LEGGE 24 marzo 2011, n. 42
PROTOCOLLO D'INTESA alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che (a) Per quanto concerne la lettera (d) del paragrafo 1 dell'articolo 3, il termine "persona" comprende, nel caso del Canada, le societa' di persone (partnerships), le "successioni" (estates) e i trust. (b) Con riferimento all'articolo 4, l'espressione "residente di uno Stato contraente" comprende anche il Governo di detto Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale oppure un ente o organismo di tale Governo, suddivisione o ente. (c) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 4, la soluzione di compromesso adottata rispecchia il desiderio comune dei due Stati contraenti di evitare l'evasione fiscale. (d) Per quanto concerne gli articoli 5 e 8, i battelli-traghetto, le navi-traghetto d'alto mare e le altre navi adibite essenzialmente al trasporto dei passeggeri o di merci esclusivamente tra localita' situate in uno Stato contraente, se gestiti in tale modo, non devono considerarsi esercitati in traffico internazionale; resta inteso, altresi', che il luogo o i luoghi di attracco situati in uno Stato contraente e regolarmente utilizzati da parte di tali battelli o navi gestiti come sopra, costituiscono in detto Stato una stabile organizzazione dell'impresa esercente tali battelli o navi. (e) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attivita', utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformita' dei principi enunciati all'articolo 7; (f) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese deducibili direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione; (g) Ai fini dell'articolo 8, (a) il termine "utili" comprende (i) gli introiti e le entrate lorde ricavati direttamente dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale; e (ii) gli interessi sulle somme provenienti direttamente dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale qualora tali interessi siano occasionali e secondari rispetto all'esercizio; e (b) l'espressione "esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale" da parte di un'impresa, comprende (i) il noleggio o affitto di navi o aeromobili, (ii) il noleggio di container e relativo equipaggiamento e (iii) l'alienazione di navi, aeromobili, container e relativo equipaggiamento da parte di detta impresa qualora detto noleggio, affitto o alienazione sia occasionale e secondaria rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale da parte di detta impresa. (h) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 si applicano anche agli utili derivanti dall'alienazione di beni ivi menzionati. (i) Per quanto concerne l'articolo 13, l'inclusione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4 di tale articolo deriva dall'esistenza di considerevoli possibilita' di abusi in materia di investimenti immobiliari in uno Stato contraente da parte di non residenti e tiene conto della circostanza che uno degli Stati contraenti ha constatato la reale esistenza di casi di evasione fiscale in questo settore. (j) Ai fini del lettera (b) del paragrafo 3 dell'articolo 18, l'espressione "sicurezza sociale" designa: (a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act of Canada; e (b) per quanto concerne l'Italia, i pagamenti ricevuti da fondi per i quali non sono stati versati contributi da parte del percipiente e, in particolare, a quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi italiane sulla sicurezza sociale e certificata dall'autorita' competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi. (k) La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, ne' alle persone che sono membri di una missione diplomatica, consolare o permanente di uno Stato terzo o di un gruppo di Stati, quando si trovano nel territorio di uno Stato contraente e non sono sottoposti nell'uno e nell'altro Stato contraente ai medesimi obblighi dei residenti di detti Stati in materia di imposte sul reddito complessivo. (l) Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso che limiti in qualche modo le agevolazioni fiscali che sono o saranno accordate dalla legislazione interna di uno Stato contraente o da qualsiasi accordo concluso da uno Stato contraente. (m) Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso che pregiudichi l'applicazione da parte di uno Stato contraente di un'imposta sulle somme comprese nel reddito di un residente di detto Stato relativamente a una societa' di persone, trust o una societa' estera affiliata, nella quale detto residente ha una partecipazione. (n) La Convenzione non si applica ad alcuna societa', trust o societa' di persone che e' residente di uno Stato contraente ed e' posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, in qualita' di beneficiario effettivo da una o piu' persone che non sono residenti di tale Stato, se l'ammontare dell'imposta applicata da detto Stato sul reddito della societa', trust o societa' di persone e' considerevolmente inferiore dell'ammontare che sarebbe applicato da parte di detto Stato se tutte le azioni del capitale azionario della societa' o tutte le partecipazioni nel trust o nella societa' di persone, rispettivamente, fossero possedute in qualita' di beneficiario effettivo da uno o piu' persone fisiche residenti di detto Stato. (o) Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo XXII (Consultazione) dell'Accordo generale sul commercio dei servizi, gli Stati contraenti convengono che, fatto salvo il suddetto paragrafo, se sorge tra di loro una controversia concernente il fatto che un provvedimento ricada nel campo di applicazione della Convenzione, e' possibile adire al Consiglio per il commercio dei servizi, ai sensi di detto paragrafo, solamente con il consenso di entrambi gli Stati contraenti. Eventuali dubbi inerenti all'interpretazione di questo paragrafo verranno risolti in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione oppure, qualora non si pervenga ad un accordo mediante tale procedura, ai sensi di qualsiasi altra procedura concordata da entrambi gli Stati contraenti. (p) Ai fini della presente Convenzione, quando una persona fisica che versa contributi in un fondo pensionistico costituito e riconosciuto ai sensi della legislazione di uno Stato contraente esercita una professione indipendente nell'altro Stato contraente: (a) i contributi versati da o per conto di una persona fisica nel fondo durante il periodo in cui la persona fisica rende tali servizi nell'altro Stato sono deducibili nel calcolare il reddito imponibile della persona fisica in detto Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 60 mesi. I sussidi maturati nell'ambito del fondo o i pagamenti versati nel fondo da o per conto del datore di lavoro della persona fisica nel corso di quel periodo non dovranno essere considerati come facenti parte del reddito imponibile del lavoratore dipendente e dovranno essere ammessi in deduzione nel calcolare gli utili del datore di lavoro della persona fisica in detto altro Stato. (b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se: (i) i contributi erano stati versati da o per conto della persona fisica nel fondo (o in un altro fondo analogo da cui detto fondo e' stato sostituito) prima che la persona fisica soggiornasse nell'altro Stato; e (ii) l'autorita' competente dell'altro Stato conviene che il fondo pensionistico corrisponde in linea generale ad un fondo pensionistico riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato. I sussidi concessi ai sensi del presente paragrafo non devono superare i sussidi che sarebbero stati concessi dall'altro Stato ai propri residenti per i contributi, o i sussidi diversamente maturati nell'ambito di un fondo pensionistico riconosciuto ai fini fiscali in detto Stato. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA: DEL CANADA: Parte di provvedimento in formato grafico
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