DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270

Type DPR
Publication 2010-12-15
Ultimo aggiornamento 2011-02-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 2

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1.Gli articoli 117, 118, 119 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati; le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

2.In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, cosi' come rideterminati in riduzione dall'articolo 1, sono ridistribuiti con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, nell'ambito del Segretariato generale della difesa e delle direzioni generali, nonche', per le competenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in materia di sanita' militare, nell'ambito delle strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 269

Note all'art. 2: - Gli articoli 117, 118, 119 e 121, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, abrogati dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'art. 2, recavano, rispettivamente: «Direzione generale degli armamenti terrestri», «Direzione generale degli armamenti navali», «Direzione generale degli armamenti aeronautici», «Direzione generale della sanita' militare». - Per il testo dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si vedano le note all'art. 1.

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