DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012, n. 40

Type DPR
Publication 2012-02-24
Ultimo aggiornamento 2012-04-13
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 9: - Si riporta il testo del titolo e degli articoli 2, 7, 9, 51, 66, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 (Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1934, n. 175, come modificato dal presente decreto: «Regolamento organico per l'arma dei carabinieri». «Art. 2. I carabinieri vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita' e alla tutela della proprieta'; curano la osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonche' delle ordinanze delle pubbliche autorita'; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni. Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione. Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.». «Art. 7. I carabinieri possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell'autorita' militare.». «Art. 9. I carabinieri non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorita'; ma, nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venissero rivolte dai comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio dell'Esercito italiano e dai corrispondenti comandanti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica. Ove tale servizio venisse richiesto con frequenza e recasse percio' nocumento al regolare disbrigo delle normali operazioni dell'arma, se ne dovra' riferire gerarchicamente al comando generale. Quando, pero', le richieste di cui sopra abbiano carattere esclusivamente privato, i comandi dell'Arma retti da ufficiali sono autorizzati a respingere senz'altro ai mittenti i pieghi od i dispacci diretti da qualsiasi autorita' ai comandi medesimi od alle stazioni che ne dipendono.». «Art. 51. Gli ufficiali dei carabinieri hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa. Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all'esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P. S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei carabinieri e funzionari di P. S., la direzione del servizio e' demandata a questi ultimi. I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri sono agenti di P. S.». «Art. 66. I comandanti dell'arma dei carabinieri devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di P. S. isolati ed ai sindaci (nei comuni nei quali non vi sia un ufficio di P. S.) tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell'interesse del servizio.». «Art. 71. Per le informazioni da richiedersi all'estero, i comandi d'ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei comandi interregionali dell'arma, al Ministero degli affari esteri.». «Art. 72. I comandanti dei carabinieri conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorita' di P. S., quando non ne siano impediti da motivi di servizio, e coll'autorita' militare e giudiziaria ogni qualvolta l'interesse del servizio lo consigli. In tali conferenze le predette autorita' ed i comandanti dei carabinieri si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all'andamento dell'ordine e della pubblica sicurezza, senza che niuno pero' resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto. A tale uopo i comandanti di gruppo devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia - o di tenenza, ove non esista comando di compagnia - presso il questore. I comandanti di tenenza mantengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di P. S. delle rispettive residenze.». «Art. 73. I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzionario di P. S. o presso il sindaco , nei rispettivi uffici, tenendo presente che le conferenze con quest'ultimo sono prescritte solo quando egli eserciti le funzioni di ufficiale di P. S.». «Art. 75. L'azione dei prefetti e delle autorita' giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabinieri, per tutto cio' che concerne il loro impiego non potra' esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta. Nei casi pero' in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, cosi' che non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante dell'arma sara' pure tenuto di assecondare le richieste verbali, ma l'autorita' richiedente dovra' poi ridurle in iscritto al piu' presto possibile. Per quanto riguarda pero' le richieste dei carabinieri in servizio di rinforzo, l'entita' del rinforzo stesso dovra' essere sempre concretata d'accordo fra il prefetto e l'ufficiale dell'arma interessato.». «Art. 77. Le richieste non vanno emesse, ne' eseguite se non nella giurisdizione dell'autorita' che le fa e del comando cui spetta eseguirle. Qualunque difetto di forma nelle richieste non da' facolta' ai carabinieri di rifiutarsi di assecondarle; essi hanno pero' il diritto di esigerne in seguito la regolarizzazione.». «Art. 78. Il comandante dei carabinieri che, per ragioni di altri urgenti servizi o per deficienza di personale, si trovasse nell'impossibilita' di aderire, in tempo debito, in tutto od in parte ad una richiesta dovra' prontamente riferirne all'autorita' od all'ufficio da cui la richiesta e' partita. Ricevendone parecchie contemporaneamente e non potendo eseguirle tutte ad un tempo prendera' accordi colle autorita' richiedenti per stabilire quelle cui dovra' dare la preferenza.». «Art. 79. Quando le autorita' avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P. S. avranno impartite le disposizioni di servizio, non potranno piu', quando trattisi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri, i quali sono liberi, sotto la propria responsabilita', di adottare quelle disposizioni che essi crederanno piu' opportune per raggiungere l'intento. Le autorita' potranno soltanto domandare la relazione di cio' che si sara' fatto in esecuzione delle loro richieste. Conseguentemente i carabinieri non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali, sia che debbano valersene per servizio d'ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti, presenti sul posto, l'obiettivo da raggiungere, senza impartire ordini diretti ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi. Qualora, per imprescindibile circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari piu' elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato, sul luogo, anche ai singoli carabinieri. Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno possibilmente dare o far pervenire al piu' presto verbale notizia al comandante dell'arma.». «Art. 80. Le autorita' non possono richiedere l'arma dei carabinieri per servizi che fossero incompatibili col decoro della divisa militare o che potessero scemarne il prestigio.». «Art. 81. In ogni occasione i carabinieri presteranno mano forte alle autorita' legittime quando ne saranno richiesti, aderendo senza indugio, a meno che non si trattasse, in modo non dubbio, di un atto arbitrario, nel qual caso, assecondando la richiesta, dividerebbero la responsabilita' coll'autorita' richiedente. Dovranno intervenire ogni qualvolta scorgeranno una autorita', un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.». «Art. 82. I carabinieri avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorche' si trovassero minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero di non poter da soli eseguire un ordine od una operazione.». - Si riporta il testo dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39 (Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1991, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento).- 1. La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorita' di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonche' la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro A, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonche' dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica. 2. (Omissis). 3. All'espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza previsti dal presente regolamento, il Ministero dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e da detto prefetto diretta, ed il reggimento Corazzieri, unita' speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. I Corazzieri, ai fini del loro generale impiego, dipendono funzionalmente, sotto l'Alta autorita' del Presidente della Repubblica, dal Segretario generale e dalle autorita', civili e militari, da lui delegate.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991, come modificato dal presente decreto: « Art. 2 (Prefetto che sovraintende ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica). - 1. - 4. (Omissis). 5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli si avvale della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, nonche' del reggimento Corazzieri. 6. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Organizzazione per l'espletamento dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica). - 1. Compiti primari della Sovraintendenza centrale sono la protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica e della sua famiglia, nonche' delle autorita' del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indicate a norma dell'art. 1 e del Segretariato generale, nonche' la protezione, la vigilanza ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale e delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica. 2. All'interno del palazzo del Quirinale, in Roma, alla protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica, della sua famiglia e delle autorita' e personalita' estere, sue ospiti, nonche' alla protezione, vigilanza e presidio interno di polizia nel palazzo stesso, provvede il reggimento Corazzieri, alle dipendenze funzionali del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3, nella linea di dipendenza prevista dall'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Restano fermi i compiti e le attribuzioni spettanti al reggimento Corazzieri in materia di rappresentanza e scorta d'onore, di polizia militare e di altri servizi militari alle dipendenze funzionali del segretario generale o dell'autorita' militare inquadrata nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, nella linea di dipendenza stabilita dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Il reggimento Corazzieri ha un ordinamento speciale stabilito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sentito lo stato maggiore dell'Esercito. 5. (abrogato).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991, come modificato dal presente decreto: « Art. 9 (Concorso tra le Forze di polizia). - 1. Per specifiche esigenze di servizio, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, il segretario generale o l'autorita' civile da questo delegata puo' disporre il concorso dei Corazzieri con le forze di polizia di cui all'art. 5 nell'espletamento dei servizi esterni di protezione e sicurezza di loro competenza primaria, nonche' il concorso dell'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e del nucleo presidenziale Carabinieri nell'espletamento dei servizi interni di protezione e sicurezza di competenza del reggimento Corazzieri a norma dell'art. 7, comma 2. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002, n. 5, come modificato dal presente decreto: « Art. 6 (Commissione). - 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice dell'ordinamento militare'. 2. (Omissis).».

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'adempimento dei compiti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Di Paola, Ministro della difesa

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Balduzzi, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012

Registro n.2, foglio n. 353

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