LEGGE 5 aprile 2012, n. 50

Type Legge
Publication 2012-04-05
Ultimo aggiornamento 2012-05-04
State In force
Source Normattiva
articles 183
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Art. 9. Energia nucleare 1. Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunita' biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni. 2. Inoltre le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattivita' nell'ambiente.

Protocollo-art. 10

Art. 10. Trasporto e distribuzione di energia 1. Per tutte le infrastrutture esistenti le Parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessita' di conservazione degli ecosistemi piu' sensibili e del paesaggio ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell'ambiente alpino. 2. Nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonche' di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le Parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi gia' esistenti. 3. Le Parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia, in particolare dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonche' dell'avifauna.

Protocollo-art. 11

Art. 11. Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica Le Parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell'impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalita' di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.

Protocollo-art. 12

Art. 12. Valutazione dell'impatto ambientale 1. Le Parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del Protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle Convenzioni ed Intese internazionali. 2. Le Parti contraenti concordano sulla opportunita' che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l'eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.

Protocollo-art. 13

Art. 13. Concertazione 1. Le Parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti. 2. Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le Parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terra' conto adeguatamente nell'ambito del processo autorizzativo.

Protocollo-art. 14

Art. 14. Misure integrative Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile.

Protocollo-art. 15

Art. 15. Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica, ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, tenuto conto dei risultati gia' conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l'economia e l'utilizzazione razionale dell'energia nel territorio alpino. 2. Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonche' nell'attivita' di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Protocollo-art. 16

Art. 16. Formazione e informazione 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Esse favoriscono in particolare l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale e dell'assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell'ambiente, della natura e del clima.

Protocollo-art. 17

Art. 17. Attuazione Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Protocollo-art. 18

Art. 18. Controllo del rispetto degli obblighi 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.

Protocollo-art. 19

Art. 19. Valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Protocollo-art. 20

Art. 20. Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Protocollo-art. 21

Art. 21. Firma e ratifica 1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 16 ottobre 1998 nonche' dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Protocollo-art. 22

Art. 22. Notifiche Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie. Per la Repubblica d'Austria Per la Repubblica Francese Per la Repubblica Federale di Germania Per la Repubblica Italiana Per il Principato di Liechtenstein Per il Principato di Monaco Per la Repubblica di Slovenia Per la Confederazione Svizzera Per la Comunita' Europea

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO PROTOCOLLO «PROTEZIONE DELLA NATURA E TUTELA DEL PAESAGGIO» Preambulo. La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; consapevoli che le Alpi rappresentano uno dei piu' grandi spazi naturali continui d'Europa, il quale si distingue per una bellezza unica, una diversita' ecologica e ecosistemi estremamente sensibili, e costituisce nel contempo lo spazio vitale e economico della popolazione locale con una cultura di ricca tradizione; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; in considerazione della struttura territoriale delle Alpi, per la quale numerose forme di sfruttamento, spesso in concorrenza tra loro, si concentrano in strette valli e concorrono a compromettere un ambiente ecologicamente importante; coscienti che in vaste aree, modalita' e intensita' dell'uso del territorio alpino hanno provocato negli ultimi decenni e provocheranno ulteriormente, se perpetuate, perdite irrecuperabili di elementi meritevoli di conservazione del paesaggio, dei biotopi e delle specie; consapevoli che in alcune zone del territorio alpino si e' verificata o potra' verificarsi un'eccessiva compromissione della natura e del paesaggio, in particolare a causa della concentrazione di traffico, turismo, sport, urbanizzazione, sviluppo economico, intensificazione dell'agricoltura e dell'economia forestale; consapevoli dell'importanza eminente che assumono in particolare i ghiacciai, le praterie alpine, le foreste montane e le acque nel territorio alpino, costituendo l'habitat di fauna e flora ricche di specie; coscienti della grande importanza che assumono l'agricoltura e la silvicoltura condotte in modo estensivo per la conservazione e la cura del paesaggio rurale e degli elementi naturali connessi; convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche; convinti che, nel confronto tra tolleranza ecologica e interessi economici, vada attribuita priorita' alle esigenze ecologiche, se cio' risultasse necessario per il mantenimento delle basi di vita naturali; coscienti che la limitata tolleranza del territorio alpino richiede provvedimenti e misure di carattere specifico per la conservazione e il ripristino dell'efficienza dell'equilibrio naturale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Finalita' L'obiettivo del presente Protocollo e' quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, di curare e, in quanto necessario, di ripristinare la natura e il paesaggio, in modo da assicurare durevolmente e complessivamente: l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali, la capacita' regenerativa e la produttivita' durevole delle risorse naturali, nonche' la diversita', la peculiarita' e la bellezza del paesaggio naturale e rurale; nonche' al fine di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti, a cio' necessaria.

Protocollo-art. 2

Art. 2. Impegni fondamentali In conformita' con il presente Protocollo, ciascuna Parte contraente si impegna a adottare le misure necessarie per assicurare la protezione, la cura e, per quanto necessario, il ripristino della natura e del paesaggio nel territorio alpino, insieme alle specie animali e vegetali selvatiche, alla loro diversita' e il loro habitat, considerando nel contempo le possibilita' di un loro uso ecologicamente tollerabile.

Protocollo-art. 3

Art. 3. Cooperazione internazionale 1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l'interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonche' per ogni altra misura di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversita' e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto cio' risulti necessario e funzionale. 2. Esse si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, a livello regionale e locale, in quanto cio' risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 3. Esse cercano di concertare le condizioni quadro per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalita' del presente Protocollo.

Protocollo-art. 4

Art. 4. Considerazione delle finalita' nelle altre politiche Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche e in particolare nell'ambito: della pianificazione territoriale e dell'urbanistica, della salvaguardia della qualita' dell'aria, della difesa del suolo, della salvaguardia dell'equilibrio idrico e della qualita' delle acque, del turismo, dell'economia agricola e forestale, delle politiche dei trasporti e dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, della gestione dei rifiuti; inoltre nell'ambito della formazione, dell'educazione, della ricerca e dell'informazione; nonche' nell'ambito della concertazione transfrontaliera delle relative misure.

Protocollo-art. 5

Art. 5. Partecipazione degli enti territoriali 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio, nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Protocollo-art. 6

Art. 6. Inventari Le Parti contraenti si impegnano a presentare, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio, in relazione alle materie elencate nell'allegato I. Queste presentazioni vengono aggiornate regolarmente, a scadenze almeno decennali.

Protocollo-art. 7

Art. 7. Pianificazione paesaggistica 1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti stabiliscono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino. 2. Nei modelli, programmi e/o piani, di cui al comma 1, sono presentati: a) lo stato di fatto della natura e del paesaggio e la sua valutazione; b) lo stato perseguito della natura e del paesaggio, nonche' le misure a cio' necessarie, in particolare: le misure generali di protezione, gestione e sviluppo, le misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio e le misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche.

Protocollo-art. 8

Art. 8. Pianificazione Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinche' la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonche' degli altri elementi strutturali del paesaggio naturale e rurale siano perseguiti sulla base della pianificazione paesaggistica in sintonia con la pianificazione territoriale.

Protocollo-art. 9

Art. 9. Interventi nella natura e nel paesaggio 1. Le Parti contraenti creano i presupposti affinche', nei casi di misure e progetti di carattere privato o pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, siano valutati gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico. Il risultato della valutazione e' da considerare nell'autorizzazione e/o nella realizzazione delle opere, assicurando in particolare che non si verifichino compromissioni evitabili. 2. In conformita' con il diritto nazionale, le compromissioni inevitabili devono essere compensate mediante misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, mentre le compromissioni non compensabili possono essere ammesse solo a condizione che, valutati tutti gli interessi, non prevalgano le esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio; anche in questi casi si deve comunque provvedere a misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

Protocollo-art. 10

Art. 10. Protezione di base 1. Le Parti contraenti perseguono nell'intero territorio alpino la riduzione di impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale. Esse provvedono affinche' tutti gli usi di rilevanza territoriale avvengano nel rispetto della natura e del paesaggio. Esse adottano inoltre tutte le misure idonee a conservare e, per quanto necessario, a ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali. 2. In considerazione del ruolo decisivo che spetta all'agricoltura e all'economia forestale nella realizzazione di misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, la protezione, la conservazione e la gestione dei biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione dovrebbero essere attuate mediante uno sfruttamento agricolo e forestale adatto, sulla base di accordi con i proprietari o gestori dei terreni, ovunque sia opportuno. A tal fine sono altresi' particolarmente adatti gli strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato come incentivi e compensazioni di carattere economico. 3. Ad integrazione dei mezzi disponibili per la protezione della natura, occorre che le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale nonche' di altri usi del territorio siano maggiormente impiegate in funzione di questi obiettivi.

Protocollo-art. 11

Art. 11. Aree protette 1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonche' a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree. 2. Esse promuovono inoltre l'istituzione e la gestione di parchi nazionali. 3. Esse promuovono l'istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorita' alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi. Esse provvedono affinche' in queste zone sia assicurata la quiete necessaria all'indisturbato svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono o vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in tali zone. 4. Le Parti contraenti esaminano le condizioni di compensazione delle prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformita' con il diritto nazionale.

Protocollo-art. 12

Art. 12. Rete ecologica Le Parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di protezione riconosciuti. Esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le misure in funzione di aree protette transfrontaliere.

Protocollo-art. 13

Art. 13. Protezione di tipi di biotopi 1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie ad assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali in una dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzione. Esse possono promuovere inoltre la rinaturalizzazione degli habitat compromessi. 2. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano ad indicare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure ai sensi del comma 1.

Protocollo-art. 14

Art. 14. Protezione delle specie 1. Le Parti contraenti si impegnano ad assumere le misure idonee a conservare le specie animali e vegetali autoctone con la loro diversita' specifica e con popolazioni sufficienti, provvedendo, in particolare, ad assicurare habitat sufficientemente estesi. 2. Per la redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico.

Protocollo-art. 15

Art. 15. Divieti di prelievo e di commercio 1. Le Parti contraenti vietano la cattura, il possesso, il ferimento e l'uccisione di determinate specie animali, il loro disturbo particolarmente durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, nonche' ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura e il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime, o loro parti, prelevati dalla natura. 2. Per determinate specie vegetali, le Parti contraenti vietano la raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l'estirpazione delle relative piante o parti di esse nella loro stazione naturale, nonche' il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie. Da questo divieto sono esclusi l'uso e la cura delle rispettive stazioni a fini conservativi. 3. Le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie animali e vegetali protette dalle misure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le Parti contraenti possono provvedere ad eccezioni dalle disposizioni succitate, dettate da esigenze: a) di carattere scientifico, b) di protezione della fauna, della flora selvatica o dell'ambiente naturale, c) di sanita' e sicurezza pubblica, d) di prevenzione di danni economici rilevanti, in particolare per colture, allevamenti, foreste, pesca e acque. Queste eccezioni sono ammesse a condizione che non sussistano altre soluzioni adeguate e gli interventi non siano tali da minacciare l'equilibrio naturale delle specie interessate nel suo insieme. Queste eccezioni debbono essere accompagnate da misure di controllo e se necessario di compensazione. 5. A prescindere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti si impegnano a precisare, quanto prima, mediante supplementi tecnici, la definizione dei periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, di cui al comma l, nonche' ogni altra definizione di difficile interpretazione scientifica.

Protocollo-art. 16

Art. 16. Reintroduzione di specie autoctone 1. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, nonche' di sottospecie, razze e ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari e che con cio' si contribuisca alla conservazione e al rafforzamento delle specie medesime e non si provochino effetti insostenibili per la natura e il paesaggio, nonche' per le attivita' umane. 2. La reintroduzione e la diffusione devono avvenire sulla base di conoscenze scientifiche. Le Parti contraenti concordano al riguardo direttive comuni. In seguito alla reintroduzione occorre controllare e, se necessario, regolare lo sviluppo delle rispettive specie animali e vegetali.

Protocollo-art. 17

Art. 17. Divieti di introduzione Le Parti contraenti assicurano che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato. Esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in cui l'introduzione e' necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per la natura e il paesaggio.

Protocollo-art. 18

Art. 18. Rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche Le Parti contraenti assicurano che organismi mutati con tecniche genetiche siano rilasciati nell'ambiente solo quando, in base a una valutazione formale, il rilascio non comporta alcun rischio per l'uomo e l'ambiente.

Protocollo-art. 19

Art. 19. Misure integrative Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Protocollo-art. 20

Art. 20. Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione della protezione della natura e del paesaggio nonche' delle specie animali e vegetali, con particolare attenzione ai temi di ricerca stabiliti nell'allegato II. 2. Le Parti contraenti sviluppano programmi comuni o integrati per analisi e valutazioni degli ecosistemi con lo scopo di ampliare le conoscenze scientificamente convalidate a supporto della realizzazione delle misure ai sensi del presente Protocollo. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Protocollo-art. 21

Art. 21. Formazione e informazione Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Protocollo-art. 22

Art. 22. Attuazione Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Protocollo-art. 23

Art. 23. Controllo del rispetto degli obblighi 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.

Protocollo-art. 24

Art. 24. Valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Protocollo-art. 25

Art. 25. Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Protocollo-art. 26

Art. 26. Firma e ratifica 1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 20 dicembre 1994 nonche' dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Protocollo-art. 27

Art. 27. Notifiche Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Chambery, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie. Per la Repubblica d'Austria Per la Repubblica Francese Per la Repubblica Federale di Germania Per la Repubblica Italiana Per il Principato di Liechtenstein Per il Principato di Monaco Per la Repubblica di Slovenia Per la Confederazione Svizzera Per la Comunita' Europea

Protocollo-Allegato I

Allegato I Elenco delle materie oggetto di inventari ai sensi dell'articolo 6 1. Stato di fatto delle specie vegetali e animali selvatiche e dei loro biotopi 1.1. Stato dei rilevamenti delle specie vegetali selvatiche e delle fitocenosi 1.1.0. Indicazioni generali 1.1.1. Liste rosse 1.1.2. Liste delle specie protette per legge 1.1.3. Atlanti di distribuzione 1.2. Stato dei rilevamenti delle specie animali selvatiche 1.2.0. Indicazioni generali 1.2.1. Liste rosse 1.2.2. Liste delle specie protette per legge 1.2.3. Atlanti di diffusione 1.3. Stato di rilevamento dei biotopi 1.3.0. Indicazioni generali 1.3.1. Liste rosse dei tipi di biotopi 1.3.2. Elenchi dei biotopi di valore ecologico, comprese le acque 1.4. Stato di rilevamento paesaggistici 1.4.0. Indicazioni generali 1.4.1. Inventari, elenchi, tipologie di paesaggi naturali e rurali meritevoli di protezione 1.4.2. Piani e altre misure di protezione di particolari paesaggi e tipi di paesaggi e/o singoli elementi del paesaggio naturale e rurale 1.4.3. Aree da risanare 1.5. Utilizzo di specie selvatiche animali e vegetali e/o biotopi 1.5.1. Agricoltura e pastorizia (per esempio: problemi/rischi dell'intensificazione degli usi e, dell'abbandono dei terreni, perdite e guadagni) 1.5.2. Economia forestale 1.5.3. Caccia 1.5.4. Pesca 2. Aree protette (superficie, incidenza sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, condizioni di proprieta') 2.1. Parchi nazionali 2.2. Aree di protezione naturalistica 2.3. Aree di protezione paesaggistica 2.4. Parchi naturali 2.5. Aree di rispetto e di quiete 2.6. Componenti protetti del paesaggio 2.7. Biotopi protetti 2.8. Altre aree protette (per esempio: aree protette di diritto privato, accordi volontari, contratti privati per gestioni estensive) 3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attivita', personale e dotazione finanziaria) 3.1. Amministrazioni competenti della protezione della natura 3.2. Altre amministrazioni settoriali con funzioni di protezione della natura, altre istituzioni di diritto pubblico e privato (per esempio: enti, fondazioni) 3.3. Organi consultivi per la protezione della natura 3.4. Organi di vigilanza per la protezione della natura 3.5. Associazioni per la protezione della natura 3.6. Associazioni per la tutela del paesaggio 3.7. Altri 4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza) 4.1. Diritto costituzionale 4.2. Fonti di diritto (leggi, ordinanze, direttive, compresa la rappresentazione di contenuti specifici per la protezione delle Alpi). 4.3. Partecipazione delle associazioni, azioni legali intentate dalle associazioni 4.4. Indicazioni sulle procedure 4.5. Collaborazione delle amministrazioni competenti della protezione della natura con amministrazioni di altri settori 4.6. Cataloghi di sanzioni pecuniarie ecc. 4.7. Fondi per la protezione della natura e la tutela del paesaggio 4.8. Revisioni legislative in atto o programmate 5. Azioni di protezione della natura (quadro generale) 5.1. Modelli, programmi, direttive per la conservazione della natura nel territorio alpino 5.2. Piani (per esempio: piani paesaggistici, piani di cura e di sviluppo) 5.3. Misure a favore delle specie e altre misure di cura, salvaguardia e gestione 5.3.1. Indicazioni generali 5.3.2. Programmi a favore delle specie 5.3.3. Stazioni di allevamento e di rilascio 5.4. Strategie, modelli, programmi, forme di cooperazione con i responsabili degli usi, singoli o organismi (per esempio, programmi di gestione estensiva e a favore degli agricoltori di montagna) 5.5. Supporto scientifico, osservazione permanente di aree/specie 5.6. Attivita' autonome delle associazioni per la protezione della natura a favore della protezione di aree e specie 5.7. Programmi di finanziamento (ammontare dei fondi, obiettivi, campi di intervento) 6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato) 6.0. Indicazioni generali 6.1. Centri di formazione in materia di protezione della natura 6.2. Centri di informazione in materia di protezione della natura 6.3. Pubblicazioni 6.4. Altro 7. Conclusioni, raccomandazioni di misure

Protocollo-Allegato II

Allegato II Temi di ricerca prioritari di cui all'articolo 20 A. Osservazione a lungo termine dello sviluppo degli ecosistemi (habitat, biocenosi, popolazioni, specie) per la ricerca sulle tendenze di sviluppo e di mutazione provocate dagli influssi ambientali. Nota: bioindicazione, biomonitoraggio, analisi di cause-effetti, documentazioni B. Ricerche sull'efficienza delle aree protette. Nota: rappresentativita', efficienza, rigenerazione, gestione, analisi sistemica C. Ricerche sulle specie e sui popolamenti. Nota: genetica, dinamica, distribuzione, diversita' biologica D. Ricerche sugli aspetti di estesa rilevanza territoriale della protezione e degli usi agricoli e forestali. Nota: produzioni rispettose della natura, riequilibrio ecologico, reti di biotopi, gestioni estensive, contenimento del popolamento di selvaggina E. Ricerche per il miglioramento di metodi, procedimenti e piani specifici. Nota: Liste rosse, cartografia dei biotopi, aree protette, pianificazione paesaggistica, interventi nella natura e nel paesaggio, sistemi informativi F. Sviluppo di strategie e modelli per la protezione della natura e la tutela del paesaggio. Nota: Obiettivi strategici e possibilita' di successo, modelli di protezione, gestioni estensive, strumenti di economia del mercato, accettazione da parte della pubblica opinione.

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA PROTOCOLLO «AGRICOLTURA DI MONTAGNA» Preambolo. La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; coscienti della propria responsabilita' affinche' la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonche' un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche piu' difficoltose; consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attivita' economiche e ricreative, nonche' per le vie di transito che lo attraversano, sara' anche nel futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori; convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; convinti che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarita' delle singole regioni, nonche' del ruolo centrale dell'agricoltura; in considerazione del significato, che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino, e dell'indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrera', come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un'adeguata densita' di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualita', alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale - tra l'altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni; consapevoli che metodi e intensita' degli usi agricoli esercitano un'influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesaggio rurale, coltivato in modo estensivo dev'essere attribuita una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine; riconosciuto che l'attivita' degli agricoltori e' soggetta a condizioni piu' difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle zone montane; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati Alpini, e che, in particolare, occorrono misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, sia a livello nazionale che europeo, affinche' l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio da un'esclusiva applicazione di parametri economici; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Finalita' 1. Il presente Protocollo stabilisce misure a livello internazionale al fine di conservare e di incentivare l'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale: alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attivita' economiche sostenibili, - specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualita', alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonche' alla cultura nel territorio alpino. 2. Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna.

Protocollo-art. 2

Art. 2. Considerazione delle finalita' nelle altre politiche Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche.

Protocollo-art. 3

Art. 3. Impegni fondamentali nel contesto economico complessivo Le Parti contraenti concordano sulla necessita' di orientare, a tutti i livelli, la politica agricola in coerenza con la politica economica complessiva alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e equilibrato, in modo da rendere possibili, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie date: a) l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente e delle sue funzioni di interesse generale, ai sensi dell'articolo 7 del presente Protocollo, in particolare nelle zone montane; b) interventi significativi contro l'abbandono delle zone montane, assicurando anche in esse condizioni di vita adeguate, mediante misure di politica sociale e strutturale assieme a misure di politica agricola e ambientale.

Protocollo-art. 4

Art. 4. Ruolo degli agricoltori Le Parti contraenti concordano nell'affermare che, in particolare nelle zone montane, l'agricoltura ha segnato nel corso dei secoli il paesaggio, caratterizzandolo storicamente e conferendogli valore culturale. Gli agricoltori vanno pertanto riconosciuti anche in futuro, per i loro compiti multifunzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale e resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane.

Protocollo-art. 5

Art. 5. Partecipazione degli enti territoriali 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica agricola per la montagna, nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Protocollo-art. 6

Art. 6. Cooperazione internazionale Le Parti contraenti convengono: a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola, nonche' di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente Protocollo; b) di assicurare la realizzazione delle finalita' e delle misure stabilite dal presente Protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorita' competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali; c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra organizzazioni agricole e ambientali, nonche' tra i media.

Protocollo-art. 7

Art. 7. Incentivazione dell'agricoltura di montagna 1. Le Parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un'incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. Le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare. 2. Il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonche' alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.

Protocollo-art. 8

Art. 8. Pianificazione territoriale e paesaggio rurale 1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale. 2. Affinche' l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilita' dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti. 3. In questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione. 4. Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonche' per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione.

Protocollo-art. 9

Art. 9. Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici Le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonche' a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura.

Protocollo-art. 10

Art. 10. Allevamenti adatti ai siti e diversita' genetica 1. Le Parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica e culturale. Percio' occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversita' di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente. 2. In corrispondenza con quanto sopra stabilito bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi. 3. Inoltre si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, per il mantenimento della diversita' genetica degli allevamenti e delle colture.

Protocollo-art. 11

Art. 11. Commercializzazione 1. Le Parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitivita' sui mercati nazionali e internazionali. 2. La promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualita', a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.

Protocollo-art. 12

Art. 12. Limitazioni della produzione Le Parti contraenti intendono tener conto, nell'introduzione di limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente.

Protocollo-art. 13

Art. 13. Economia agricola e forestale come unita' Le Parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono conseguentemente: a) l'incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attivita' lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura; b) il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonche' di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio; c) una regolamentazione dell'attivita' di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo.

Protocollo-art. 14

Art. 14. Ulteriori fonti di reddito Riconoscendo l'importanza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, le Parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale.

Protocollo-art. 15

Art. 15. Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro Le Parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attivita' agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. I relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. Cio' vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonche' l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.

Protocollo-art. 16

Art. 16. Misure integrative Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per l'agricoltura di montagna.

Protocollo-art. 17

Art. 17. Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 2. Esse promuovono in particolare la ricerca agraria specifica per l'agricoltura di montagna, potenziandola in modo piu' attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica agricola, nonche' applicando i relativi risultati nell'attivita' di formazione e di assistenza tecnica per l'agricoltura. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 4. In relazione alle rispettive zone montane e con riferimento alle finalita' e alle misure stabilite dal presente Protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile della situazione economica e sociale dell'agricoltura di montagna. 5. Il rilevamento dev'essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonche' sull'efficacia delle misure adottate o sull'esigenza di misure da adottare. Cio' riguarda in primo luogo i dati relativi allo sviluppo demografico, sociale e economico in correlazione con i rispettivi indicatori geografici, ecologici e infrastrutturali dei siti, nonche' la definizione di corrispondenti criteri di sviluppo sostenibile e equilibrato ai sensi della Convenzione delle Alpi e del presente Protocollo. 6. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

Protocollo-art. 18

Art. 18. Formazione e informazione 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Esse favoriscono in particolare: a) l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente. L'offerta di formazione in generale sara' articolata, in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all'agricoltura; b) un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione piu' vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse. 3. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

Protocollo-art. 19

Art. 19. Attuazione Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Protocollo-art. 20

Art. 20. Controllo del rispetto degli obblighi 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.

Protocollo-art. 21

Art. 21. Valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obbiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Protocollo-art. 22

Art. 22. Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Protocollo-art. 23

Art. 23. Firma e ratifica 1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 20 dicembre 1994 nonche' dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Protocollo-art. 24

Art. 24. Notifiche Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Chambery, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie. Per la Repubblica d'Austria Per la Repubblica Francese Per la Repubblica Federale di Germania Per la Repubblica Italiana Per il Principato di Liechtenstein Per il Principato di Monaco Per la Repubblica di Slovenia Per la Confederazione Svizzera Per la Comunita' Europea

Protocollo-Allegato

Allegato Temi Prioritari di ricerca e formazione ai sensi degli articoli 17 e 18 Ricerca: Definizione e classificazione delle zone montane sulla base della loro altitudine nonche' delle condizioni climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali ed economiche dei rispettivi posti. Verifiche degli effetti delle misure adottate ai vari livelli politico-decisionali (UE/PAC, Stati, Regioni, enti territoriali) sull'agricoltura di montagna e la sua funzione ecologica (compatibilita' sociale e ambientale). Valutazione delle funzioni economiche ed ecologiche, sociali e culturali dell'economia agricola e forestale, nonche' delle loro possibilita' di sviluppo in relazione alle condizioni locali specifiche nelle diverse zone montane. Metodi di produzione e di lavorazione, criteri di miglioramento e di qualita' dei prodotti agricoli delle zone montane. Ricerca genetica e assistenza tecnica in funzione di un mantenimento differenziato della diversita' delle razze di allevamento e delle piante coltivate in un modo adatto ai siti e compatibile con l'ambiente. Formazione: Assistenza e formazione tecnico-scientifica e socio-economica sia per le aziende agricole sia per le aziende alimentari di trasformazione dei loro prodotti. Gestione aziendale, tecnica ed economica, con particolare riferimento alla diversificazione dell'offerta di prodotti, nonche' alle rispettive alternative di produzione e di reddito all'interno e esterno del settore agricolo. Presupposti ed effetti tecnici e finanziari dell'applicazione di metodi di coltivazione e di produzione, naturali e compatibili con l'ambiente. I media, la presentazione o diffusione dell'informazione in funzione dell'orientamento della pubblica opinione, della politica e dell'economia all'interno e all'esterno del territorio alpino.

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEL TURISMO PROTOCOLLO «TURISMO» Preambolo. La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; considerata la volonta' delle Parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile; coscienti del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; considerato il fatto che la nostra civilta' urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attivita' ricreative diversificate per l'uomo d'oggi; considerato che le Alpi rimangono uno dei piu' vasti spazi turistici e ricreativi d'Europa, grazie alle loro immense possibilita' di attivita' ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversita' delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto piu' ampio di quello nazionale; considerato che una parte notevole della popolazione di alcune Parti contraenti abita sulle Alpi e che il turismo alpino e' d'interesse pubblico in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale; considerato che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino; considerato che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre piu' marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d'inverno che d'estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualita' della ricettivita' tutelando l'ambiente; considerato che nell'area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificita'; coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, cosi' come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino; coscienti del fatto che le diversita' naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicita' di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformita' a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attivita' turistiche diversificate e complementari; coscienti del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell'economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualita' delle prestazioni e dei servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilita' di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate; coscienti dell'esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per una effettiva scoperta della natura dell'area alpina in tutta la sua diversita'; coscienti che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento; desiderosi di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l'ambiente, e che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Finalita' Obiettivo del presente Protocollo e' contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.

Protocollo-art. 2

Art. 2. Cooperazione internazionale 1. Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato. 2. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attivita' turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente. 3. Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perche' di competenza nazionale o internazionale, e' necessario garantire loro la possibilita' di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Protocollo-art. 3

Art. 3. Considerazione delle finalita' nelle altre politiche Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'economia forestale, della tutela dell'ambiente e della natura, nonche' per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Protocollo-art. 4

Art. 4. Partecipazione degli enti territoriali 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica turistica nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Protocollo-art. 5

Art. 5. Pianificazione dell'offerta 1. Le Parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell'ambiente. A questo fine favoriscono l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello piu' appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente Protocollo. 2. Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini: a) delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali, b) delle conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi, c) delle conseguenze per le finanze pubbliche.

Protocollo-art. 6

Art. 6. Orientamenti dello sviluppo turistico 1. Le Parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente. 2. Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitivita' di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta. 3. Le Parti contraenti provvederanno affinche' nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. 4. Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti: a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo; b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente, nonche' la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.

Protocollo-art. 7

Art. 7. Ricerca della qualita' 1. Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualita' dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche. 2. Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare: a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale, b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi), c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici, d) la diversificazione dell'offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attivita' culturali delle diverse zone interessate.

Protocollo-art. 8

Art. 8. Controllo dei flussi turistici Le Parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la preservazione di questi siti.

Protocollo-art. 9

Art. 9. Limiti naturali dello sviluppo Le Parti contraenti provvedono affinche' lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarita' dell'ambiente e alle risorse disponibili della localita' o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sara' opportuno stabilire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell'impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.

Protocollo-art. 10

Art. 10. Zone di quiete Le Parti contraenti si impegnano, in conformita' con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

Protocollo-art. 11

Art. 11. Politica alberghiera Le Parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsita' dello spazio disponibile, privilegiando la ricettivita' commerciale, il recupero e l'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualita' delle strutture esistenti.

Protocollo-art. 12

Art. 12. Impianti di risalita 1. Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di la' delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche. 2. Nuove autorizzazioni all'esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorita' alle specie vegetali di origine locale.

Protocollo-art. 13

Art. 13. Traffico e trasporti turistici 1. Le Parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche. 2. Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne l'uso da parte dei turisti.

Protocollo-art. 14

Art. 14. Tecniche particolari di assetto territoriale 1. Piste da sci 1. Le Parti contraenti provvedono affinche' la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilita' dei biotopi. 2. Le modifiche del terreno vanno limitate il piu' possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andra' ripristinata la vegetazione dando priorita' alle specie di origine locale. 2. Impianti di innevamento Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere piu' sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.

Protocollo-art. 15

Art. 15. Attivita' sportive 1. Le Parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attivita' sportive all'aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Questo controllo puo' condurre, ove necessario, a vietarne la pratica. 2. Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attivita' sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorita' competenti.

Protocollo-art. 16

Art. 16. Deposito da aeromobili Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi.

Protocollo-art. 17

Art. 17. Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli Viene raccomandato alle Parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.

Protocollo-art. 18

Art. 18. Scaglionamento delle vacanze 1. Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate. 2. A tale scopo, e' opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.

Protocollo-art. 19

Art. 19. Incentivazione dell'innovazione Viene raccomandato alle Parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l'organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo Protocollo.

Protocollo-art. 20

Art. 20. Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato Le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attivita' in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Protocollo-art. 21

Art. 21. Misure integrative Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per il turismo sostenibile.

Protocollo-art. 22

Art. 22. Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonche' l'analisi degli sviluppi futuri. 2. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 3. Le Parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all'attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo Protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.

Protocollo-art. 23

Art. 23. Formazione e informazione 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. Potrebbero cosi essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio: «animatori ecologici», «responsabili della qualita' delle stazioni turistiche», «assistenti turistici per persone disabili».

Protocollo-art. 24

Art. 24. Attuazione Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Protocollo-art. 25

Art. 25. Controllo del rispetto degli obblighi 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.

Protocollo-art. 26

Art. 26. Valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Protocollo-art. 27

Art. 27. Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Protocollo-art. 28

Art. 28. Firma e ratifica 1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 16 ottobre 1998 nonche' dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Protocollo-art. 29

Art. 29. Notifiche Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualemente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie. Per la Repubblica d'Austria Per la Repubblica Francese Per la Repubblica Federale di Germania Per la Repubblica Italiana Per il Principato di Liechtenstein Per il Principato di Monaco Per la Repubblica di Slovenia Per la Confederazione Svizzera Per la Comunita' Europea

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