DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 234

Type DPR
Publication 2011-12-15
Ultimo aggiornamento 2012-02-29
State In force
Source Normattiva
articles 48
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Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 2427 del Codice civile: «Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'" nonche' le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresi' le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio; 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre riserve"; 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi; 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; 16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile; 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte durante l'esercizio; 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla societa', con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative; 19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societa', ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori; 20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis; 21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies, ottavo comma; 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio; 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa'; 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'. Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».

Art. 33

Situazione amministrativa

2.La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.

4.Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 3. Tale utilizzazione puo' avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio precedente.

5.L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 e' applicato al bilancio di previsione, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato finale di amministrazione.

Art. 34

Relazione sulla gestione

1.Il rendiconto generale e' accompagnato da una relazione amministrativa sull'andamento della gestione nel suo complesso, che pone in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun ufficio, programma e progetto, in relazione agli obiettivi della relazione programmatica deliberata dal Consiglio direttivo, e contiene notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. La relazione sulla gestione e' predisposta dal dirigente competente per la pianificazione strategica e la programmazione, nel rispetto dell'articolo 2428 del codice civile, in quanto applicabile.

Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 2428 del Codice civile: «Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societa' e' esposta. L'analisi di cui al primo comma e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica della societa', comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6-bis) in relazione all'uso da parte della societa' di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della societa' in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della societa' al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della societa'.».

Art. 35

Relazione del Collegio dei revisori dei conti

1.La relazione del Collegio dei revisori dei conti contiene valutazioni e giudizi sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione e sulla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, evidenziando le cause che ne hanno impedito il raggiungimento.

3.Restano fermi i poteri e i compiti di controllo affidati al Collegio dei revisori dei conti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, in quanto applicabili, del codice civile.

4.I verbali del Collegio dei revisori dei conti sono trasmessi al Ministro dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 35: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.

Capo V Servizi di cassa

Art. 36

Affidamento del servizio di cassa

1.Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2.Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono specificatamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazione atta a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari.

3.La convenzione di cui al comma 1 prevede le modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle sedi secondarie dell'Agenzia, senza alcun pregiudizio per l'unitarieta' del servizio e delle condizioni pattuite. Inoltre, prevede che per eventuali danni causati all'Agenzia o a terzi, l'istituto cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.

4.Il cassiere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Agenzia.

5.L'Agenzia puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'istituto cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Agenzia con cadenza da stabilirsi nella convenzione.

6.Se l'organizzazione dell'Agenzia e dell'istituto cassiere lo consente, il servizio di cassa e' gestito con metodologie ed evidenze informatiche a firma digitale con collegamento diretto tra l'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari dell'Agenzia e l'istituto cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

7.Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ai relativi decreti attuativi.

Note all'art. 36: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.

Art. 37

Anticipazioni di tesoreria

1.L'istituto cassiere, previo provvedimento del Direttore, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente.

2.Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 36.

Art. 38

Servizio di cassa economale

1.Il Direttore puo' autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa economale sia per la sede principale sia per le sedi secondarie, ai fini del pagamento in contanti delle spese minute e urgenti e degli anticipi per missioni.

2.L'incarico di cassiere economo e' conferito dal dirigente competente per i servizi economico-finanziari sulla base delle linee di indirizzo del Direttore a un dipendente della sede interessata per una durata determinata, comunque non superiore a cinque anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta ed e' cumulabile con quello di consegnatario. Con il provvedimento di nomina del cassiere sono designati uno o piu' dipendenti incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3.Il cassiere economo e' dotato, all'inizio della sua gestione e poi all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo non superiore ai 10 mila euro reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese corredato dai documenti giustificativi. Le operazioni di cassa effettuate sono annotate su un registro cronologico generale.

4.Il cassiere economo e' funzionalmente dipendente dal dirigente di cui al comma 2 ed e' soggetto al controllo di rendicontazione da parte del responsabile dell'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari.

5.Con provvedimento del Direttore sono individuate le tipologie delle spese economali con i relativi massimali di spesa e sono disciplinate la gestione della cassa economale e le modalita' del controllo di rendicontazione di cui al comma 4.

Capo VI Gestione patrimoniale

Art. 39

Classificazione dei beni

1.I beni dell'Agenzia si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono iscritti in separati inventari in conformita' delle norme contenute nel presente capo e nell'articolo 46.

Art. 40

Consegnatario

1.L'incarico di consegnatario e' conferito con provvedimento del dirigente competente per i servizi economico-finanziari sulla base delle linee di indirizzo del Direttore a un dipendente dell'Agenzia per un periodo determinato e comunque non superiore a cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta. L'incarico di consegnatario e' cumulabile con quello di cassiere economo. Con il provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o piu' impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso di istituzione di sedi secondarie dell'Agenzia, il dirigente competente per i servizi economico-finanziari puo' prevedere la nomina di altri consegnatari, sulla base delle linee di indirizzo del Direttore.

2.In funzione della specializzazione dei servizi, della complessita' e della dislocazione degli uffici, possono essere nominati piu' consegnatari.

3.In presenza di esigenze organizzative, e' facolta' del dirigente competente per i servizi economico-finanziari procedere alla nomina di sub-consegnatari, da far risultare nel provvedimento di conferimento dell'incarico di consegnatario.

4.Il consegnatario e' funzionalmente dipendente dal dirigente di cui al comma 1, tiene le scritture contabili di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 45 ed e' soggetto al controllo di rendicontazione da parte del responsabile dell'ufficio competente per gli affari contabili e finanziari.

5.Al consegnatario e' affidata la manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici.

6.Con provvedimento del Direttore sono disciplinati le modalita' di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni, i criteri di valutazione dei medesimi, nonche' specificati i compiti dei consegnatari e le modalita' del controllo delle loro attivita'.

Art. 41

Gestione e cessione dei beni

1.I beni di cui all'articolo 39 sono dati in consegna al consegnatario, il quale e' personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.

2.La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante.

3.La cessione gratuita dei beni mobili dell'Agenzia e' vietata, salvo quanto previsto dal comma 4.

4.I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali dell'Agenzia o posti fuori uso per cause tecniche, previo parere di una commissione allo scopo istituita, sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile, iscritti nei registri, operanti in Italia e all'estero, per scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche.

5.Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 4, e' consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto piu' conveniente dall'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

6.Il discarico dei beni mobili, corredato da regolare documentazione, e' registrato nelle scritture inventariali.

Capo VII Scritture e prospetti contabili

Art. 42

Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni

1.L'Agenzia adegua il processo di automazione alle finalita', ai criteri e ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i pagamenti e per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, l'Agenzia puo' avvalersi, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.

Note all'art. 42: - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298. - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 58 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.». - Si riporta il testo degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 38 (Trasferimenti di fondi). - 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.». «Art. 39 (Libri e scritture). - 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.».

Art. 43

Rilevazioni finanziarie

Art. 44

Rilevazioni economiche

1.L'Agenzia, ai fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, adotta un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Il sistema deve mirare essenzialmente ad orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Agenzia, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.

2.La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione che e' svolto in riferimento ai singoli centri di costo, verificando in maniera complessiva e, per ciascun centro di costo, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Note all'art. 44: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.

Art. 45

Rilevazioni patrimoniali

1.Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2.L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.

3.L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' e il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.

Capo VIII Disposizioni diverse, transitorie, finanziarie e finali

Art. 46

Beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

1.Per l'amministrazione, la custodia, la destinazione e la vendita dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, l'Agenzia applica le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Note all'art. 46: - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

Art. 47

Disposizioni transitorie

1.I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle disposizioni vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione della gara.

2.Al fine di contenere l'impatto della disposizione dell'articolo 6, comma 7, sull'organizzazione dell'Agenzia, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento il sistema di contabilita' analitica e' attuato in via sperimentale.

Art. 48

Disposizioni finanziarie

1.All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.Gli importi relativi alle soglie di spesa e di somma di cui al presente regolamento si intendono al netto dell'IVA. Essi possono essere aggiornati annualmente in base agli indici dei prezzi al consumo del mese di dicembre a valere sull'anno successivo.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012

Registro n. 1, foglio n. 290

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