri mezzi navali puo' essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi.
4.Per il comando delle unita' navali e per la condotta degli altri mezzi navali gli ufficiali, i sottufficiali e militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi indicati nei commi da 1 a 3 devono essere in possesso anche dei requisiti prescritti per tali funzioni.
5.La condotta dei motori e' affidata a sottufficiali o sottocapi nocchieri di porto che abbiano frequentato appositi corsi presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi o presso altri enti qualificati e siano in possesso del relativo brevetto.
Art. 304
Comando delle unita' navali della Guardia di finanza
((
1.Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.
))
Art. 305
Comando delle unita' navali dell'Arma dei carabinieri
1.Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali dell'Arma dei Carabinieri, al personale che ne abbia ottenuto l'abilitazione dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro della difesa.
Art. 306
Condotta dei mezzi navali
1.La condotta dei mezzi navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e' affidata al personale della rispettiva Forza armata che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti comandi o enti e sia in possesso del relativo brevetto.
2.La condotta dei mezzi navali degli altri Corpi puo' essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto per le unita' delle Capitanerie di porto o a sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza o presso istituto equivalente abilitato dal Ministro della difesa.
Art. 307
Vestiario di navigazione
1.Il vestiario di navigazione, per dotazione alle unita' navali e mezzi navali, puo' essere acquistato presso i magazzini di commissariato della Marina militare secondo le norme in vigore presso detti magazzini.
Art. 308
Competenze delle amministrazioni interessate
Art. 309
Cancellazione dai ruoli speciali delle unita' navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare
1.La cancellazione dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, delle unita' navali in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.
2.Competente a promuovere l'adozione del decreto e' lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare segnalano le unita' da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.
Art. 310
Cancellazione dai ruoli speciali delle unita' navali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto
1.Competente a promuovere l'adozione del decreto per la cancellazione dai ruoli speciali del quadro del naviglio militare dello Stato delle unita' navali di cui al presente titolo, e' lo Stato maggiore della Marina militare al quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano rispettivamente le unita' navali da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.
TITOLO III ALLOGGI DI SERVIZIO CAPO I DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO SEZIONE I COSTITUZIONE, CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO
Art. 311
Ambito di applicazione
1.Il presente capo disciplina la concessione di alloggi di servizio di tipo economico, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e al personale civile del Ministero della difesa, nonche' al personale di Forze armate estere, in attuazione del codice, libro II, titolo II, capo VII, sezione I.
2.Il presente capo si applica altresi', in caso di concessione di alloggi di servizio di cui al comma 1 da parte dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio in ambito interforze difesa.
Art. 312
Competenze generali
1.Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata ((, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti)) determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati "elenchi degli incarichi", con le modalita' di cui all'articolo 343.
2.I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi ((all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis)), che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.
3.La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la localita', l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione e' corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. ((L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio)) invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 313
Categorie di alloggi di servizio
2.Ai fini del presente capo, per presidio si intende la circoscrizione o le circoscrizioni alloggiative corrispondenti all'organizzazione territoriale delle Forze armate, determinate in relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello Stato maggiore di Forza armata.
Art. 314
Destinazione degli alloggi di servizio
1.I competenti comandi determinano la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI e AST. Per gli alloggi ASI e AST, gli Stati maggiori di Forza armata impartiscono direttive che tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali.
2.Gli Stati maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti, installazioni e compendi militari, possono destinare alla categoria ASI determinati alloggi per il personale che presti servizio nelle infrastrutture e che ricopra incarichi compresi negli elenchi degli incarichi.
3.Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la destinazione degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR e ASI, per il personale degli organi centrali interforze e di Forza armata, e' effettuata dal Sottocapo di stato maggiore di ciascuna Forza armata ed e' comunicata ai comandi competenti.
4.Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro puo' fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione della difesa. In caso di motivata necessita', sempre ed esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla difesa possono fruire di alloggi di servizio.
SEZIONE II RIPARTIZIONE E CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 315
Organi competenti
2.I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo 312, comma 2, possono attribuire delega alla concessione degli alloggi APP e SLI, previa autorizzazione degli Stati maggiori di Forza armata, ai comandi o agli enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale.
3.La concessione degli alloggi ASGC, ASIR e ASI al personale in servizio presso gli organi centrali dislocati nella circoscrizione alloggiativa della Capitale e' effettuata, su indicazione del Sottocapo di stato maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli organismi designati da ciascuno Stato maggiore di Forza armata.
Art. 316
Ripartizione degli alloggi
2.((Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono)) acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza. ((A tale fine le associazioni presentano apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a livello nazionale.))
Art. 317
Personale ammesso alle concessioni
Art. 318
Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST
3.Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR e ASI possono concorrere per l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di predesignazione ad altro incarico non compreso tra quelli contenuti negli elenchi degli incarichi.
Art. 319
Durata delle concessioni
l. La durata delle concessioni e' cosi' fissata: a) alloggi ASGC, ASIR e ASI: per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale e' stato concesso l'alloggio; b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco, richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto mese dalla data del movimento; c) alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata; d) alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente che prestino servizio nella sede; per la durata dell'incarico, se l'utente ha titolo ad alloggio ASI.
Art. 320
Deroghe particolari
1.Il personale che fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI, se ha perso o sta per perdere il titolo alla concessione, puo' presentare domanda per concorrere alla concessione di alloggi AST.
2.Al concessionario di alloggio AST, che non ha piu' titolo, e' preferenzialmente riassegnato lo stesso alloggio occupato se egli occupa in graduatoria un posto utile per l'assegnazione di un alloggio disponibile o segue immediatamente un richiedente che abbia avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio.
3.Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che non ha piu' titolo, e' assegnato un alloggio AST disponibile, se l'interessato occupa, nell'ambito della graduatoria, un posto utile per l'assegnazione di un alloggio.
4.Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano una nuova titolarita'.
5.L'utente di alloggio ASI, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio.
6.L'utente di alloggio AST, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva l'uso dell'alloggio, indipendentemente dal periodo di concessione gia' fruito, senza variazione di canone, a eccezione delle spese di carattere generale.
7.L'utente di alloggio ASI ovvero AST, in relazione all'impiego all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, puo' mantenere la conduzione dell'alloggio.
8.Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non piu' compreso negli elenchi degli incarichi, possono conservare la titolarita' della concessione per il tempo di permanenza nell'incarico in relazione al quale l'alloggio e' stato concesso.
9.Gli Stati maggiori di Forza armata, se l'utente di alloggio ASI incorre nella decadenza dall'incarico per malattia o per frequenza di specifici corsi, possono autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di assenza, in previsione che al termine della decadenza l'utente deve riassumere un incarico ASI.
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10.I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di comando legate all'operativita', ovvero, a modifiche ordinative di Forza armata e previamente individuati attraverso l'adozione e la pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta servizio, nella quale non e' disponibile altro alloggio destinato all'incarico.
))
11.Gli Stati maggiori di Forza armata possono, a richiesta, autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di permanenza nell'incarico, se l'utente ASI e' trasferito per assumere un incarico, determinato nel tempo, presso enti ovvero reparti ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate a tal fine con provvedimento della Forza armata.
12.I frequentatori dei corsi presso il Centro alti studi della difesa (CASD) e il Nato Defence College e dei corsi similari all'estero, conservano il diritto all'utenza fino al termine dei corsi stessi.
SEZIONE III MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 321
Commissioni di controllo per gli alloggi AST
2.La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi sono riportati nell'allegato A, di cui all'articolo 344.
3.Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.
Art. 322
Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR
1.L'assegnazione degli alloggi ASGC e ASIR e' effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformita' al modello dell'allegato B, di cui all'articolo 345, senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello dell'allegato C, di cui all'articolo 346.
2.Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC da' tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' al modello riportato in allegato D di cui all'articolo 347.
Art. 323
Assegnazione di alloggi ASI
2.Se, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentono di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato F, di cui all'articolo 350.
3.In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
4.I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST e' subordinata all'indisponibilita' di alloggio ASI.
5.L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilita' di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI, se si ha il titolo.
6.Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C, di cui all'articolo 346.
7.La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, puo' essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico.
8.La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI.
9.Il concessionario di alloggio ASI puo' chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro piu' grande della stessa categoria, se muta il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione puo' accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilita' di un alloggio piu' grande nello stesso edificio o nel compendio dove e' ubicato l'alloggio in concessione.
10.Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze sono assegnati dalla singola Forza armata solo se gli incarichi sono ricoperti da personale di quella Forza armata.
Art. 324
Assegnazione di alloggi AST
1.L'assegnazione degli alloggi AST e' effettuata esclusivamente per graduatoria.
3.La domanda di assegnazione e' compilata e corredata della prescritta documentazione, in conformita' all'allegato E-2, di cui all'articolo 349 ed e' inoltrata al comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre, aprile e agosto.
4.La domanda conserva la sua validita' purche' i documenti fiscali e amministrativi a corredo siano completi e aggiornati.
6.La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.
8.Le commissioni di controllo degli alloggi, sulla base delle domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente con le modalita' indicate nell'allegato G, di cui all'articolo 351.
9.Il concorrente che ha presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio e' incluso nella graduatoria e non puo' ottenere la concessione dell'alloggio prima della data del suo effettivo trasferimento.
10.L'alloggio disponibile e' offerto al concorrente che occupa il posto piu' elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio e' offerto al concorrente che occupa il posto successivo.
11.In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che, in base alla graduatoria, ne risulta destinatario, e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
12.Il concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione di un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica.
13.Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha la facolta' di modificare il limite di tempo per la risposta, se cio' non comporta spese a carico dell'Amministrazione militare o pregiudizio per altri concorrenti.
14.Il concorrente che non fornisce risposta entro il termine stabilito e' considerato rinunciatario.
15.L'accettazione di un alloggio idoneo al nucleo familiare del concorrente e' vincolante. E' considerato idoneo l'alloggio composto da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo familiare convivente.
16.In caso di rinuncia, il concorrente e' tenuto a darne comunicazione per iscritto, anche se e' scaduto il termine di cui al comma 12.
17.La rinuncia a un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporta la sospensione del concorrente dall'iscrizione nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il periodo di validita' delle due graduatorie successive.
18.Il concorrente, se l'alloggio non e' idoneo, ha diritto di accettarlo o di rifiutarlo; se lo rifiuta, il concorrente permane in graduatoria senza alcuna penalita' fino all'offerta di altro alloggio idoneo.
19.L'autorita' competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'adozione dell'atto formale di concessione redatto in conformita' al modello in allegato C, di cui all'articolo 346, firmato per accettazione dal concessionario.
20.Il concessionario di alloggio puo' chiedere il cambio dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria se e' cambiato il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente e' incluso nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza la penalizzazione per il periodo di utenza gia' trascorso. L'eventuale cambio e' attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero e' disponibile per una ulteriore assegnazione.
Art. 325
Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC
1.La concessione degli alloggi APP, SLI e ASC e la relativa durata sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai reparti competenti, salvo eventuali vincoli posti dagli Stati maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti.
2.L'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC e' effettuata dai comandi competenti, a richiesta degli interessati, con le modalita' indicate nei commi da 3 a 8.
3.Le richieste di assegnazione di alloggi APP e ASC sono presentate con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate da trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza di corso possono essere avanzate, ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di tre mesi. La domanda relativa alla concessione di alloggio SLI puo' essere presentata anche prima della data di arrivo in sede dell'unita' su cui e' imbarcato il richiedente.
4.Le domande sono iscritte, in ordine cronologico di precedenza determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del personale interessato.
5.L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP, tenuto conto delle esigenze gia' pianificate, e' determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
6.L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI e' determinato dalla data di arrivo dell'unita' navale nella sede o da quella della domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli interessati non possono, comunque, conseguire l'assegnazione prima dell'arrivo dell'unita' navale nella sede per la quale e' stato richiesto l'alloggio. Eventuali ulteriori disponibilita' possono essere utilizzate per soddisfare, in base all'ordine di presentazione, domande di personale imbarcato su unita' navali assegnate alla sede; in tali casi l'assegnazione e' revocata se sopravvengono nuove esigenze connesse con l'arrivo o il transito di altre unita' navali. L'ordine di precedenza per il personale che gia' fruisce di sistemazione logistica nella sede per cui richiede nuovamente l'alloggio SLI e' determinato dalla data di rilascio della sistemazione. A parita' di data, l'ordine di precedenza e' determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non ha beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che ne ha usufruito in minor misura. A parita' di condizioni, la precedenza e' data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello piu' anziano.
7.L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC e' determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorita' alle domande del personale che presta servizio nel comprensorio ove sono ubicati gli alloggi. E' data facolta' ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopre nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.
8.I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli alloggi SLI, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H, di cui all'articolo 352.
Art. 326
Impiego degli alloggi disponibili
1.Gli alloggi di qualsiasi tipo sono assegnati quando sono disponibili e consegnati al piu' presto. Fanno eccezione gli alloggi ASI necessari a soddisfare particolari incarichi che richiedano tassativamente una costante presenza in servizio e che siano predisposti, per la specifica esigenza, nell'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per qualsiasi motivo il titolare non occupa l'alloggio, gli organi competenti di Forza armata possono decidere di cedere in uso temporaneo l'alloggio stesso ad altro dipendente, purche' vi sia il preciso impegno da parte di quest'ultimo di renderlo disponibile in tempo utile per il successore del titolare rinunciatario, a proprie spese e senza diritto ad alcuna proroga, nonche' in caso di trasferimento in altra sede di servizio. L'assegnazione temporanea non esclude la possibilita', per gli aventi diritto, di concorrere per la concessione di alloggio della categoria per la quale hanno titolo.
2.Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio o nella circoscrizione alloggiativa dopo l'integrale soddisfacimento delle esigenze di Forza armata, sono concessi temporaneamente a personale di altra Forza armata dalla stessa designato.
Art. 327
Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza
1.I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna di un alloggio di qualsiasi tipo concesso in utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Note all'art. 327: - Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1978, n. 80, e' il seguente: «Art. 12. - Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita' di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La violazione e' accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.». - Il testo del comma 344 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, e' il seguente: «344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, e' reso disponibile gratuitamente, in modalita' telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione e' effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonche' degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalita' telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalita', a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.».
Art. 328
Registrazione delle concessioni
1.Gli atti di concessione degli alloggi ASGC, ASIR, ASI e AST sono sottoposti all'iscrizione nell'apposito repertorio degli atti e alla successiva registrazione.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)