DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
Note all'art. 8: - Per gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note dell'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: «Art. 15 (R) (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire). - 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non puo' superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari. 3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art. 22. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.». - Si riportano i testi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: «Art. 8 (Medie strutture di vendita). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. 6, comma 1. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del presente decreto. 3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'art. 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1. 4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.». «Art. 9 (Grandi strutture di vendita). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del presente decreto. 3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'art. 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. 4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione. 5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.».
Capo V Disposizioni comuni
Art. 9
Chiarimenti tecnici
1.Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicita' sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui e' redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attivita' avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento). - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
Art. 10
Chiusura dei lavori e collaudo
2.La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3.Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4.Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5.In conformita' al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno2001, n. 380: «Art. 25 (R) (Procedimento di rilascio del certificato di agibilita'). - 1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art. 24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti; c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche' all'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico. 2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico di cui all'art. 67; b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'art. 62, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II; c) la documentazione indicata al comma 1; d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77, nonche' all'art. 82. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita' si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'art. 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso e' di sessanta giorni. 5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.».
Capo VI Monitoraggio istituzionale
Art. 11
Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico
1.I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attivita' e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attivita' imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticita'. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.
2.Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1 predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge.
Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 38, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Capo VII Disposizioni finali
Art. 12
Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione
2.Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
3.Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalita' di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalita' e l'operativita' del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresi', finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonche' la definizione di criteri minimi di omogeneita' della modulistica a livello nazionale.
4.Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneita' della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra' avvalere di quanto predisposto dai SUAP gia' operativi.
5.L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalita' telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
6.Fermo restando l'esigenza di garantire le modalita' telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7.Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b).
8.Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 157
Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, relativo al «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» del 20 ottobre 1998, n. 447 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998, n. 301. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 5 giugno 2001, n. 131: «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.». - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 1
Allegato - ((Modalita' telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi)) Art. 1 - ((Definizioni)) ((1 Ai fini del presente allegato si intende per: a CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale b SUAP: Sportello Unico per le Attivita' Produttive; c Portale: Portale impresa in un giorno; d Ministero: Ministero dello sviluppo economico; e Dipartimento: Dipartimento della Funzione Pubblica; f Regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 112; g procedimenti: i procedimenti oggetto del Regolamento; h istanza: l'insieme dei dati e documenti presentati al SUAP per avviare i procedimenti/attivita'; i Enti terzi: gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorita' coinvolte nei procedimenti; j Piattaforma Tecnologica Regionale: sistema messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia autonoma per offrire - ai SUAP le componenti Front-office SUAP e di Back-Office SUAP; - ed eventualmente agli uffici comunali e alle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento del proprio territorio la componente Enti terzi; k fonti dati certificate: fonti attendibili e autoritative di informazioni, la cui gestione e', per norma, nelle competenze di una specifica pubblica amministrazione ed e' resa accessibile alle altre pubbliche amministrazioni per il conseguimento delle proprie finalita'. l decreto: decreto ministeriale con cui si approva il presente allegato.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 2
Art. 2 - ((Oggetto)) ((1 Il presente Allegato delinea le modalita' telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento. 2 In particolare descrive i requisiti tecnici di riferimento relativi a: a "l'architettura logica": l'insieme degli elementi e componenti strutturali che consentono la comunicazione ed il trasferimento dei dati in modalita' telematica tra il SUAP e gli enti Terzi coinvolti nel procedimento b "le attivita', i messaggi e le informazioni": l'insieme delle attivita' previste per la presentazione delle istanze al SUAP e l'interazione tra il SUAP, gli enti Terzi coinvolti nel procedimento, che richiedono la comunicazione e il trasferimento dei dati; c "la sicurezza": il complesso delle regole di sicurezza che i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento adottano per garantire la riservatezza e il non ripudio delle comunicazioni e del trasferimento dei dati. 3. I requisiti tecnici di riferimento di cui al comma 2 si conformano alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 3
Art. 3 - ((Ambito di applicazione)) ((1 Il presente Allegato si applica al SUAP come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera m) del Regolamento, agli uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche che intervengono nel procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento. 2. L'insieme dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1, conformi alle specifiche tecniche ai sensi dell'articolo 5, costituisce il Sistema Informatico degli Sportelli Unici. 3. L'architettura logica del Sistema Informatico degli Sportelli Unici e' caratterizzata dalle seguenti componenti informatiche: a Componente Front-office SUAP, che consente l'interazione con i soggetti che presentano un'istanza al SUAP e assicura il reperimento, anche presso le fonti dati certificate, di informazioni, atti e documenti, relativi al singolo procedimento, nonche' la realizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per la gestione e la conclusione del procedimento avviato con l'istanza del richiedente; b Componente Back-office SUAP, che riceve l'istanza dal Front-office SUAP e assicura il coordinamento delle comunicazioni da e verso gli Enti terzi interessati allo specifico procedimento avviato con l'istanza del richiedente; c Componente Enti terzi, che consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di ricevere l'istanza inoltrata dalla componente informatica Back-office SUAP e di svolgere tutte le attivita' necessarie per l'adozione del parere di propria competenza qualora previsto; d Componente Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, che costituisce la base di conoscenza unica e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti di cui al comma 1, comprende l'elenco dei sistemi informatici di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e delle regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti di cui ai precedenti punti a), b) e c).))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 4
Art. 4 - ((Il portale "Impresa in un giorno")) ((1 I Comuni si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5. 2. Il Portale "Impresa in un giorno", di cui all'articolo 3 del Regolamento, mette a disposizione dei Comuni le componenti informatiche Front-office SUAP e Backoffice SUAP previste dal Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 ed e' soggetto alle procedure di approvazione e verifica previste dall'articolo 6. 3. Il Portale rende altresi' disponibile per ciascun SUAP, accreditato dal Ministero al Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, la pubblicazione dei relativi dati informativi. 4. I Comuni che, espletate le procedure di adesione al Portale per l'affidamento alla Camera di Commercio competente per territorio della gestione del proprio SUAP in delega o in convenzione, utilizzano in tutto o in parte le componenti informatiche messe a disposizione dal Portale ai sensi del comma 2, lo comunicano al Ministero per il tramite del Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici. 5. Il Portale puo' svolgere la funzione di Intermediario Tecnologico per gli Enti Creditori prevista dalla piattaforma tecnologica di cui dall'articolo 5 del CAD.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 5
Art. 5 - ((Definizione, approvazione e pubblicazione delle specifiche tecniche)) ((1 Le specifiche tecniche, definite nel rispetto delle Linee Guida AgID sull'interoperabilita' tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione gestione e conservazione dei documenti informatici, e pubblicate come richiamato al comma 6, individuano le modalita' telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP, gli Enti terzi coinvolti nel procedimento per il tramite delle componenti informatiche di cui all'articolo 3. 2. I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaforme Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui al comma 1. Le Regioni possono integrare le specifiche tecniche, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del Regolamento, ferme restando le modalita' telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati definiti dalle specifiche di cui al comma 1. 3. Ai fini della definizione delle specifiche tecniche di cui al comma 1 e dei tempi della loro attuazione, il Ministero e il Dipartimento istituiscono un gruppo tecnico composto da sette membri di cui uno per AgID, con funzioni di coordinamento, uno per il Dipartimento per la trasformazione digitale, due per ANCI, due la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e uno per Unioncamere. 4. Il gruppo tecnico per la realizzazione delle proprie attivita' si avvale di tavoli operativi costituiti da tecnici indicati da AgID, ANCI, Regioni, Province Autonome ed Unioncamere e, ove necessario, dalle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti. 5. Il gruppo tecnico puo' dare luogo a forme di consultazione con i portatori di interesse, per un periodo comunque non inferiore a trenta giorni, prevedendo la possibilita' di fornire commenti da parte dei soggetti interessati attraverso repository pubblici ad accesso libero.. 6. Le specifiche tecniche e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella sezione "Regole tecniche approvate" del Portale attraverso repository pubblici ad accesso libero.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 6
Art. 6 - ((Applicazione delle specifiche tecniche per i SUAP)) ((1 A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalita' stabiliti dall'articolo 2 del decreto, i SUAP si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformita' delle componenti informatiche secondo le modalita' indicate dallo stesso Gruppo tecnico. 2. Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformita' del sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 ed in caso di riscontro positivo provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 3. In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l'indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte. 4. Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformita' alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1. 5. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l'indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte. Informatico degli Sportelli Unici, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti. 6. Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformita' alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 e obbliga il Comune entro e non oltre 15 giorni a dotarsi di uno dei sistemi informatici abilitati nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti. 7. I SUAP, che utilizzano il Portale o le Piattaforme Regionali o le piattaforme tecnologiche messe a disposizione da altra pubblica amministrazione presenti nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, non sono sottoposti alla verifica di: a conformita' alle specifiche tecniche definite, approvate e pubblicate ai sensi dell'articolo 5, b permanenza della conformita' alle specifiche tecniche definite, approvate e pubblicate ai sensi dell'articolo 5.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 7
Art. 7 - ((Applicazione delle specifiche tecniche per gli Enti Terzi)) ((1 A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalita' stabiliti dall'articolo 2 del decreto, gli uffici comunali e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Enti Terzi conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformita' delle componenti informatiche secondo le modalita' indicate dallo stesso Gruppo tecnico. 2. Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformita' del sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 e, in caso di riscontro positivo, provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11. 3. In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l'indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte. 4. Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformita' alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1. 5. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l'indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte. 6. Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformita' alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti e stabilisce le modalita' mediante le quali l'Ente si debba dotare di un sistema informatico adeguato.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 8
Art. 8 - ((Componente informatica Front-office SUAP)) ((1 La componente informatica di Front-office SUAP assicura: a la realizzazione delle interazioni del SUAP con l'impresa in modalita' digitale nel rispetto delle linee guida di design servizi digitali della PA; b la disponibilita' delle informazioni relative ai procedimenti di competenza del SUAP; c l'identificazione del richiedente in relazione all'istanza ricevuta secondo quanto prescritto dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del CAD, nonche' attraverso l'integrazione con l'infrastruttura nazionale che garantisce la circolarita' delle identita' digitali europee in attuazione del [Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910); d la disponibilita' della modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8), ai sensi del [comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;126~art2-com1), per la compilazione dell'istanza da parte del richiedente, comprensiva degli allegati tecnici; e l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2 del CAD per i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD; f l'associazione di un codice univoco ad ogni istanza presentata, al fine di assicurare il tracciamento della stessa nella componente informatica di Back- Office SUAP e in tutti i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre amministrazioni interessate al procedimento; g l'eventuale integrazione dell'istanza da parte del richiedente sulla base delle richieste degli uffici comunali e/o delle altre amministrazioni interessate al procedimento; h l'accesso da parte del richiedente all'iter della pratica per verificare lo stato della stessa; i la disponibilita' al richiedente, agli uffici comunali e alle amministrazioni interessate degli atti della pratica, comprensiva dell'eventuale provvedimento conclusivo del procedimento; j ove necessario, il reperimento dei dati dalle fonti dati certificate o dalla componente Enti Terzi relativamente allo specifico procedimento. 2. I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Front-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5: a realizza modalita' di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5; b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici; c ove necessario, assicura le modalita' di comunicazione con le fonti dati certificate e gli enti terzi conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5. 3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti che ricevono la segnalazione contestualmente alla comunicazione unica, in attuazione dell'articolo 5, commi 2 e 4 del Regolamento e dell'[articolo 19-bis, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19bis-com2) e [3 della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19bis-com3), aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici. A tal fine, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5, assicurano la compilazione della pratica tramite il front end del SUAP e inoltrano la ricevuta di avvio del procedimento al soggetto richiedente.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 9
Art. 9 - ((Componente informatica Back-office SUAP)) ((1 La componente informatica di Back-office SUAP assicura: a la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli enti terzi della istanza; b la ricezione delle eventuali richieste di integrazioni dell'istanza da parte degli enti terzi e il successivo inoltro al Front-office SUAP; c la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli enti terzi dell'eventuale integrazione; d la ricezione dei pareri da parte degli enti terzi e l'inoltro alla componente informatica di Front-Office SUAP dell'atto conclusivo del procedimento ove previsto; e la tracciatura delle informazioni utili a determinare lo stato del procedimento; f l'inoltro alle amministrazioni interessate ed al richiedente della comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della [legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241). 2. I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Back-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5: a realizza modalita' di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5; b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 10
Art. 10 - ((Componente informatica Enti terzi)) ((1 La componente informatica Ente terzi assicura: a la ricezione dell'istanza inoltrata dal Back-office SUAP; b l'eventuale inoltro al Back-office SUAP della richiesta di integrazioni dell'istanza; c la ricezione delle integrazioni dell'istanza inoltrata dal Back-office SUAP; d la trasmissione dei pareri di competenza al Back-office SUAP; e la realizzazione del servizio, conforme alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5, per dichiarare i pagamenti spettanti; f la ricezione della comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della [legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241); g ove necessario, la realizzazione di servizi per migliorare le interazioni con il richiedente conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5. 2. Gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni interessate dal procedimento aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica Enti terzi, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5: a realizza modalita' di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5; b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 11
Art. 11 - ((Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici)) ((1 La componente informatica Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici rende disponibile le informazioni necessarie per consentire la comunicazione tra le componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici assicurando: a la registrazione delle componenti informatiche Front-office SUAP, Backoffice SUAP e Enti terzi, che aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici; b la consultazione dell'elenco delle componenti informatiche per la individuazione dei relativi servizi; c le regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti informatiche di cui ai precedenti punti a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 3. 2. La componente informatica Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici e' realizzata dal Portale, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del Regolamento.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 12
Art. 12 - ((Presentazione di istanze al SUAP)) ((1 La presentazione dell'istanza da parte del richiedente al SUAP e' effettuata attraverso le funzionalita' della componente informatica Front-office SUAP. 2. Le attivita' realizzate attraverso la componente informatica Front-office SUAP sono: a l'identificazione digitale del richiedente, cosi' come previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo marzo 2005, n. 82 ; b l'utilizzo della modulistica unificata e standardizzata; c l'individuazione del singolo procedimento; d la verifica della completezza formale dell'istanza e dei relativi allegati; e l'assegnazione di un codice univoco all'istanza; f l'individuazione dei pagamenti spettanti a qualsiasi titolo al SUAP per i procedimenti gestiti dallo stesso e agli enti terzi sulla base delle indicazioni da questi fornite tramite i servizi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10; g l'emissione della ricevuta prevista all'articolo 5, comma 4 del Regolamento e dall'[articolo 18-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art18bis) contenente tra l'altro gli effetti della verifica di cui alla lett. d), il codice univoco dell'istanza di cui alla lett. e) e i pagamenti effettuati di cui alla lett. f) ed in generale i dati identificativi del soggetto presentatore e della pratica. 3. La componente informatica Front-office SUAP riceve l'istanza e, sulla base delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, la inoltra alla componente informatica Back-office SUAP di competenza nelle modalita' indicate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 13
Art. 13 - ((Interazione tra il SUAP, gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni)) ((1 La componente informatica Back-office SUAP ricevuta un'istanza dalla componente informatica di Front-office SUAP assicura la comunicazione con i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre pubbliche amministrazioni al procedimento. 2. Le attivita' realizzate attraverso la componente informatica Back-office SUAP sono: a il coordinamento dell'interazione tra la componente informatica Front-office del SUAP competente individuato e le componenti informatiche Enti terzi delle amministrazioni interessate; b l'eventuale inoltro della comunicazione di avvio della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalita' sincrona ai sensi dell'[articolo 14- bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis-com7); c la redazione del provvedimento motivato di conclusione del procedimento ed il suo inoltro al Front-office SUAP. 3. La componente informatica Back-office SUAP, sulla base del SUAP competente individuato e delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, individua gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni interessate con cui assicura l'interazione nelle modalita' indicate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 14
Art. 14 - ((Collegamento tra il SUAP e il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa)) ((1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. b) del Regolamento, il registro imprese rende accessibile al SUAP competente e agli Enti terzi competenti le informazioni relative all'iscrizione ed agli eventi modificativi delle imprese, nonche' le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso. 2. Anche al fine della raccolta e conservazione nel fascicolo informatico di impresa, di cui all'[articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43bis) e all'[articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;219~art1), ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. d) del Regolamento, il collegamento tra il SUAP e il repertorio delle notizie economiche e amministrative garantisce l'aggiornamento dello stesso con le informazioni relative alle SCIA o agli altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati. 3. Il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa, nel rispetto del principio della decertificazione amministrativa, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art15), assicurano ai SUAP e agli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici l'accesso ai loro dati attraverso servizi interoperabili definiti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 5. 4. L'utilizzo dei servizi di cui al comma 3 da parte dei SUAP e degli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici e' assicurato senza oneri economici per gli stessi.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 15
Art. 15 - ((Trattamento dei dati personali)) ((1 I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaformi Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni realizzano e utilizzano le componenti informatiche indicate agli articoli 8, 9 e 10 nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, segnatamente dal [Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679) e con particolare riferimento all'adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196) e s.m.i. 2. I soggetti che accedono alle fonti dati certificate dalle amministrazioni che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici avviene nel rispetto di quanto previsto dal [Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679) e dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196) e s.m.i.))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 16
Art. 16 - ((Sicurezza, confidenzialita' delle comunicazioni e non ripudio nei messaggi scambiati)) ((1 L'istanza e i relativi allegati sono predisposti dal richiedente in formato elettronico e sottoscritti digitalmente nei modi previsti dal [Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910) e dal CAD. 2. Il collegamento tra le componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui agli articoli 8, 9 e 10 e' realizzato assicurando l'integrita', la confidenzialita' e il non ripudio delle comunicazioni effettuate, attraverso il rispetto delle Linee Guida AgID sull'interoperabilita' tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 17
Art. 17 - ((Malfunzionamento dei sistemi informatici e gestione di allegati voluminosi)) ((1 In caso di malfunzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici messi a disposizione degli utenti dal SUAP, trova applicazione l'articolo 8 del decreto interministeriale 10 novembre 2011 recante "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attivita' produttive di cui all'[articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art38-com3bis), convertito con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133)".))
Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati-art. 18
Art. 18 - ((Requisiti delle componenti informatiche)) ((1 Tutte le componenti informatiche impiegate nel Sistema Informatico degli Sportelli Unici, ove realizzate su specifica richiesta di un committente pubblico, devono rispettare le Linee Guida acquisizione e riuso software PA di AgID ed essere rese disponibili attraverso repository pubblico ad accesso libero. 2 Tutte le componenti informatiche impiegate nel Sistema Informatico degli Sportelli Unici devono rispettare le Linee Guida AgID sull'accessibilita' degli strumenti informatici, per gli utenti esterni ed anche per gli operatori delle PA.))
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