DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232

Type DPR
Publication 2011-12-15
Ultimo aggiornamento 2017-12-29
State In force
Source Normattiva
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Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente

1.I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono optare per il regime di cui all'articolo 3.

2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione puo' essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui e' maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell'articolo 2. A coloro che hanno esercitato l'opzione e' attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e' attribuita ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai quali e' attribuita la classe 0 ai sensi dell'articolo 2, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.

3.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all'esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione e' esercitata entro il termine di tre mesi dalla data dell'inquadramento nella classe triennale spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5. Per i professori ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i professori associati inquadrati nella classe 0, ai sensi dell'articolo 2, l'effetto dell'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al periodo precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e quarto periodo del presente articolo.

4.Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai professori di cui all'articolo 2, comma 6.

Note all'art. 4: Per il testo dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto legge n. 78 del 2010, si veda nelle note all'articolo 2. Per il testo dell'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle note all'articolo 2.

Art. 5

Norma finale

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi delI'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Profumo, Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.Salute e Min.

Lavoro, registro n. 1, foglio n. 381

Note all'art. 5: Per il testo dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto legge n. 78 del 2010, si veda nelle note all'articolo 2. Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "Art. 24.Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. 2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. 3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. 5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello. 6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 . A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.".

Allegato 1

Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico

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