DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 224
5.Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri oggettivi di qualita' relativamente a lavori originali, comunicazioni a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attivita' collegabili purche' attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, brevetti ed invenzioni.
6.La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente, e comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i titoli valutabili per ciascuna delle predette categorie fissandone il relativo punteggio. In ogni caso sono valutati soltanto i titoli posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.
7.Ferma restando l'eventuale diversa valutazione in ordine alla specificita' delle aree professionali in relazione alle quali la procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una influenza determinante rispetto alle altre due.
8.Nelle selezioni per titoli ed esami non puo' essere assegnato ai titoli un punteggio superiore a dieci trentesimi del punteggio complessivo.
9.In tutti i casi in cui la commissione esaminatrice non valuti un titolo devono essere specificate le ragioni della mancata valutazione.
Art. 10
Accertamento della regolarita' degli atti e designazione dei vincitori
1.La commissione esaminatrice, esaurita l'attivita' di valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento.
2.L'ufficio preposto al reclutamento del personale, valutate le eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all'atto della presentazione della domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla al direttore affinche' quest'ultimo possa procedere all'approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
3.Il provvedimento di proclamazione dei vincitori e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione della graduatoria, ovvero con le modalita' stabilite dal bando o dall'avviso di selezione.
4.La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle disposizioni legislative in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e puo' essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso era stato bandito.
Art. 11
Tutela dei dati personali
1.Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento, nonche' i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento sono raccolti e custoditi presso l'archivio del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza dell'Agenzia.
2.Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il responsabile del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza.
Titolo III PERSONALE DIRIGENTE
Art. 12
Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni
1.L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.Al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' il personale di cui all'articolo 17 inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, munito di diploma di laurea o laurea specialistica, che abbia compiuto almeno cinque anni complessivi di servizio presso l'Agenzia compreso il periodo di utilizzazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di laurea sulla base della tabella di equiparazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3.La procedura concorsuale si svolge secondo le modalita' indicate all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Qualora la procedura preveda anche la valutazione di titoli, questa viene effettuata ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.
4.Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato al personale dipendente dell'Agenzia appartenente da almeno quindici anni alla qualifica per la quale e' previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purche' in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservata al personale dell'Agenzia comunque appartenente alla qualifica per la quale e' previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purche' in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa l'anzianita' di servizio di almeno cinque anni di cui al comma 2.
5.I vincitori del concorso sono assunti dall'Agenzia e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, ove non abbiano gia' maturato un'esperienza dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto all'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6.I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi da 1 a 5 sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi.
7.La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo e' stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalita' posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale applicabili al personale dell'Agenzia.
Note all'art. 12: Per il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 162 del 2007: «8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia e' assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di duecentocinque unita' di personale: a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli del Ministero dei trasporti, in regime di comando; b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente di provenienza fino all'attuazione dell'articolo 26, con personale tecnico, avente riconosciute capacita' e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato, con procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A., dall'Agenzia.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004: «Art. 5.(Modalita' di svolgimento delle selezioni). - 1. Il concorso pubblico per esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione puo' prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto. 2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto pratico, e' diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso. 3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato, nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando. Nel corso della prova orale e' accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 4. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 5. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.».
Art. 13
Incarichi di funzioni dirigenziali
1.Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2.Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facolta' di rinnovo.
3.Gli incarichi di funzioni dirigenziali degli uffici sono conferiti dal direttore, sentito il dirigente di vertice del settore interessato.
4.Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica quanto previsto all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5.Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
6.Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed a tempo determinato anche ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La durata di detti incarichi e' stabilita dal decreto legislativo medesimo.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 19 e 21 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998) - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi." «Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale). (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998) - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco../AppData/Local/Temp/Impostazioni locali/Temporary Internet Files/Content.IE5/WDX3P24X/DLGS165-01.htm - 65.».
Titolo IV SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
Art. 14
Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno
1.Per il reclutamento del personale si provvede nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo' avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 36, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2.Le regole delle procedure di selezione di cui al comma 1 sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
Titolo V GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
Art. 15
Formazione
2.L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti e della progressione di carriera.
Art. 16
Tutela legale e copertura assicurativa
1.L'Agenzia garantisce la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti, sempre che tali fatti non siano imputabili a dolo o colpa grave.
2.La garanzia di cui al comma 1 e' sospesa nel caso di dolo o colpa grave del dipendente accertato con sentenza ancorche' non passata in giudicato.
3.L'Agenzia garantisce con apposita polizza assicurativa i propri dipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto dell'Agenzia siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali e al rischio di responsabilita' civile in generale, con esclusione di fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.
4.L'Agenzia garantisce le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stesso.
5.L'Agenzia stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto. Detta polizza e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e ai beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17
Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre societa' ed enti
1.Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico dell'Agenzia, il personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), del citato decreto legislativo, a domanda, puo' essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 1 e' inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3.Al personale che accede al ruolo dell'Agenzia secondo la procedura di cui al presente articolo e' riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia. A tale personale e' garantito comunque, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile.
4.Al personale di cui al presente articolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile ed anche tramite specifici accordi, la facolta' di mantenere dette iscrizioni e le relative prestazioni.
5.Il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982, maturato dai singoli lavoratori presso le societa' del Gruppo F.S. s.p.a., comprensivo delle rivalutazioni di legge, alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, e' trasferito, su richiesta dell'interessato, alla predetta Agenzia e si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. Le quote eventualmente accantonate presso il Fondo di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permangono presso il predetto Fondo.
6.Per effetto del trasferimento delle somme di cui al comma 5, il Gruppo F.S. s.p.a. e' liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni.
7.A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 162 del 2007: «Art. 26.(Risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria). - 1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si provvede nei limiti delle seguenti risorse: a) istituzione di un apposito fondo che viene alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto trasferimento da parte dello Stato e destinate all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A. Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro; b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia. Tali entrate sono direttamente riscosse dall'Agenzia con destinazione all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni istituzionali; c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.». - Si riporta il testo dell'articolo 2120 del Codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982: «Art. 2120. (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: «755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.».
Art. 18
Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1.Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in numero non superiore a dodici unita', il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a domanda puo' essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa.
2.La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale non dirigente interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3.Per il personale dirigente proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con incarico a tempo determinato presso l'Agenzia, collocato in aspettativa senza assegni secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, la domanda di trasferimento presso l'Agenzia deve essere presentata dal dirigente interessato entro sessanta giorni prima della scadenza dell'incarico.
4.Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui ai commi 1, 2 e 3 e' inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
5.Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia e' riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 12, del citato decreto legislativo n. 162 del 2007: «12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata del presente decreto legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della normativa vigente in materia; tale personale puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in aspettativa senza assegni.».
Art. 19
Trattamento giuridico ed economico
1.Al personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia si applica, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione collettiva, il trattamento giuridico ed economico individuato dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
Art. 20
Ulteriori disposizioni
1.In considerazione di quanto disposto all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'Agenzia si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),. pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.».
Art. 21
Disposizioni finali
1.Fermi restando i vincoli previsti per le nuove assunzioni dall'articolo 20, all'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le diposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 22
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 16, foglio n. 74
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