DECRETO 11 novembre 2011, n. 213

Type Decreto
Publication 2011-11-11
Ultimo aggiornamento 2012-06-26
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 225, 218 e 219 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992: «Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade; b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli; c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.». «Art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entita' del danno apportato, alla gravita' della violazione commessa, nonche' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi' valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e' notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per i fini di cui all'art. 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente puo' essere concesso una sola volta. 3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresi' il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. 4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione e' comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205. 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato concesso, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.». «Art. 219 (Revoca della patente di guida). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). - 1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1. 2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. 3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali veicoli. 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.». «Art. 219 (Revoca della patente di guida). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). - 1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1. 2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. 3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.».

Art. 3

Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata

1.Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.

2.Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione e' frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.

3.L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo e' conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso e' iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.

4.Il corso di formazione, la cui durata e' di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, puo' convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali e' rilasciato l'attestato di frequenza.

5.Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

6.Al fine di favorire le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.

7.Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8.Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.

9.Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4

Libretto delle lezioni di guida

1.Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale e' in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.

2.Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, e' vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, e' conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.

3.Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

Art. 5

Autorizzazione alla guida accompagnata

1.L'Ufficio della motorizzazione al quale e' stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, nonche' della designazione degli accompagnatori resa in conformita' all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.

2.Ai fini della validita' temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

3.L'autorizzazione alla guida accompagnata non e' rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.

4.L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualita' di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. E' fatta salva la possibilita' di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o piu' accompagnatori gia' designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.

5.Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilita' di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.

6.Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore puo' essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonche' del centro a cui e' stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.

7.Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.

8.Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata e' revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validita' ovvero sia revocata. In tal caso il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1.

9.Il rilascio dell'autorizzazione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 225 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note all'art. 2.

Art. 6

Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati

1.I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'eta' non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validita' e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purche' riconosciuta da non meno di cinque anni.

2.I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.

3.Un soggetto gia' designato non puo' piu' accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.

4.In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.

Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Art. 7

Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio della guida accompagnata

1.Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se' la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonche' la patente di cui e' titolare.

2.Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con se' l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonche' la patente di cui e' titolare.

3.La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con se' la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con se' altresi' il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.

4.Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 180 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Contrassegno

1.Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno e' applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.

2.In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Art. 9

Disposizioni finali

1.Qualora un candidato gia' titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore eta', le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

Note all'art. 9: - Per il testo degli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Art. 10

Entrata in vigore

1.Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il Ministro: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 15, foglio n. 354

Allegato 1

Allegato 1 ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA (Art. 115, comma 1-bis, Codice della strada) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 (resa ai fini dell'art. 1, comma 2, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Allegato 3 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ufficio della motorizzazione di RICEVUTA DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA (Art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Allegato 4 PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA (Art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Allegato 5 LIBRETTO DELLE LEZIONI DI GUIDA (Art. 3, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Allegato 6 ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI GUIDA ACCOMPAGNATA (Art. 3, comma 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

Allegato 7 DESIGNAZIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI PER LA GUIDA ACCOMPAGNATA (Art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

Allegato 8 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ufficio Motorizzazione civile di AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA Ai sensi dell’art. 115, comma 1 bis del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 9

Allegato 9 CONTRASSEGNO POSTERIORE (art. 8, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) Parte di provvedimento in formato grafico CONTRASSEGNO ANTERIORE (art. 8, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) ((Parte di provvedimento in formato grafico))

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