LEGGE 12 luglio 2011, n. 106
Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza: Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 124.
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70 All'articolo 1: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto puo' essere adottato»; al comma 3, alla lettera a): al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»; al numero 3), le parole: «dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006»; al comma 4, secondo periodo, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente: «abrogato». All'articolo 2: al comma 2, al terzo periodo, le parole: «dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento»; al comma 3, primo periodo, le parole: «all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; al comma 7: alla lettera a), le parole: «se, il numero complessivo dei dipendenti, e'» sono sostituite dalle seguenti: «se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e'» e le parole: «all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; alla lettera c), le parole: «sono state irrogate» sono sostituite dalle seguenti: «siano state irrogate»; dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, e' considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni»; al comma 9, terzo periodo, le parole: «ex lege n. 183/1987» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,». Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). - 1. In coerenza con la decisione assunta nel "Patto Europlus" del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' rifinanziato con fondi strutturali europei. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalita' per l'attuazione della presente clausola. 3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta e' reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. 5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo». All'articolo 3: i commi 1, 2 e 3 sono soppressi; al comma 4, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite dalla seguente: «turistici»; il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti e' effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio»; al comma 6: all'alinea, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite dalla seguente: «turistici»; alla lettera a), al primo periodo, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter» e, al secondo periodo, la parola: «altresi'» e' sostituita dalla seguente: «comunque»; alla lettera b), le parole da: «gli eventuali maggiori oneri» fino alla fine della lettera sono soppresse; alla lettera c): al secondo periodo, le parole: «, nonche' presentare richieste ed istanze, nonche' ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonche' ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti»; al terzo periodo, dopo le parole: «sono emanate» sono inserite le seguenti: «, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attivita' produttive e di comunicazione unica,» e le parole: «delle amministrazioni statali,» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali.»; al comma 8, lettera b), le parole: «delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita' turistico-ricreative, come definiti sulla base» sono sostituite dalle seguenti: «appositamente definiti nell'ambito»; nella rubrica, le parole: «Distretti turistico-alberghieri» sono sostituite dalle seguenti: «Distretti turistici». All'articolo 4: al comma 2: alla lettera b): al numero 1.1), dopo le parole: «o il socio unico» sono inserite le seguenti: «persona fisica»; al numero 1.2), le parole: «gli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «degli amministratori», le parole: «il direttore tecnico» dalle seguenti: «del direttore tecnico» e le parole: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza» dalle seguenti: «o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza»; il numero 1.4) e' soppresso; il numero 1.7) e' soppresso; al numero 1.9), la parola: «eliminate» e' sostituita dalla seguente: «soppresse»; al numero 2), la parola: «limitatamente» e' sostituita dalla seguente: «, limitatamente» e la parola: «affidamento» dalla seguente: «affidamento,»; al numero 4), capoverso 2: al secondo periodo, le parole: «le condanne quando il reato e' stato depenalizzato ovvero per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima» sono sostituite dalle seguenti: «le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione»; il terzo periodo e' soppresso; al sesto periodo, le parole: «con alcun soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto ad alcun soggetto»; alla lettera c): al numero 1), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»; dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: "attivita' di qualificazione" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando l'inderogabilita' dei minimi tariffari"»; dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11"»; la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"»; dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento"; e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "Alle procedure ristrette," sono inserite le seguenti: "per l'affidamento di lavori,"»; dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: "Nelle procedure ristrette relative a" sono inserite le seguenti: "servizi o forniture, ovvero a"»; dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: «i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) e' abrogata»; alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste»; al secondo periodo, le parole: «punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «punto quinto» e le parole: «di cui all'articolo 122, commi 3 e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,»; dopo la lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "quarantamila euro"»; alla lettera o): all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse; al capoverso comma 4, le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; alla lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, le parole: «da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,»; alla lettera r), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti: «2-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare"; 2-ter) al comma 5, il primo periodo e' soppresso»; alla lettera s): il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso»; dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilita'"»; il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato. 5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo' trovare applicazione anche con riguardo a piu' progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validita' della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera"»; alla lettera t): al numero 1) e' premesso il seguente: «01) al comma 5, primo periodo, le parole: "nei tempi previsti dall'articolo 166." sono sostituite dalle seguenti: "nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalita' previste dall'articolo 165, comma 4."»; al numero 2), le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10»; alla lettera u): al numero 1) sono premessi i seguenti: «01) nella rubrica, la parola: "definitivo" e' sostituita dalla seguente: "preliminare"; 02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 166" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 165"»; il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto preliminare" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare"»; il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare"»; il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno" e le parole: "ricezione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto preliminare"»; dopo il numero 3) e' inserito il seguente: «3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato" sono soppresse»; il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»; la lettera v) e' sostituita dalla seguente: «v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi" sono inserite le seguenti: "ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti"»; alla lettera bb), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»; la lettera cc) e' sostituita dalla seguente: «cc) all'articolo 189: 1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonche' quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie"; 2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: "di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti," sono sostituite dalle seguenti: "di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonche'"»; alla lettera dd), le parole: «un milione e cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» e le parole: «ultimo periodo» dalle seguenti: «secondo e terzo periodo»; alla lettera gg): al numero 1) e' premesso il seguente: «01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale"»; al numero 4), la parola: «composizione» e' sostituita dalla seguente: «commissione»; alla lettera ii): all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nella parte IV,» e la parola: «inserito» e' sostituita dalla seguente: «aggiunto»; al capoverso Art. 246-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «104» e' sostituita dalle seguenti: «n. 104» e le parole: «non superiore al triplo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quintuplo»; alla lettera ll): dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) al comma 15, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"»; al numero 3), capoverso 20-bis le parole: «all'articolo 122» sono sostituite dalla seguenti: «agli articoli 122»; alla lettera mm): al numero 1), le parole «le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per cento"» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all' 8 per cento"»; al numero 2), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori»; al numero 3), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori»; la lettera nn) e' sostituita dalla seguente: «nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori: 1) le parole: "responsabile della condotta dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto o responsabile di cantiere"; 2) prima delle parole: "Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori" e' inserita la seguente tabella: "Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.
Impresa
Codice fiscale
Categoria
Importo in cifre
Importo in lettere
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)