DECRETO 18 giugno 2010, n. 138

Type Decreto
Publication 2010-06-18
Ultimo aggiornamento 2010-08-25
State In force
Source Normattiva
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8.Entro il 30 giugno il consiglio di amministrazione verifica le disponibilita' finanziarie della Scuola e lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.

9.Fatti salvi casi eccezionali da motivare, durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma.

10.Il patrimonio della Scuola e' costituito da beni immobili e mobili, secondo le norme del Codice Civile. I beni sono individuati e descritti negli inventari. La Scuola puo' acquistare o alienare beni mobili e immobili.

11.Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti locali, concessi in uso alla Scuola e iscritti in distinti inventari, si applicano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

12.Le risorse finanziarie sono assegnate dallo Stato alla Scuola, in osservanza del decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21, senza vincolo di destinazione e con l'obiettivo prioritario dello svolgimento dei compiti istituzionali propri della Scuola.

13.La Scuola provvede alla autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti da entrate proprie o da finanziamenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altri enti o soggetti pubblici e privati sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

14.La gestione finanziaria della Scuola si realizza in termini di competenza e di cassa e risponde ai principi di annualita', trasparenza, universalita', integrita', unita', veridicita'. E' vietata la gestione di fondi fuori dal programma.

15.L'unita' temporale della gestione contabile della Scuola e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

16.Il conto consuntivo e' predisposto dal segretario capo entro il 15 marzo ed e' sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione della Scuola e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto dal comitato tecnico-scientifico, entro il 30 aprile, all'approvazione del consiglio di amministrazione.

17.Per ogni altro aspetto connesso alla gestione amministrativo-contabile della Scuola si rinvia al contenuto del regolamento di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

18.L'Amministrazione centrale del Ministero vigilante fornisce alla Scuola, anche sulla base di indicazioni generali, assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile.

19.Il documento contabile annuale, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo sono trasmessi entro dieci giorni dalla deliberazione da parte del consiglio di amministrazione alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero vigilante ed a quello dell'economia e delle finanze, corredato della relativa documentazione.

Note all'art. 25: - Per il titolo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° marzo 2007, n. 21, si vedano le note alle premesse. - Per il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"», si vedano le note alle premesse.

Art. 26

Finanziamenti

Note all'art. 26: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2009, n. 115 «Riconoscimento della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2009, n. 187: «Art. 2 (Strutture scolastiche). - 1. Fermo restando il finanziamento previsto dall'art. 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalita', sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformita' a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007. 2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono altresi' poste a carico della provincia e del comune di Parma: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola; b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'allestimento e per l'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.». «Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: a) quanto a 569.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro; b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».

Art. 27

Collegio dei revisori dei conti

1.Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro, e' composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o, comunque, in possesso di adeguati titoli e di specifica professionalita'.

2.Due membri effettivi e due membri supplenti sono scelti dal Ministro; un membro effettivo ed un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano, al loro interno e nella prima riunione, il presidente del collegio dei revisori dei conti. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.

3.I revisori dei conti rimangono in carica per tre esercizi finanziari e sono confermabili per un ulteriore triennio.

4.Il collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5.Il collegio svolge, altresi', i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori dei conti esprime parere sul programma, sulle variazioni e sul conto consuntivo.

6.Il collegio si riunisce normalmente una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il suo presidente lo ritenga opportuno in relazione alle attivita' da svolgere. Le riunioni si svolgono su iniziativa del presidente del collegio dei revisori, al quale compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due componenti.

7.Le riunioni del collegio devono essere verbalizzate; copia dei verbali deve essere trasmessa al dirigente della Scuola. Il collegio puo' deliberare l'inoltro dei verbali stessi al consiglio di amministrazione, con contestuale comunicazione al dirigente della Scuola.

8.I revisori dei conti possono procedere anche individualmente, previa comunicazione al presidente, a verifiche e ad operazioni di riscontro, nell'ambito dei programmi di attivita' concordati collegialmente. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore puo' prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili della Scuola.

9.I revisori supplenti intervengono alle riunioni del collegio dei revisori dei conti solo in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

10.I revisori dei conti possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

11.Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 27: - Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante «Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario. - Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193.

Art. 28

Norma transitoria e di rinvio

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia, ove compatibili, alle norme nazionali vigenti, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola e dell'Area V, nonche' alle disposizione relative al personale dirigente dello Stato.

2.Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro degli affari esteri Frattini

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 324

Tabelle

Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B Parte di provvedimento in formato grafico

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