DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare l'allegato B;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonchè l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, con il quale è stata recepita la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, recante l'istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili per autotrazione;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante attuazione della direttiva 2003/30/CE, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, ed in particolare il titolo III della parte quinta, con il quale è recepita la direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo e di alcuni combustibili liquidi, modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
1.L'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna: a) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione; b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili di cui alla lettera a). 2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.».
3.L'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Benzina). - 1. È vietata la commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I. 2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione assicurano la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di etanolo del 5 per cento e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I, senza l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari e degli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di cui all'articolo 8, comma 5, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che commercializzano la benzina prevista dal presente comma, presenti nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le eventuali proroghe previste dal presente articolo, da adottare almeno sei mesi prima del termine da prorogare, sono concesse sulla base di un'istruttoria che considera la compatibilità dei veicoli del parco circolante con la benzina di cui al comma 3 ed il processo di perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE. Tale istruttoria è condotta dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle stime sulla consistenza del parco circolante dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3, risultanti dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del comma 4. 3. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione, diversi da quelli previsti dal comma 2, in cui si commercializza benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle specifiche di cui all'Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10 per cento. Solo per veicoli compatibili». La benzina che è consegnata presso un impianto di distribuzione sulla base di contratti o con l'accompagnamento di documenti da cui risulti un tenore massimo di etanolo del 5 per cento, non può essere commercializzata con l'etichetta prevista dal presente comma.
4.Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista dal comma 3 deve essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 compatibili con l'utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011 incompatibili con l'utilizzo di tale benzina. Tale elenco deve essere conforme all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve essere aggiornato entro trenta giorni da ciascun aggiornamento di quello ministeriale. Nel caso in cui sul sito del Ministero sia pubblicata l'indicazione che nessun veicolo ricade nell'elenco, tale indicazione deve essere accessibile agli utenti con dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura. Le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via informatica, la lista di tali veicoli che hanno messo in commercio o che intendono mettere in commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi modelli la trasmissione deve avvenire prima dell'avvio della messa in commercio. Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalità di invio in via informatica, nonchè gli specifici dati identificativi dei veicoli da trasmettere. Le società di produzione di veicoli stradali trasmettono altresì al Ministero le informazioni utili a stimare la consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3. A tale fine trasmettono, entro il 31 marzo 2015, le informazioni individuate in un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa consultazione delle società stesse, nel quale si disciplinano anche il formato e le modalità di trasmissione. Se entro il 1° gennaio 2015, non si è provveduto alla adozione del predetto decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono, entro il 1° febbraio 2015, una stima di tale consistenza. La trasmissione dei dati previsti dal presente articolo, da parte delle società di produzione di veicoli stradali, è facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio solo in altri Stati.
5.Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza benzina contenente additivi metallici, deve essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, con le parole «Contiene additivi metallici. Solo per i veicoli compatibili».
6.Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista dal comma 5 deve essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli compatibili con l'utilizzo di tale benzina. Per la procedura di formazione e di aggiornamento dell'elenco si applicano le disposizioni previste dal comma 4.
7.Sono tenuti agli obblighi di informazione agli utenti e di etichettatura previsti dal presente articolo i soggetti a cui compete, secondo il vigente ordinamento di settore, la scelta e la sistemazione di segnalazioni, etichette ed altri strumenti di informazione presso i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione.
10.Gli allegati I, II e V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono sostituiti dai corrispondenti allegati contenuti nell'allegato A al presente decreto.
11.L'allegato III del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è abrogato.
12.Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è aggiunto l'allegato V-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione stabilisce che La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta l'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.: «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità; 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata); 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione; 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione); 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonchè l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti; 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali; 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata); 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo; 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi; 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione); 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario; 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione); 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata); 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti; 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE. - La direttiva 2009/30/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140. - Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O. - Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2005, n. 160. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205 (Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. - Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
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