DECRETO 20 ottobre 2010, n. 203
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione di decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso;
Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Viste, in particolare, le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1730/2006 e n. 1735/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Vista la risoluzione n.1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 dicembre 2001, ed il regolamento (CE) 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativi a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, che prevede che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato stesso e che con lo stesso decreto siano disciplinati, altresì, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che estende le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria alla materia della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;
Vista, in particolare, la risoluzione n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Considerata la necessità di stabilire i criteri operativi per assicurare il contributo dell'Italia, attraverso il Comitato di sicurezza finanziaria, alla formazione degli elenchi di soggetti da sottoporre alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare il terrorismo e di disciplinare il procedimento per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai vincoli del congelamento nonchè quello relativo alla cancellazione dei soggetti dalle liste internazionali;
Rilevato che occorre realizzare un coordinamento tra le attività delle diverse amministrazioni coinvolte nella repressione e nel contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Considerata la necessità di assicurare celerità ed efficienza al processo decisionale del Comitato di sicurezza finanziaria attraverso il ricorso a procedure elettroniche per la formazione del consenso;
Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;
Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 2 febbraio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 aprile 2010;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a `norma dell' articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 4748 in data 25 giugno 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Comitato di sicurezza finanziaria
l . Il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato Comitato, è competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo nonchè di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 2. Nel rispetto delle competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il Comitato è l'autorità italiana responsabile per l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo nonchè per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (G.U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» - La legge 7 agosto 1990, n. 241, (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. - Si riporta il testo dell'art. 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990, n. 192): «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) - d) (omissis). 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.» - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1267/1999 è stata pubblicata il 15 ottobre 1999. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1333/2000 è stata pubblicata il 19 dicembre 2000. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1363/2001 è stata pubblicata il 30 luglio 2001. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1390/2002 è stata pubblicata il 28 gennaio 2002. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1452/2002 è stata pubblicata il 20 dicembre 2002. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1455/2003 è stata pubblicata il 17 gennaio 2003. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1526/2004 è stata pubblicata il 30 gennaio 2004. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1566/2004 è stata pubblicata 1'8 ottobre 2004. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1617/2005 è stata pubblicata il 29 luglio 2005. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1730/2006 è stata pubblicata il 19 dicembre 2006. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1735/2006 è stata pubblicata il 22 dicembre 2006. - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1373/2001 è stata pubblicata il 28 settembre 2001. - La Posizione Comune 2001/931/PESC - relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo - è stata pubblicata nella G.U.C.E. legge n. 344 del 28 dicembre 2001. - Il Regolamento (CE) 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001 - recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni - è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 28 dicembre 2001, legge n. 344. - Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionali), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2001, n. 244, e convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2001, n. 438 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2001, n. 293. - La Posizione Comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 maggio 2002 è stata pubblicata nella G.U.C.E. del 29 maggio 2002, L 139/4. - Il Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002 - recante specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni - è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 29 maggio 2002, L 139. - La legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2003, n. 21. - Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2003, n. 21 e convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2005, n. 177. - Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007, n. 17. - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, n. 290. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (G.U. del 14 dicembre 2007, n. 290): «3. Ferme restando le competenze di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività: a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In particolare,- e! compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.». - La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1822/2008 è stata pubblicata il 30 giugno 2008. - Si riporta il testo dell'art. 27, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990, n. 192): «Art. 27 (Esclusioni). - 1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto non possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'art. 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.». Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007, n. 172. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, n. 290.
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