LEGGE 6 luglio 1911, n. 684

Type Legge
Publication 1911-07-06
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

La ferma dei militari arruolati nell'arma dei reali carabinieri è di tre anni. Compiuta la ferma triennale, i militari suddetti possono aspirare alle rafferme stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506. Il premio annuo della terza rafferma triennale è per l'arma dei carabinieri reali elevato da L. 300 a L. 400.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)