DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269
Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2011
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Visti in particolare, l'articolo 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che «la licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere la capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare» e l'articolo 257, comma 2 del predetto Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all'articolo 134 del medesimo Testo unico «e' corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonche' della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto; b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»;
Considerato che l'articolo 257, comma 4 del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;
Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione gia' richiamato;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 del Testo unico ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010;
Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25 novembre 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta il testo degli articoli 256-bis e 257-bis del citato regio decreto n. 635 del 1940: «Art. 256-bis. - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attivita' che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di Polizia. 2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza concernenti: a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta; c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale. 3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.». «Art. 257-bis. - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, e' richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca. 2. La relativa domanda contiene: a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e' richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti; b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b); c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d). 3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. 4. Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.». Note alle premesse: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: «Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. - Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, reca: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, e' stato convertito nella legge 6 giungo 2008, n.101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2008, n. 132. - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e' stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n. 149. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153 (Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2008, n. 234. - Si riporta il testo dell'art. 136 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 136. - La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere la capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.». - Si riporta il testo dell'art. 257 del citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 257. - 1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della legge per le attivita' di vigilanza e per le altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene: a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonche' degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti; c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attivita', precisando la sede legale, nonche' la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti; d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare. 2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 136, comma primo della legge, la domanda e' corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonche' della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto; b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore. 3. Alla domanda occorre altresi' unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovra' risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessita' che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attivita' delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle locali condizioni della sicurezza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'art. 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacita' tecnica di cui all'art. 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui all'art. 134 della legge, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacita', abilitazioni o certificazioni.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 257 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 257-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si veda nelle note al titolo.
Art. 2
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata
1.Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attivita' di cui all'articolo 1, le caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
3.Per gli istituti che intendono operare nell'ambito di piu' classi funzionali di attivita' di cui al comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovra' essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell'ambito territoriale.
Art. 3
Requisiti e qualita' dei servizi
1.I requisiti minimi di qualita' dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, sono riportati nell'allegato D del presente decreto, di cui e' parte integrante.
3.Ai fini del presente regolamento, rientrano altresi' nei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, le altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attivita' svolti da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati.
Art. 4
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali
1.Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attivita' di cui all'articolo 1, i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
3.Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attivita', autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovra' essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall'articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 254 e 257-ter, comma 5 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 254. - 1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono. 2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualita', ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalita', gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono. 4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'art. 260-bis, comma 2 trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento.». «5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonche' la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'art. 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attivita' qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'art. 257-quater.».
Art. 5
Qualita' dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 259-ter del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 257-ter. - 1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento e' rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante: a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalita' occorrenti; b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all'art. 257 ed a quanto previsto dall'art. 260-bis. Per le imprese gia' assentite in altro Stato membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente gia' prestate nello Stato di stabilimento, purche' idonee, per ammontare e modalita' di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 137 della legge. 2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all'art. 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell'art. 9 della legge, nonche' l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti. 3. Se la licenza e' richiesta per l'esercizio dell'attivita' in piu' province, essa e' rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non e' richiesta per le attivita' prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonche' per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, ne' per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'art. 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalita' di controllo. 4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'art. 257, comma 1, lettera d), e' comunicata al prefetto. Al prefetto e' altresi' comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed e' esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarita' contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonche' la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente. 5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonche' la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'art. 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attivita' qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'art. 257-quater.».
Art. 6
Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate
1.Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 138, comma 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2.Il riconoscimento della nomina a guardia giurata e' subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
((
2-bis.Per le finalita' di cui all'articolo 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'interno.
))
Art. 7
Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali
1.Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l'Ente nazionale di unificazione.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 260-quater del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 260-quater.- 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 della legge. Essa e' presieduta da un prefetto ed e' composta: a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente; b) da un questore; c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri; d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; f) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; g) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due; h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione. 2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. 4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni. 5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente titolo e puo' essere consultata, a richiesta delle amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attivita' di cui agli articoli 133 e 134 della legge. 6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1.Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualita' dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
2.Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera j), la fase transitoria e' fissata in trentasei mesi.
3.In caso di richiesta di estensione di licenza ((gli istituti debbono dimostrare la conformita' alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari)).
4.Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di piu' autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ((rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica)), debbono unificare le attivita' in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale.
5.Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 21, foglio n. 72
Allegato A
ALLEGATO A REQUISITI MINIMI DI QUALITA' DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA (art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS) A - Requisiti organizzativi minimi delle imprese 1. Iscrizione nel registro delle imprese Essere iscritti nel registro delle imprese commerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni. 2. Requisiti soggettivi (per l'impresa, per il titolare di licenza, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori, per ciascuno dei direttori tecnici): 2.1 quelli indicati dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TULPS; 2.2 il titolare di licenza non puo' rivestire la qualifica di guardia giurata; 2.3 il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della societa' e di gestione autonoma dell'istituto. 3. Condotta imprenditoriale e commerciale (per l'impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori): 3.1 non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una societa' che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione controllata; 3.2 avere la capacita' di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006; 3.3 dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarita' contributiva, nonche' l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello. Tale ultimo obbligo puo' essere assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale. 3.3 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione; 3.4 non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 3.5 essere in regola con gli adempimenti tributari ((come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria)), salvo quanto previsto al punto 6.3. 4. Struttura organizzativa 4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all'attivita' che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno: 4.1.1 una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, nr.46, e del D.M. 22 gennaio 2008, nr.37, per le attivita' e gli adempimenti di cui all'articolo 135 del TULPS ((e un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2 verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico)); 4.1.2 * un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all'art. 2 classe A, svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 1 e 2; * una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia B, ((presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi)), per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.1, 2; * una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E tipologia C, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 3; * una centrale operativa a norma ((EN 50518 «Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 «Procedure e requisiti per il funzionamento»)) e successivi aggiornamenti ed eventuali successive modifiche o integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 4; * un'ulteriore centrale a norma ((EN 50518 «Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 «Procedure e requisiti per il funzionamento»)) ed eventuali successive modifiche o integrazioni, o ulteriori una o piu' centrali di cui all'Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.5. 4.1.3 una ((organizzazione della)) struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualita' di cui all'Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore e l'ambito dimensionale e territoriale. 4.1.4 una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, che assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da parte del titolare della licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari anche un addetto al coordinamento e controllo che puo' coincidere con l'operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di particolare complessita' gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovra' fungere da coordinatore. 4.1.5 la disponibilita' di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi; 4.1.6 l'assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui all'art. 138, comma 2, T.U.L.P.S, e dall'Allegato D del presente Regolamento; 4.1.7 l'istituto che opera in ambito territoriale esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 ) dovra' garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione). Alternativamente l'istituto potra' attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi. 4.1.8 per ogni area di operativita' dell'istituto distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l'istituto dovra' avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree; 4.1.9 in ogni area di operativita' l'istituto dovra' dimostrare di possedere una dotazione di automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati; 4.1.10 per specifiche e motivate esigenze, connesse ad esempio alla conformazione del territorio, all'eccezionalita' del servizio, alla particolare ubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi; 4.2 essere in possesso della certificazione ((di conformita' alla norma)) UNI 10891:2000 "Servizi - istituti di vigilanza privata - Requisiti" e successivi aggiornamenti ((rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato)). 5. Disponibilita' delle dotazioni logistiche e tecnologiche: 5.1 disponibilita' di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attivita' richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio; 5.2 disponibilita' delle attrezzature di sala operativa di cui ai precedenti punti 4.1.2; 5.3 disponibilita' di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva ogni dieci. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando e' previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate nell'Allegato D del presente Regolamento; 5.4 disponibilita' di mezzi di protezione individuale, commisurati al numero delle guardie particolari dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e relative norme armonizzate o comunque alle normative UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili; 5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia all'istituto, proprieta' o disponibilita' esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbligatoria. 6. Capacita' economico-finanziaria 6.1 ((aver prestato la cauzione, di cui all'articolo 137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del presente Regolamento)); 6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilita' Civile Contrattuale e Responsabilita' Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nella tabella F1; 6.3 avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilita' finanziare occorrenti, ((...)), per far fronte agli stessi. Il possesso dei requisiti sopra indicati e' accertato dalla certificazione di qualita' rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, puo' essere dimostrato in ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative, ferma restando la facolta' del Prefetto di disporre mirati accertamenti. Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalita' di verifica previste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni in vigore. 7. Definizione delle tariffe: 7.1 essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri di: 7.1.1 coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto; 7.1.2 piena copertura dei costi indicati dall'articolo 257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione del ((Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro)) e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale.
Allegato B
ALLEGATO B REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DEL TITOLARE DELLA LICENZA, DELL'INSTITORE, DEL DIRETTORE TECNICO 1. Il titolare della licenza, l'institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: * diploma di ((istruzione secondaria di secondo grado)); * aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non piu' di quattro anni; * ((ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata)); * per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI 10459:1995 "Funzioni e profilo del professionista della security ((e successive modifiche e aggiornamenti.)) aziendale". 2. Il diploma di scuola media superiore non e' richiesto ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza da almeno cinque anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o institore e' richiesta un'esperienza di almeno diciotto mesi nella funzione.
Allegato C
ALLEGATO C CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO E TECNICO-OPERATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA 1. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo e' predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed e' presentato al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante. 2. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve illustrare dettagliatamente: * l'ambito territoriale in cui si intende operare; * il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, le eventuali sedi secondarie e la centrale operativa dell'istituto; * le tecnologie che intende impiegare; * la natura dei servizi che l'istituto intende svolgere; * il numero delle guardie che si ritiene di dover impiegare; * la disponibilita' economica-finanziaria per la realizzazione del progetto; * i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza; il tutto secondo le indicazioni contenute per ciascuna voce negli Allegati A, B ed E del presente Regolamento. 3. Nella predisposizione del progetto dovra' inoltre tenersi conto: * della coerenza dei servizi; * della sicurezza delle guardie giurate; * delle prescrizioni di sicurezza pubblica, secondo le direttive tecniche impartite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; * della raggiungibilita' operativa delle guardie giurate ed a tal fine si richiede, obbligatoriamente per i servizi di classe A e B, di cui all'art.2, comma 2, lett. a), una sede operativa principale dove si chiede la licenza ed un punto operativo per ogni area funzionale (operativita') distante oltre 100 km, in linea d'aria, dalla sede principale o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni come indicato nell'Allegato E, per il supporto logistico e la sicurezza operativa del personale impiegato in servizio.
Allegato D
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)