LEGGE 26 maggio 1911, n. 472
Art. 1
Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, quando conservino l'attitudine ad alcuno dei servizi indicati nell'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 2ª, gli ufficiali di tutti i corpi militari della R. marina che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le vigenti leggi sulla giubilazione.
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