LEGGE 1 febbraio 2012, n. 7

Type Legge
Publication 2012-02-01
Ultimo aggiornamento 2012-02-16
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 25 Relazioni con altri accordi 1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra la Georgia e gli Stati membri. E' tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini. 2. Le parti si consultano nell'ambito del comitato misto, su richiesta di una delle due, sull'opportunita' di una adesione della Georgia all'accordo ECAA. 3. Le parti, se diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, consultano il comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.

Accordo-Art. 26

ARTICOLO 26 Modifiche 1. Se una delle parti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, invia una notifica in tal senso al comitato misto. 2. Su proposta di una parte e conformemente al disposto del presente articolo, il comitato misto puo' decidere di modificare gli allegati del presente accordo. 3. La modifica all'accordo entra in vigore una volta completate le rispettive procedure interne di ciascuna parte. 4. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente la sua legislazione riguardante i trasporti aerei o un settore connesso citato all'allegato III del presente accordo. 5. Se una delle parti ritiene di adottare nuove disposizioni legislative o di modificare quelle esistenti relative al trasporto aereo o a un settore connesso di cui all'allegato III del presente accordo, essa ne informa l'altra parte in funzione della necessita' e della possibilita'. A richiesta di una delle parti, si puo' procedere ad uno scambio di opinioni in seno al Comitato misto. 6. Ogni parte informa regolarmente e il piu' presto possibile l'altra parte dell'adozione di nuove disposizioni di legge o delle modifiche apportate alla sua legislazione vigente relativa al trasporto aereo o a un settore connesso di cui all'allegato III del presente accordo. Su richiesta di una qualsiasi delle parti il Comitato misto procede, entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della richiesta, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo. 7. Successivamente allo scambio di opinioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il Comitato misto: a) adotta una decisione che modifichi l'allegato III del presente accordo per recepire, eventualmente in base alla reciprocita', la nuova legislazione o la modifica considerata; b) adottare una decisione che abbia come effetto di considerare le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione conformi al presente accordo; oppure c) raccomanda eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, volte a salvaguardare il regolare funzionamento del presente accordo.

Accordo-Art. 27

ARTICOLO 27 Scadenza Ciascuna parte puo' in qualsiasi momento dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, all'altra parte di aver deciso di denunciare il presente accordo. Detto preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'ICAO e al Segretariato delle Nazioni Unite. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che detto preavviso non venga ritirato di comune accordo prima della fine di tale periodo.

Accordo-Art. 28

ARTICOLO 28 Registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il Segretariato delle Nazioni Unite Il presente accordo e tutte le modifiche sono registrate presso l'ICAO e presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

Accordo-Art. 29

ARTICOLO 29 Applicazione provvisorie ed entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, la Georgia consegna al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la sua nota diplomatica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri, e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna alla Georgia la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo conformemente alle loro procedure interne o alla loro legislazione nazionale applicabile dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010 in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo-Allegato I

ALLEGATO I SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE 1. Il presente allegato e' soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo. 2. Ciascuna parte accorda ai vettori aerei dell'altra parte i diritti di fornire servizi aerei sulle rotte specificate di seguito: a) per i vettori aerei dell'Unione europea: tutti i punti nell'Unione europea - punti intermedi nei paesi Euromed, ECAA, o i paesi di cui all'allegato IV - tutti i punti in Georgia - punti situati oltre; b) per i vettori aerei della Georgia: qualsiasi punto in Georgia - punti intermedi nei paesi Euromed, ECAA, o i paesi di cui all'allegato IV - qualsiasi punto nell'Unione europea 3. I servizi operati ai sensi del paragrafo 2 del presente allegato originano hanno come punto di partenza o destinazione nel territorio della Georgia, per i vettori aerei georgiani, e nel territorio dell'Unione europea per i vettori aerei dell'Unione europea. 4. I vettori aerei di entrambe le parti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro discrezione: a) operare voli in una sola o nelle due direzioni; b) combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile; c) servire punti intermedi e punti situati oltre, come precisato al paragrafo 2 del presente allegato, nonche' punti nei territori delle parti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine; d) omettere scali in qualsiasi punto; e) trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili ad un qualsiasi altro suo aeromobile in qualsiasi punto; f) effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti; g) trasportare traffico in transito attraverso il territorio dell'altra parte; e h) combinare il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine. 5. Ciascuna parte accorda a ciascun vettore aereo la facolta' di determinare la frequenza e la capacita' del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti contraenti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarita' del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse alla tutela della salute o in applicazione dell'articolo 8 (Condizioni di concorrenza) del presente accordo. 6. I vettori aerei di ciascuna parte possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purche' non esercitino i diritti della quinta liberta'.

Accordo-Allegato II

ALLEGATO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. L'esecuzione e l'attuazione da parte della Georgia di tutte le disposizioni della legislazione dell'Unione europea relative al trasporto aereo di cui all'allegato III del presente accordo, tranne la legislazione relativa alla sicurezza di cui alla parte D dell'allegato III al presente accordo, sono oggetto di una valutazione sotto la responsabilita' dell'Unione europea che deve essere convalidata dal comitato misto. Detta valutazione deve essere condotta, al piu' tardi, entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo. 2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato I al presente accordo, i servizi concordati e le rotte specificate del presente accordo non includono, fino al momento dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 del presente allegato II all'accordo, il diritto di esercitare di diritti di quinti liberta', anche per i vettori aerei della Georgia tra i punti situati sul territorio dell'Unione europea. Tuttavia, tutti i diritti di traffico di quinta liberta' gia' concessi da uno degli accordi bilaterali fra la Georgia e gli Stati membri dell'Unione europea possono continuare a essere esercitati a condizione che non vi sia discriminazione in base alla nazionalita'. 3. L'attuazione della legislazione sulle sicurezza aerea da parte della Georgia e' soggetta a valutazione sotto la responsabilita' dell'Unione europea che e' validata con decisione del comitato misto. Detta valutazione e' eseguita al piu' tardi entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Nel frattempo, la Georgia applica il doc. 30 della ECAC. 4. Alla fine del periodo transitorio, la parte confidenziale della legislazione in materia di sicurezza come disposto nell'allegato III, parte D del presente accordo e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Georgia, su riserva di un accordo sullo scambio di informazioni sensibili in materia di sicurezza, in particolare di informazioni classificate dell'UE. 5. La transizione graduale della Georgia verso la completa applicazione della legislazione dell'Unione europea relativa al trasporto aereo di cui all'allegato III del presente accordo puo' essere oggetto di regolari valutazioni. Le valutazioni sono realizzate dalla Commissione europea in cooperazione con la Georgia. 6. Dalla data della decisione di cui al paragrafo 1 del presente allegato, la Georgia applichera', in materia di concessione di licenze di esercizio, norme sostanzialmente equivalenti a quelle di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita'. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente accordo relative al reciproco riconoscimento delle dichiarazioni di idoneita' e/o di cittadinanza fatte dalle autorita' competenti della Georgia sono applicate dalle competenti autorita' dell'UE una volta ricevuta conferma da parte del Comitato misto della completa applicazione da parte della Georgia di dette licenze di esercizio. 7. Fatta salva una decisione adottata nell'ambito del comitato misto o dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia), la navigabilita' di aeromobili immatricolati alla data della firma nel registro georgiano e utilizzati da operatori sotto il controllo regolamentare della Georgia privi di certificato tipo rilasciato dall'AESA conformemente alla legislazione applicabile dell'UE di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo puo' essere gestita sotto la responsabilita' delle autorita' competenti georgiane in conformita' con i requisiti nazionali applicabili della Georgia fino alla data seguente: a) 1° gennaio 2015 per determinati aeromobili impiegati solo in operazioni di trasporto merci; b) 31 dicembre 2019 per determinati elicotteri e aeromobili leggeri e ultraleggeri impiegati in operazioni come la ricerca e il salvataggio, il lavoro aereo, l'addestramento, i voli di soccorso, l'aviazione agricola e i voli umanitari conformemente ai certificati di operabilita' dei rispettivi vettori, a condizione che l'aeromobile rispetti le norme internazionali di sicurezza aerea fissate ai sensi della Convenzione. Questi aeromobili non beneficiano di nessun diritto supplementare ai sensi del presente accordo dopo l'adozione della decisione di cui al punto 1 del presente allegato.

Accordo-Allegato III

ALLEGATO III (Periodicamente aggiornato) NORME APPLICABILI ALL'AVIAZIONE CIVILE Le "disposizioni applicabili" degli atti seguenti sono applicabili conformemente al presente accordo salvo indicazione contraria al presente allegato o all'allegato II dell'accordo (disposizioni transitorie). Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito. A. Accesso al mercato e questioni connesse N. 95/93 Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita', come modificato da: Regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 Regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e articolo 14 bis, paragrafo 2 Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve essere inteso come "il comitato misto". N. 96/67 Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita' Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 25 e allegato Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, il termine "Stati membri" deve essere inteso come "Stati membri dell'Unione europea". Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve essere inteso come "il comitato misto". N. 785/2004 Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 e articolo 10, paragrafo 2 N. 2009/12 Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 B. Gestione del traffico aereo N. 549/2004 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, articolo 6 e articoli da 9 a 14 N. 550/2004 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19 e allegati I e II N. 551/2004 Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 N. 552/2004 Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilita'") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a V N. 2096/2005 Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea Modificato da: Regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 Regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati da I a V N. 2150/2005 Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo N. 2006/23 Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16, articoli 18, 19 e 20 e allegati da I a IV N. 730/2006 Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista N. 1794/2006 Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea N. 1033/2006 Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo N. 1032/2006 Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo N. 219/2007 Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) Disposizioni applicabili: articolo 1, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, articoli 2 e 3, articolo 4, paragrafo 1, e allegato N. 633/2007 Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7, la seconda e la terza frase dell'articolo 8, e allegati da I a IV N. 1265/2007 Regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati I e IV N. 1315/2007 Regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 N. 482/2008 Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati I e II N. 668/2008 Regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 2 N. 1361/2008 Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 (tranne l'articolo 1, paragrafo 6), l'allegato (tranne i punti 11 e 12). N. 29/2009 Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e VII N. 30/2009 Regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 2 e allegato N. 262/2009 Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13 e allegati I e III N. 1070/2009 Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 4, C. Sicurezza dell'aviazione N. 3922/91 Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile Modificato da: Regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione del 13 novembre 1996 che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio Regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3922/91 Regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea Regolamento (CEE) n. 1899/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile Regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, del 11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili Regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10, da 12 a 13, a eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 2 (seconda frase), allegati da I a III. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, il termine "Stati membri" deve essere inteso come "Stati membri dell'Unione europea". N. 216/2008 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 68 ad eccezione dell'articolo 65, dell'articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 69, paragrafo 4, degli allegati da I a VI Modificato da: Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione del 30 luglio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3 (tranne l'articolo 1.7 che stabilisce nuovi articoli 8bis, paragrafo 5, 8ter, paragrafo 5 e 8quater, paragrafo 10) e allegato N. 94/56 Direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 N. 2003/42 Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II N. 1321/2007 Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalita' per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformita' della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 N. 1330/2007 Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalita' per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati I e II N. 1702/2003 Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione Modificato da: regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro puo' emettere approvazioni di durata limitata regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validita' di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che modifica l'appendice II dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell'aeronavigabilita' (modulo AESA 15a) regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione Nota: Corretto dalla rettifica al regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegato. I periodo di transizioni di cui al presente regolamento sono stabiliti dal comitato congiunto. N. 2042/2003 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni Modificato da: regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, del 8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni regolamento (CE) n. 127/2010, del 5 febbraio 2010, della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e IV N. 104/2004 Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato N. 593/2007 Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea Modificato da: Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12, articolo 14, paragrafo 2 e allegato N. 736/2006 Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18 N. 768/2006 Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 N. 2111/2005 Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identita' del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE Disposizioni applicabili: articoli 1-13, allegato Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio. Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3 e allegati A e B D. Protezione dell'aviazione N. 300/2008 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18, articolo 21, paragrafo 2 e allegato N. 18/2010 Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualita' nel settore della sicurezza dell'aviazione civile N. 272/2009 Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio N. 1254/2009 Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative Regolamento (UE) n. .../... della Commissione, del [.. .] che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile [in fase di adozione UE] Decisione (UE) n. ...... della Commissione del ... che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 [in fase di adozione UE] E. Ambiente N. 2006/93 Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e II N. 2002/30 Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. Modificata o adeguata dall'Atto di adesione del 2003 e dall'Atto di adesione del 2005 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e II N. 2002/49 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati I e VI F. Aspetti sociali N. 2000/79 Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) Disposizioni applicabili: articoli da 2 a 3 e allegato N. 2003/88 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19, articoli da 21 a 24 e articoli da 26 a 29 G. Protezione dei consumatori N. 90/314 Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 N. 95/46 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 34 N. 2027/97 Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti come modificato da: Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 N. 261/2004 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 N. 1107/2006 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 e allegati I e II H. Normativa in altri settori N. 80/2009 Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18 e allegati I e II

Accordo-Allegato IV

ALLEGATO IV Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 3 e 4 e all'allegato I 1. Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); 2. Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); 3. Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); 4. La Confederazione elvetica (ai sensi dell'accordo fra la Comunita' europea e la Confederazione elvetica). Parte di provvedimento in formato grafico

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