LEGGE 2 febbraio 2012, n. 8

Type Legge
Publication 2012-02-02
Ultimo aggiornamento 2012-02-17
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 24 Portata geografica dell'accordo Le parti contraenti si impegnano a condurre un dialogo permanente volto a garantire la conformita' del presente accordo con il processo di Barcellona e si prefiggono l'obiettivo ultimo di costituire uno spazio aereo euromediterraneo comune. Pertanto, deve essere valutata con il comitato misto la possibilita' di concordare reciprocamente emendamenti destinati a tenere contro di analoghi accordi euromediterranei in materia di trasporto aereo, ai sensi dell'articolo 21 (Comitato misto), paragrafo 11.

Accordo-art. 25

ARTICOLO 25 Relazioni con altri accordi 1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra la Giordania e gli Stati membri. E' tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra vettori aerei degli Stati membri dell'Unione europea sulla base della nazionalita'. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e secondo le condizioni dell'articolo 27 (Cessazione), qualora il presente accordo termini, o cessi di essere applicato a titolo provvisorio, il regime applicabile ai servizi aerei tra i territori delle parti contraenti puo' essere concordato prima della cessazione. 3. Se le parti contraenti diventano parti di un accordo multilaterale, o approvano una decisione adottata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, esse si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi. 4. Il presente accordo non osta ad una qualsiasi decisione delle due parti contraenti di dare attuazione ad eventuali future raccomandazioni formulate dall'ICAO. Le parti contraenti non citano il presente accordo, o parti di esso, per opporsi a che l'ICAO prenda in considerazione politiche alternative su qualsiasi aspetto di pertinenza del presente accordo.

Accordo-art. 26

ARTICOLO 26 Modifiche 1. Se una delle parti contraenti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, invia una notifica in tal senso al comitato misto. La modifica concordata dell'accordo entra in vigore una volta completate le rispettive procedure interne di ciascuna parte contraente. 2. Su proposta di una parte contraente e conformemente al disposto del presente articolo, il comitato misto puo' decidere di modificare gli allegati del presente accordo. 3. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente la sua legislazione riguardante i trasporti aerei o un settore connesso citato nell'allegato III del presente accordo. 4. Non appena avviata l'elaborazione di un nuovo testo legislativo nel settore del trasporto aereo o in un settore collegato che rientra nell'allegato III e che potrebbe avere ripercussioni sul corretto funzionamento del presente accordo, ciascuna parte contraente deve informare e consultare l'altra parte contraente nel modo piu' esauriente possibile Su richiesta di una delle parti contraenti si svolge uno scambio di opinioni preliminare nell'ambito del comitato misto. 5. Non appena adottate nuove disposizioni legislative o una modifica della propria legislazione nel settore del trasporto aereo, o in un settore ad esso associato fra quelli menzionati nell'allegato III e che potrebbe avere ripercussioni sul corretto funzionamento del presente accordo, ciascuna parte contraente ne informa l'altra parte entro trenta giorni dall'adozione. Su richiesta di una qualsiasi delle parti contraenti il comitato misto procede, entro sessanta giorni a partire dalla data della richiesta, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo. 6. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo il comitato misto: a) adotta una decisione di revisione dell'allegato III del presente accordo per recepire, eventualmente su base di reciprocita', la nuova legislazione o la modifica considerata; b) adotta una decisione che abbia come effetto di considerare le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione conformi al presente accordo; oppure c) raccomanda eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, volte a salvaguardare il regolare funzionamento del presente accordo.

Accordo-art. 27

ARTICOLO 27 Scadenza 1. Il presente accordo e' concluso a tempo indeterminato. 2. Ciascuna parte contraente puo' in qualsiasi momento dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, all'altra parte contraente della sua decisione di mettere fine al presente accordo. Detto preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che: a) detto preavviso non venga ritirato di comune accordo dalle parti contraenti prima della fine di tale periodo; oppure b) la parte contraente che non ha dato il preavviso per la cessazione richieda un periodo piu' lungo, ma non superiore a 18 mesi, per garantire che possa essere adeguatamente negoziato il regime applicabile successivamente ai servizi aerei tra i rispettivi territori.

Accordo-art. 28

ARTICOLO 28 Registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il Segretariato delle Nazioni Unite Il presente accordo e tutte le modifiche sono registrate presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 29

ARTICOLO 29 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche fra le parti contraenti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, il Regno hascemita di Giordania consegna al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la nota diplomatica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna al Regno hascemita di Giordania la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti contraenti concordano di applicare il presente accordo in via provvisoria a partire dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche fra le parti contraenti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie all'applicazione provvisoria del presente accordo, oppure, fatte salve le procedure interne e/o la normativa nazionale, a seconda del caso, delle parti contraenti, alla data che ricorre 12 mesi dopo la data della firma del presente accordo, se antecedente. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Bruxelles, addi' quindici dicembre duemiladieci in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo-Allegato I

ALLEGATO I SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE 1. Il presente allegato e' soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo. 2. Ciascuna parte contraente accorda ai vettori aerei dell'altra parte contraente i diritti di fornire servizi aerei sulle rotte specificate di seguito: a) per i vettori aerei dell'Unione europea: punti nell'Unione europea - uno o piu' punti intermedi nei paesi Euromed, ECAA o paesi indicati nell'allegato IV - uno o piu' punti in Giordania; b) per i vettori aerei della Giordania: punti in Giordania - uno o piu' punti intermedi nei paesi Euromed, ECAA o paesi indicati nell'allegato IV - uno o piu' punti nell'Unione europea. 3. I servizi operati conformemente al punto 2 del presente allegato devono avere come punto di partenza e di destinazione il territorio della Giordania, per i vettori giordani, e il territorio dell'Unione europea per i vettori dell'Unione europea. 4. I vettori aerei di entrambe le parti contraenti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro discrezione: a) operare voli in una sola o nelle due direzioni; b) combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile; c) servire punti intermedi, come specificato al punto 2 del presente allegato, nonche' punti nei territori delle parti contraenti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine; d) omettere scali in qualsiasi punto; e) trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili ad un qualsiasi altro suo aeromobile in qualsiasi punto; f) effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti contraenti; g) trasportare traffico in transito attraverso il territorio dell'altra parte contraente; e h) combinare il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine. 5. Ciascuna parte contraente accorda a ciascun vettore aereo la facolta' di determinare la frequenza e la capacita' del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti contraenti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarita' del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte contraente, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse alla tutela della salute. 6. I vettori aerei di ciascuna parte contraente possono servire, soprattutto ma non esclusivamente anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purche' non esercitino i diritti della quinta liberta'.

Accordo-Allegato II

ALLEGATO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. L'attuazione e l'applicazione delle disposizioni di cui al presente accordo, in particolare gli standard di cui all'allegato III, esclusa la parte B del presente allegato, sono soggette a una valutazione sotto la responsabilita' dell'Unione europea e devono essere approvate con una decisione del comitato misto. Tale valutazione viene svolta alla data nella quale la Giordania notifica al comitato misto il completamento della procedura di armonizzazione sulla base dell'allegato III del presente regolamento, oppure, se antecedente, ad un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. 2. In deroga alle disposizioni dell'allegato I, fino al momento dell'adozione della decisione di cui al punto 1 dell'allegato II del presente accordo, i servizi concordati e le rotte di cui al presente accordo non includono il diritto, per i vettori aerei di tutte le parti contraenti, di esercitare i diritti della quinta liberta', anche per i vettori aerei della Giordania tra punti ubicati sul territorio dell'Unione europea. Tuttavia tutti i diritti di traffico gia' concessi in virtu' di uno degli accordi bilaterali fra la Giordania e gli Stati membri dell'Unione europea possono continuare a essere esercitati a condizione che non vi sia discriminazione tra vettori dell'Unione europea in base alla nazionalita'. 3. In deroga al punto 1 del presente allegato, l'attuazione e l'applicazione delle norme di sicurezza precisate nell'allegato III, parte B, sono soggette a una valutazione sotto la responsabilita' dell'Unione europea e devono essere approvate con una decisione del comitato misto. Le parti riservate della normativa in materia di sicurezza indicate nell'allegato III, parte B, sono condivise con la Giordania solo successivamente all'adozione di tale decisione. 4. I vettori aerei di entrambe le parti contraenti possono beneficiare del diritto sancito dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto i) ("auto-assistenza"), presso il Queen Alia International Airport non oltre il 1° gennaio 2016. Fino a quella data tutti i servizi di assistenza a terra presso detto aeroporto saranno disponibili, in maniera equa e non discriminatoria, a tutti i vettori aerei; i prezzi dei servizi suddetti non devono eccedere il loro costo, compresa una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti.

Accordo-Allegato III

ALLEGATO III NORME APPLICABILI ALL'AVIAZIONE CIVILE A. SICUREZZA DELL'AVIAZIONE n. 3922/91 Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile modificato da: - Regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione, del 13 novembre 1996, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio; - Regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3922/91; Regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3922/91; - Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea Disposizioni applicabili: articoli 1-10, 12-13 ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 8, paragrafo 2, frase 2, allegati I, II e III. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, il termine "Stati membri" va letto come "Stati membri dell'Unione europea". - Regolamento (CEE) n. 1899/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile; - Regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile; - Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili; - Regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, dell'20 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili; Disposizioni applicabili: articoli 1-10, 12-13 ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 8, paragrafo 2, frase 2, allegati I, II e III. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, il termine "Stati membri" va letto come "Stati membri dell'Unione europea". n. 216/2008 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 68 ad eccezione dell'articolo 65, dell'articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 69, paragrafo 4, degli allegati da I a VI n. 94/56 Direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 n. 2003/42 Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile Disposizioni applicabili: articoli 1-11, allegati I e II n. 1702/2003 Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione, modificato da: - Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003; - Regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro puo' emettere approvazioni di durata limitata; - Regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze - Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione - Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validita' di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 - Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che modifica l'appendice II dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell'aeronavigabilita' (modulo AESA 15a) Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegato. I periodi di transizione di cui al presente regolamento sono stabiliti dal comitato misto. n. 2042/2003 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni; Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e IV Modificato da: - Regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione dell'8 maggio 2006 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III - Regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni - Regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e IV B. SICUREZZA AEREA n. 300/2008 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18, articolo 21, articolo 24, paragrafi 2 e 3 e allegato n. 820/2008 Regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6, allegato, appendice 1 n. 1217/2003 Regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualita' della sicurezza dell'aviazione civile Disposizioni applicabili: articoli 1-11, allegati I e II n. 1486/2003 Regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 n. 1138/2004 Regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 C. GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO n. 549/2004 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro"). Disposizioni applicabili: articoli 1-4, 6 e 9-14. n. 550/2004 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19 n. 551/2004 Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 n. 552/2004 Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilita'") Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 n. 2096/2005 Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, modificato da: - Regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005. Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati da I a V Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005. Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati I e II n. 2150/2005 Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegato n. 1794/2006 Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17, articoli 18 e 19 e allegati da I a VI D. AMBIENTE n. 2006/93 Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e II n. 2002/30 Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. Disposizioni applicabili: articoli 1-15, allegati I e II n. 2002/49 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati I e IV E. TUTELA DEI CONSUMATORI n. 90/314 Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 n. 93/13 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori Disposizioni applicabili: articoli 1-10 e allegato n. 95/46 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 34 n. 2027/97 Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti Modificato da: - Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 n. 261/2004 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 n. 1107/2006 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 e allegati I e II F. SISTEMI TELEMATICI DI PRENOTAZIONE n. 80/2009 Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio G. ASPETTI SOCIALI n. 1989/391 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Disposizioni applicabili: articoli 1-16 e 18-19 n. 2003/88 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19, articoli da 21 a 24 e articoli da 26 a 29 n. 2000/79 Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

Accordo-Allegato IV

ALLEGATO IV Elenco degli altri Stati di cui agli articoli 3 e 4 e all'Allegato I 1. Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); 2. Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); 3. Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); 4. Confederazione elvetica (ai sensi dell'accordo fra la Comunita' europea e la Confederazione elvetica). Parte di provvedimento in formato grafico

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