LEGGE 6 luglio 1911, n. 684
Art. 1
La ferma dei militari arruolati nell'arma dei reali carabinieri è di tre anni. Compiuta la ferma triennale, i militari suddetti possono aspirare alle rafferme stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506. Il premio annuo della terza rafferma triennale è per l'arma dei carabinieri reali elevato da L. 300 a L. 400.
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