DECRETO 7 giugno 2012, n. 76

Type Decreto
Publication 2012-06-07
Ultimo aggiornamento 2016-07-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, del Consiglio universitario nazionale e del Comitato degli esperti per le politiche della ricerca, espressi rispettivamente in data 12 ottobre 2011, 19 ottobre 2011 e 19 ottobre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2012;

Considerata la necessita' di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;

Ritenuto altresi' di definire i criteri e le modalita' mediante le quali e' accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 3882 del 24 aprile 2012 e 5495 del 7 giugno 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario): "Art. 16. Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale (Omissis). 3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro; b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici; c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale; d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione; e) i termini e le modalita' di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicita' degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita'; g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa universita'; la possibilita' che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attivita' scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura; l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di piu' di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale; m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore; n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. (Omissis).". Si riporta il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240): "Art. 4 . Criteri di valutazione 1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo presente la specificita' delle aree, ai fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4. Con lo stesso decreto puo' essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non puo' essere inferiore a dodici. 2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La revisione o l'adeguamento degli stessi e' disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge. (Omissis).". "Art. 6. Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia (Omissis). 4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale e' stata presentata domanda. 5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari e' effettuata dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. (Omissis).". Note alle premesse: Si riporta il testo dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana: "Art. 33. (Omissis). Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. (Omissis).". L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Per il testo dell'articolo 16, comma 3 della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note al titolo. Per il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note al titolo. Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O. Il testo della legge 9 maggio 1989, n. 168 ( Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica) e tecnologica e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O. Il testo della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258. Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).". Note all'art. 1: Per i riferimenti alla legge n. 240 del 2010, si vedano le note alle premesse. Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010: "Art. 15. Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita', i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (Omissis).". "Art. 16. Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale 1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale): "Art. 1. Composizione 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da: a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; (Omissis).".

Art. 2

Oggetto

Note all'art. 2: Per il testo dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note al titolo. Per il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note al titolo.

Art. 3

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia

1.Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.

2.Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in base al quale l'abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.

3.L'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri piu' selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'universita' sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

Art. 4

Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia

1.Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e' volta ad accertare la piena maturita' scientifica dei candidati, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualita' e originalita', tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la capacita' di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacita' di attrarre finanziamenti competitivi in qualita' di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacita' di promuovere attivita' di trasferimento tecnologico. La commissione puo' stabilire, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o piu' di tali ulteriori criteri in relazione alla specificita' del settore concorsuale.

Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011: "Art. 3. Abilitazione scientifica nazionale 1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari. (Omissis).".

Art. 5

Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia

1.Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e' volta ad accertare la maturita' scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualita' e originalita' dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacita' di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacita' di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualita' di responsabile locale e la capacita' di promuovere attivita' di trasferimento tecnologico. La commissione puo' stabilire, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o piu' di tali ulteriori criteri in relazione alla specificita' del settore concorsuale.

Note all'art. 5: Per il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note all'articolo 4.

Art. 6

Indicatori di attivita' scientifica

5.Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi e' tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.

6.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ANVUR pubblica sul proprio sito e trasmette al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui all'allegato B, definiti secondo modalita' stabilite con propria delibera.

Art. 7

Pubblicazioni presentate dai candidati

1.Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare e' stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato C.

2.Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare e' stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato E.

3.Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Art. 8

Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari

1.Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto i professori ordinari che, ferma restando la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge, sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento, riferiti al settore concorsuale di appartenenza, e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul sito del Ministero.

3.Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera b) del comma 2, per quanto attiene ai parametri di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), e' assicurato dall'appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione dell'attivita' svolta di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), la coerenza e' accertata, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, sulla base degli indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificati, e, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati. Se il professore, inserito nella lista per il sorteggio dei commissari ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento, appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso e' valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza.

5.Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3.

6.Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3, ne informa il Direttore generale, il quale comunica all'interessato entro dieci giorni i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato puo' presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie. In tal caso, su richiesta del Direttore generale, l'ANVUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione all'interessato con apposito provvedimento del Direttore generale.

7.Entro dieci giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.

8.In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge.

Note all'art. 8: Per il testo dell'articolo 16, comma 3, lettera h), della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note al titolo. Per il testo dell'articolo 6, commi 4 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note al titolo. Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 2, 3 e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011: "Art. 6 - Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia (Omissis). 2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita'. 3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attivita' scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di universita' italiane. (Omissis). 6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 e' inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, non hanno manifestato l'indisponibilita' a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di otto unita' occorrente per la formazione della lista, la stessa e' integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unita' disponibili e' pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e' quindi effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010: "Art. 6. Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo (Omissis). 7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini del comma 8. (Omissis).".

Art. 9

Revisione dei criteri e parametri

1.Ogni cinque anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri stabiliti dagli articoli 4 e 5, nonche' del numero massimo delle pubblicazioni di cui all'articolo 7, e relativi allegati, del presente regolamento, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della Legge, nonche' delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione degli stessi con proprio decreto.

2.Al termine della seconda tornata delle procedure di abilitazione, e a regime ogni tre anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, verifica l'adeguatezza e congruita' degli indicatori di cui agli allegati A e B del presente regolamento, e ne dispone con proprio decreto l'eventuale revisione.

Note all'art. 9: Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 240 del 2010: "Art. 5. Delega in materia di interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario (Omissis). 5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima universita'; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente. (Omissis).".

Art. 10

Disposizioni finanziarie e finali

1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.L'ANVUR svolge le attivita' previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.Gli allegati A, B, C, D, E e F sono parte integrante del presente decreto.

Il Ministro: Profumo

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN.

LAVORO, registro n. 8, foglio n. 51

Note all'art. 10: Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O.

Allegato A

Allegato A. Indicatori bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano. 1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i seguenti: a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale; b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia. 2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti: a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. Per questo indicatore la normalizzazione per l'eta' accademica interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni; b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva normalizzato per l'eta' accademica; c) l'indice h di Hirsch normalizzato per l'eta' accademica. 3. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti: a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso; b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2. 4. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane e' effettuato dall'ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero. 5. Gli indicatori bibliometrici al fine della valutazione degli aspiranti commissari sono i seguenti: a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento; b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva; c) l'indice h di Hirsch. 6. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui al numero 5 sono le seguenti: a) per ciascuno dei tre indicatori si calcola la mediana della distribuzione relativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso; b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 5. 7. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane e' effettuato dall'ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero.

Allegato B

Allegato B. Indicatori di attivita' scientifica non bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano. 1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attivita' scientifica non bibliometrici sono i seguenti: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14 con l'eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia e i settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale. 2. Per ciascun settore concorsuale di cui al numero 1 l'ANVUR, anche avvalendosi dei gruppi di esperti della Valutazione della Qualita' della Ricerca (VQR) e delle societa' scientifiche nazionali, effettua una suddivisione delle riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani in tre classi di merito: a) le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunita' degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali; b) le riviste di classe B sono quelle, dotate di ISSN, che godono di buona reputazione presso la comunita' scientifica di riferimento e hanno diffusione almeno nazionale; c) tutte le altre riviste scientifiche appartengono alla classe C. 3. Gli indicatori di attivita' scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti: a) il numero di libri nonche' il numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. Per questi indicatori la normalizzazione per l'eta' accademica interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni; b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero 2, pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento, normalizzato per l'eta' accademica. 4. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui al numero 3 sono le seguenti: a) per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso; b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 3. 5. La classificazione delle riviste e il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane sono effettuati dall'ANVUR e pubblicati sul proprio sito web e su quello del Ministero. 6. Gli indicatori di attivita' scientifica non bibliometrici al fine della valutazione della qualificazione degli aspiranti commissari sono i seguenti: a) il numero di libri nonche' il numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento; b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero 2 pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento. 7. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui al numero 6 sono le seguenti: a) per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione relativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso; b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 6. 8. La classificazione delle riviste e il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane sono effettuati dall'ANVUR e pubblicati sul proprio sito web e su quello del Ministero.

Allegato C

Allegato C Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per la prima fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 7. 1. Matematica: 20 2. Fisica: 20 3. Chimica: 20 4. Scienze della Terra: 20 5. Scienze biologiche: 20 6. Scienze mediche: 20 7. Scienze agrarie e veterinarie: 20 8. Ingegneria civile e architettura: 16 9. Ingegneria industriale e dell'informazione: 20 10. Scienze dell'antichita', filologiche, letterarie e storico-artistiche: 18 11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 18 12. Scienze giuridiche: 18 13. Scienze economiche e statistiche: 18 14. Scienze politiche e sociali: 18

Allegato D

Allegato D Classificazione di merito delle pubblicazioni. 1. Le pubblicazioni di livello eccellente sono quelle riconosciute come eccellenti a livello internazionale per originalita', rigore metodologico e rilevanza interpretativa; oppure quelle che hanno innovato in maniera significativa il campo degli studi a livello nazionale. 2. Le pubblicazioni di livello buono sono quelle di importanza internazionale e nazionale riconosciute per originalita' dei risultati e rigore metodologico. 3. Le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza. 4. Le pubblicazioni di livello limitato sono quelle a diffusione nazionale o locale, oppure in sede internazionale di non particolare rilevanza, che hanno dato un contributo modesto alle conoscenze nei settori di pertinenza.

Allegato E

Allegato E Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per le funzioni di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 7. 1. Matematica: 12 2. Fisica: 12 3. Chimica: 12 4. Scienze della Terra: 12 5. Scienze biologiche: 12 6. Scienze mediche: 14 7. Scienze agrarie e veterinarie: 14 8. Ingegneria civile e architettura: 12 9. Ingegneria industriale e dell'informazione: 14 10. Scienze dell'antichita', filologiche, letterarie e storico-artistiche: 12 11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 12 12. Scienze giuridiche: 12 13. Scienze economiche e statistiche: 12 14. Scienze politiche e sociali: 12

Allegato F

Allegato F Modello di curriculum ai fini della formazione delle liste degli aspiranti commissari. 1. Posizione accademica: a) settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare (segnalare eventuali variazioni); b) anzianita' in ruolo; c) sede universitaria e dipartimento; d) posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri. 2. Pubblicazioni scientifiche: a) elenco complessivo delle pubblicazioni, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento; b) principali pubblicazioni. 3. Titoli: a) responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; d) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; e) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; f) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore; g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attivita' scientifica; h) nei settori concorsuali in cui e' appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; i) altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.

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