DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225
80.L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime. 2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione. 6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo' in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantita'. 7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".
81.Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".
82.Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".
83.Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.
84.Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
Art. 3
Copertura finanziaria
((2-bis. Le disponibilita' di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalita' al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189))
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Tabella 1
Tabella 1 ( articolo 1, comma 1 )
TERMINE
FONTE NORMATIVA
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10
31 maggio 2010
articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, limitatamente all'ente di cui alla
legge 21 novembre 1950, n. 897
.
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10
31 dicembre 2010
articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
.
31 dicembre 2010 articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale.
20 novembre 2008
articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
.
31 dicembre 2010 articolo 17, commi 15 , 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 . articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni. articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .
31 dicembre 2010
Programma statistico nazionale 2008-2010 - aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 . articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 .
trenta giorni
articolo 4, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .
31 dicembre 2010
articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170
.
31 dicembre 2010 articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .
1° gennaio 2011
articolo 36, comma 5, secondo periodo, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 .
31 dicembre 2010
articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 2005, n. 26
.
1° gennaio 2011 articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
1° gennaio 2011 articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
30 luglio 2011 articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
31 dicembre 2006
articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, nei limiti di spesa.
31 dicembre 2010 articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 .
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 23- octiesdecies, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .
31 dicembre 2010 articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 .
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10
1° gennaio 2011 articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , e successive modificazioni. articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 , e successive modificazioni.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 .
31 dicembre 2010 articolo 11, commi 2-ter , 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 .
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 .
31 dicembre 2010 articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del
decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito,con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e successive modificazioni.
31 dicembre 2010 articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni dalla legge28 febbraio 2008,n. 31 , comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 .
(( VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14 ))
31 dicembre 2010 articolo 3,comma 2,del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.96 .
19 gennaio 2011 articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 .
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .
31 dicembre 2010 articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 .
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all' articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 .
31 dicembre 2010 articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .
31 dicembre 2010 articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
31 dicembre 2010 articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .
31 gennaio 2011 articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
legge 3 agosto 2007, n. 120 .
31 dicembre 2010 articolo 9, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 64, comma 1 , della legge 23 luglio 2009, n. 99 .
28 febbraio 2011 articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 .
31 dicembre 2010 articolo 7,comma 4,del decreto-legge 30 dicembre 2009,n. 194 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .
31 dicembre 2010 articolo 7,comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .
Anno accademico 2011-2012 articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 .
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 .
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , limitatamente al Presidente dell'ente di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273 .
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 .
31 dicembre 2010 articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 articolo 3, commi 24 , 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 .
30 settembre 2011 articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 .
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10
31 dicembre 2009 articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009.
31 dicembre 2010 articolo 12, comma 1, lettera p-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 .
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 .
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10 --------------------------------------------------------------------- VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10 --------------------------------------------------------------------- VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10
31 dicembre 2010 articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , nei limiti delle risorse disponibili.
Allegato 1
Allegato 1 (previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera a)) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato 2 (articolo 3, comma 1, lettera e))
Norma di riassegnazione Importo riassegnabile 2010
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
65.000.000
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
9.000.000
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100
4.800.000
Articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
4.200.000
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