DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20

Type Decreto
Publication 2011-01-24
Ultimo aggiornamento 2011-03-14
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera q), del predetto decreto, che prevede l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata;

Visto il successivo comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo medesimo il quale prevede che le norme tecniche di cui al comma 2 del medesimo articolo sono adottate con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della attivita' produttive, della salute e dell'interno, con decreto del 2 maggio 2006 ha adottato la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui debbono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, alla ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori;

Considerato altresi' che il decreto non e' stato adottato in conformita' con quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nonostante quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale, non e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Ravvisata la necessita' di adottare le norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalita' previste dalla legge di autorizzazione anche al fine di fornire certezze comportamentali agli operatori del settore nonche' alle autorita' deputate al controllo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 700/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL/6.1.6/2009/7/2153 del 25 marzo 2010;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' effettuata con le modalita' riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro della salute Fazio Il Ministro dell'interno Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

territorio, registro n. 1, foglio n. 235

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. - Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 195, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.: «2. Sono inoltre di competenza dello Stato: a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art. 178, comma 5; b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli; c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi; d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita' produttive; e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attivita' che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani; f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; g) la determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso articolo; h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'art. 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti; i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica; l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera a); n) l'aggiornamento degli Allegali alla parte quarta del presente decreto; o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata; r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono nativita' di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina; s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorita' competenti, anche in conformita' a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni; u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211; v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta del presente decreto. 3. (Omissis). 4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.». - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Allegato 1

ALLEGATO 1 Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo. Premessa (a) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere preventivamente testate dalle Universita' e dagli istituti specializzati. (b) Nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi carichi, presenta una densita' di circa 1,27 kg/dmc, (c) Nel caso di elementi in cui l'elettrolito si presenta in forma gelatinosa (Batterie al gel]), il quantitativo di prodotto occorrente per la neutralizzazione dell'unita' di volume rimane inalterato in quanto, a parita' di capacita', gli elementi contengono la stessa quantita' di sostanza elettrolitica, liquida o gelatinosa, con identica percentuale di acido solforico. (d) Il prodotto testato deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e tassativamente sostituito alla scadenza del termine di validita' della sua piena efficacia, termine che deve essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore 1) TIPOLOGIA DI UTILIZZO 1.1. BATTERIE STAZIONARIE 1.1.1. ELEMENTI FISSI In tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al Piombo acido (Sala batterie) deve essere tenuta a disposizione una quantita' di sostanza assorbente e neutralizzante (testata e certificata dagli Enti e/a istituti specificamente preposti Ispel, Laboratori universitari, ecc.) sufficiente ad estinguere completamente tutto l'elettrolito contenuto in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata. Il quantitativo di soluzione acida contenuto nell'elemento, espresso in litri, dovra' essere attestato da una dichiarazione del fabbricante. A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella che evidenzia il volume dl soluzione acida corrispondente alle varie capacita' e ricavata dalla media del valori comunicati dai fabbricanti di accumulatori.

Capacita' della batteria (Amperora ) Soluzione acida contenuta in 2 elementi (litri)

Fino a 200 10

Fino a 500 25

Fino a 1000 40

Fino a 1500 50

Fino a 2500 90

Fino a 4000 140

Fino a 6.500 180

Fino a 8000 220

Fino a 10000 260

Fino a 12000 300

1.1.2. BATTERIE PORTATILI In tutti i locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla manutenzione e piu' in generale alla movimentazione di contenitori portatili di elementi al piombo acido deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione una quantita' di sostanza assorbente e neutralizzante certificata, necessaria ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta nella "batteria portatile" ogni trenta batterie in dotazione all'impianto. Detto contenuto deve essere riferito alla batteria di maggior capacita' e deve essere attestato dalla dichiarazione del fabbricante. Per quanto si riferisce alla sostituzione degli accumulatori installati a bordo delle carrozze ferroviarie, si rende necessaria una congrua disponibilita' di sostanza neutralizzante ed assorbente in tutte le stazioni ferroviarie dove si effettuano movimentazioni di elementi portatili dal deposito alle banchine di transito dei treni, a salvaguardia dell'incolumita' degli addetti e della sicurezza dei viaggiatori. L'elemento portatile di tipo standard adottato nelle stazioni della rete ferroviaria italiana ha un contenuto di soluzione acida pari a circa 10 litri. 1.2. BATTERIE A TRAZIONE Sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trasportatori a pianale con operatore e bordo o operanti su banda magnetica, trattori, bus, auto, ecc). 1.2.1 STAZIONI DI RICARICA In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantita' di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione: PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie) del 50% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido. IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie) del 100% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido. GRANDI IMPIANTI (oltre 20 batterie) del 200% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido. In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo paranchi, carri o rulli, carrelli elevatori ecc.) i quantitativi suddetti devono intendersi raddoppiati. E' fatto altresi' obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nll'impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in litri. A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che riporta il volume di soluzione acida corrispondente alle diverse capacita' e ricavata dalla media dei valori aritmetici comunicati dai fabbricanti. N.RO ELEMENTI/TENSIONE DI ESERCIZIO ----------------------------------------------------- Contenuto elettrolito in litri ----------------------------------------------------- 1 6 12 18 24 36 40 Capacita' ELEM. ELEM. ELEM. ELEM. ELEM. ELEM. ELEM. dell'elemento 2V 12V 24V 36V 48V 72V 80V ----------------------------------------------------- Fino a 200 Ah 2 12 24 36 48 72 80 ----------------------------------------------------- Fino a 450 Ah 4,5 27 54 81 108 162 180 ----------------------------------------------------- Fino a 700 Ah 7 42 84 126 168 252 280 ----------------------------------------------------- Fino a 1000 Ah 9 54 108 162 216 324 360 ----------------------------------------------------- oltre 1000 Ah 12 72 144 216 288 432 480 ----------------------------------------------------- 1.2.2 BATTERIE CIRCOLANTI ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE La Circolazione di mezzi a trazione elettrica utilizzati per il trasporto di cose o persone e per il sollevamento di carichi all'interno di aree portuali, aeroportuali, stabilimenti industriali, grandi magazzini, ecc, comporta necessariamente un rischio di sversamento dell'elettrolito contenuto nelle batterie, sia per la corrosione del cassone contenente gli elementi ma anche per il possibile ribaltamento del mezzo alimentato. In tali evenienze e' considerata sufficiente la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante stabilita per le postazioni di ricarica delle batterie, sempreche' le distanze dalle suddette postazioni non siano talmente elevate o non facilmente percorribili in tempi brevi da consigliare un'adeguata scorta supplementare anche nelle zone nevralgiche maggiormente decentrate. 1.2.3 BATTERIE CIRCOLANTI SU SUOLO PUBBLICO E' considerata regola di prudente prevenzione e sicurezza la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante a bordo dei veicoli per il trasporto pubblico a trazione elettrica impiegati nelle citta' e nei Comuni. E' altresi' consigliato prevedere, per ragioni di sicurezza, una congrua disponibilita' di tale prodotto estinguente sui mezzi di soccorso deputati ad intervenire in caso di incidenti in cui siano coinvolti tali veicoli (Vigili del fuoco, carri di soccorso, Polizia Municipale, ecc.). 1.3 BATTERIE DI AVVIAMENTO Considerati il diverso numero delle batterie movimentate e le diverse tipologie di movimentazione e manipolazione richieste per lo svolgimento di ciascuna attivita', la sostanza assorbente e neutralizzata certificata, che deve essere obbligatoriamente tenuta disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti, deve corrispondere alla quantita' necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attivita': 1.3.1 DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO 200 litri (Agenzie di rappresentanza in genere) 1.3.2 DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 100 litri (Ricambisti, concessionarie auto e moto) 1.3.3 ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE 25 litri A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che evidenzia il contenuto di elettrolito corrispondente alle diverse capacita' delle batterie. ------------------------------------------------------ CAPACITA' DELLA BATTERIA CONTENUTO SOLUZIONE ACIDA ------------------------------------------------------ Autovetture fino a 60 Ah 8 litri ------------------------------------------------------ Autovetture fino a 100 Ah 10 litri ------------------------------------------------------ Autocarri fino a 160 Ah 20 litri ------------------------------------------------------ Autocarri fino a 220 Ah 25 litri ------------------------------------------------------ Autocarri fino a 320 Ah 35 litri ------------------------------------------------------ 2) FABBRICHE DI ACCUMULATORI Poiche' nelle fabbriche di elementi al piombo i rischi di sversamenti accidentali sono correlati ad alcune fasi del processo di produzione industriale, alle metodologie della carica di formazioni ed ai criteri di movimentazione e stoccaggio sia della soluzione acida che degli elementi carichi, il criterio di sicurezza da adottare deve essere correlato ai quantitativi di elettrolito complessivamente movimentati all'intero ciclo giornaliero di produzione. 3) CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E PER I RIFIUTI PIOMBOSI Nei centri di raccolta dislocati su tutto il territorio nazionale, al fine della completa ed immediata neutralizzazione degli eventuali sversamenti accidentali che si possono verificare durante il trasferimento delle batterie esauste dagli automezzi adibiti alla raccolta fino all'interno dei macchinari di recupero, il quantitativo di sostanza estinguente da tenere a disposizione deve corrispondere a quello occorrente per neutralizzare il cinque per cento del volume complessivo di soluzione acida mediamente movimentato nell'arco della giornata lavorativa. E' opportuna una certa disponibilita' di sostanza estinguente a bordo di tutti gli automezzi autorizzati ad effettuare il recupero delle batterie esaurite presso le sedi dei diversi utilizzatori. 4) TRASPORTO BATTERIE Tutti gli automezzi adibiti al trasporto delle batterie al piombo riempite con elettrolito o di recipienti contenenti acido solforico alle diverse concentrazioni devono essere dotati di congrue quantita' di sostanza assorbente e neutralizzante per l'emergenza originata da eventuali sinistri sul percorso stradale o sversamenti accidentali durante le operazioni di carico e scarico. Il quantitativo prescritto di sostanza estinguente da tenere a bordo di tali automezzi non deve essere inferiore a quello occorrente per neutralizzare il dieci per cento della soluzione acida trasportata. Viene peraltro fissato un quantitativo massimo di sostanza prescritta, corrispondente alla neutralizzazione di 50 litri di elettrolito. I mezzi deputati ad intervenire in caso di incidenti debbono parimenti essere provvisti di una dotazione necessaria a neutralizzare almeno 50 litri di elettrolito.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)