DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270
Art. 2
Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
1.Gli articoli 117, 118, 119 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati; le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
2.In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, cosi' come rideterminati in riduzione dall'articolo 1, sono ridistribuiti con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, nell'ambito del Segretariato generale della difesa e delle direzioni generali, nonche', per le competenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in materia di sanita' militare, nell'ambito delle strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 269
Note all'art. 2: - Gli articoli 117, 118, 119 e 121, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, abrogati dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'art. 2, recavano, rispettivamente: «Direzione generale degli armamenti terrestri», «Direzione generale degli armamenti navali», «Direzione generale degli armamenti aeronautici», «Direzione generale della sanita' militare». - Per il testo dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si vedano le note all'art. 1.
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