DECRETO 16 aprile 2012, n. 75

Type Decreto
Publication 2012-04-16
Ultimo aggiornamento 2017-09-18
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e, in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e in servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia ed in particolare l'articolo 30, comma 21, che fissa in quindici anni la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura CE apposti sui contatori del gas con portata fino a 10 m³/h;

Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 135 del 2009 con il quale sono state date disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso ed al commercio degli stessi;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

Eseguita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista

la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 1993 del 30 gennaio 2012; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai controlli successivi alla messa in servizio relativi ai contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, definiti all'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni del medesimo decreto, con esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali): «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1. (Omissis).». «Art. 47(Funzioni e compiti conservati allo Stato). - (Omissis). 2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonchè le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive. (Omissis).». «Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse). - 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio. 2. 3. 4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.». - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni): «Art. 29 (Ordinamento). - (Omissis). 2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonchè, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio: «Art. 5 (Regioni a statuto speciale e province autonome). - (Omissis). 2. Le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta sono attribuite alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, che all'art. 11, ha statuito, nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'assunzione da parte della regione dei compiti della camera di commercio.». - Il decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1947, n. 10. - Il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2000, n. 216. - Il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2001, n. 86. - Il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94. - La legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activites liberales), è pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 11 giugno 2002, n. 25. - Il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159. - La legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164. - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura): «Art. 19 (Aggiornamento e controlli successivi). - 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico. 2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio.». - La direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135. Entrata in vigore il 20 maggio 2004. - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 22 del 2007: «Art. 14 (Vigilanza sul mercato). - 1. I soggetti individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da quelli di cui all'art. 9, svolgono attività di vigilanza sul mercato. 2. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.». - Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e in servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154. - La citata direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. Entrata in vigore il 17 maggio 2006. - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.: «Art. 30 (Misure per l'efficienza del settore energetico). - (Omissis). 21. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.». - La legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, S.O. - Si riporta l'art. 7 del citato decreto-legge n. 135 del 2009: «Art. 7 (Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1. 2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo di cui all'art. 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall'art. 2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2012". 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che sostituisce l'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580): «Art. 1 (Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580). - (Omissis). 2. L'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonchè, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonchè i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà. 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge; b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche; c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti; h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci; m) raccolta degli usi e delle consuetudini; n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. 3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lettere g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. 5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. 6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni. 8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile. 9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.".». - Si riporta l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20]. 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». - La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998. - La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2007, n. 64, S.O. - Per i riferimenti alla direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, vedasi nelle note alle premesse.

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