DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2010, n. 154

Type DPR
Publication 2010-07-23
Ultimo aggiornamento 2010-09-13
State In force
Source Normattiva
articles 35
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Note all'art. 29: - Si riporta l'art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A/3 al decreto legislativo n. 196/2003): «Art. 8 (Comunicazione dei dati tra soggetti del sistema statistico nazionale). - 1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del Sistema statistico nazionale e' consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza. 2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita' statistiche tra i soggetti del Sistema statistico nazionale e' consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'. 3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge e successive modificazioni e integrazioni.». - La direttiva 20 aprile 2004, n. 9 (Criteri e modalita' per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300. - Si riporta l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400): «Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica). - 1. E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3. 2. Il comitato e' composto: a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede; b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei piu' complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT; c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) da un rappresentante dell'UPI; e) da un rappresentante dell'Unioncamere; f) da tre rappresentati dell'ANCI; g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione; h) dal direttore generale dell'ISTAT; i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini. 3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione. 4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte. 6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale. 7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'. 8. Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.». - Si riportano gli articoli, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, in materia di misure minime di sicurezza) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.». «Art. 32 (Particolari titolari). - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'art. 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrita' dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita. 2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e' resa al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.». «Art. 33 (Misure minime). - 1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.». «Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.». «Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative; b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita' di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.». «Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».

Art. 30

Diffusione dei dati

1.Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura economica e occupazionale del sistema agricolo e zootecnico del Paese con un dettaglio territoriale idoneo a soddisfare le esigenze informative che sono alla base della rilevazione censuaria, l'ISTAT rende disponibili i dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura relativi alla consistenza delle aziende agricole e alle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 4, anche in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

2.Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che effettuano la registrazione dei dati a cura dell'Ufficio regionale di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento sono autorizzate a diffondere i dati provvisori, secondo modalita' e tempi concordati con l'ISTAT, in conformita' al piano di diffusione dei dati provvisori stabilito dal medesimo istituto.

Note all'art. 30: - Si riporta l'art. 4, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A/3 al decreto legislativo n. 196/2003). «Art. 4 (Criteri per la valutazione del rischio di identificazione). - 1. (Omissis). 2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.».

Art. 31

Pubblicita'

1.L'informazione al pubblico relativa agli obblighi e alle modalita' per la raccolta dei dati e' effettuata da ciascun Comune mediante affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT.

2.Il manifesto ufficiale, di cui comma 1, e gli altri eventuali mezzi di informazione e pubblicita' forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) ed i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3.L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonche' l'utilizzazione da parte della collettivita' dei dati pubblicati.

4.Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attivita' di cui al comma 1.

Note all'art. 31: - Si riportano l'art. 17, comma 1, lettera g) e i) e l'art. 21, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.: «Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti dall'imposta: a) - f) (omissis); g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) (omissis); i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.». «Art. 21 (Esenzioni dal diritto). - 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) - e) (omissis); f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;».

Titolo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32

Contributi agli Uffici regionali di censimento

1.Alle Regioni e alle Province autonome e' corrisposto un contributo forfettario commisurato al numero standard di coordinatori intercomunali di censimento determinato dal Piano generale di censimento.

2.Alle Regioni e alle Province autonome e' altresi' corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 17.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unita' di rilevazione previste e al numero di Comuni della Regione o della Provincia autonoma. Nel caso la Regione o Provincia autonoma adotti il modello ad alta partecipazione il contributo viene ad essa corrisposto nella misura del 100 per cento. Nel caso la Regione o la Provincia autonoma adotti il modello a partecipazione integrativa il contributo forfettario viene ad essa corrisposto nella misura del 10 per cento.

3.Alle Regioni e alle Province autonome e' corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 10.000.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unita' di rilevazione previste e al numero di battute utili. Il predetto contributo viene corrisposto nella misura del 100 per cento nel caso la Regione o la Provincia autonoma scelga di registrare i dati a cura degli Uffici regionali di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento e nella misura del 40 per cento nel caso di affidamento della registrazione a ditta da ciascuna di esse incaricata. Il contributo non spetta alle Regioni o alle Province autonome che, ai sensi dell'articolo 18, scelgano la registrazione a cura dell'ISTAT.

Art. 33

Contributo agli Uffici territoriali di censimento

1.Agli Uffici territoriali di censimento e' corrisposto un contributo forfettario, onnicomprensivo, per un importo massimo complessivo di 1.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di Comuni appartenenti al territorio di competenza dell'ufficio. Qualora nel modello organizzativo ad alta partecipazione il Piano regionale di censimento non preveda la costituzione degli Uffici territoriali di censimento, il contributo viene corrisposto alla Regione o Provincia autonoma.

Art. 34

Contributo variabile agli organi di censimento

1.Alle Regioni e alle Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonche' ai Comuni delle Regioni e delle Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa e' corrisposto un contributo forfettario determinato in base al numero delle unita' censite.

2.Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione stabiliscono nel Piano regionale di censimento i criteri per la ripartizione dei fondi tra gli Uffici di censimento da costituire nel territorio regionale o provinciale.

Art. 35

Gestione dei fondi e oneri finanziari

1.L'ISTAT eroga agli organi censuari anticipazioni sui contributi previsti dagli articoli 32, 33, e 34, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo parametri definiti dall'ISTAT mediante apposite circolari. Ulteriori oneri sostenuti dagli organi di censimento restano a carico dei loro bilanci.

2.Le amministrazioni destinatarie dei contributi tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione. Con apposita circolare l'ISTAT definisce le modalita' di rendicontazione delle spese censuarie secondo criteri di contabilita' analitica.

3.Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie, entro il tetto di spesa pari ad euro 128.580.000, si provvede ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Dato a Roma, addi' 23 luglio 2010 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280

Note all'art. 35: - Per l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee) si rinvia alla nota all'art. 2.

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