LEGGE 5 giugno 2012, n. 90
Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 40.000 a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Accordo-art. 1
ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (successivamente denominata "la Fondazione") dall'altra parte CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 del 16 dicembre 2008 (rifusione) che istituisce la Fondazione, CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino, CONSIDERANDO che l'articolo 20 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile alla Fondazione, e che l'articolo 21 sulle norme per personale stabilisce che al personale della Fondazione si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli di tale Protocollo nonche' ad altri aspetti, CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia e' disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, Viale Settimio Severo, 65, concluse tra la citta' di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riportate all'Allegato 1, INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di' funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 SEDE 1. Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la citta' di Torino e la regione Piemonte mette a disposizione complesso di Villa Gualino, conformemente alle clausole all'Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo. 2. Per 'sede" si intendono: a) gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Fondazione ed indicati come tali nell'Allegato 1 al presente Accordo; le modifiche vengono comunicate mediante scambio di lettere tra le autorita' designate dalle Parti Contraenti; le planimetrie degli edifici vengono messe a disposizione in caso di necessita'; b) gli "edifici, locali e terreni" che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Fondazione occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Fondazione provvede ad avvertire le autorita' competenti a mezzo lettera raccomandata indirizzata al servizio designato dall'Italia, per quanto possibile con almeno un mese di anticipo, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attivita'.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 PERSONALITA' GIURIDICA 1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica della Fondazione come prevista all'articolo 3 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 ed, in particolare, la sua capacita' di: a) stipulare contratti; b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili; c) di stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, la Fondazione e' rappresentata dal Direttore.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 SOSTEGNO GENERALE 1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari ad aiutare la Fondazione ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia. 2. L'Italia riconosce e conviene che per il buon funzionamento della Fondazione sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonche' impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, la Fondazione mantiene stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali. 3. a) Le competenti autorita' italiane e gli enti loro subordinati si adoperano per quanto possibile a fornire alla Fondazione, su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, i trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio. b) I suddetti servizi vengono forniti alla Fondazione a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. 4. L'Italia si adopera affinche' le competenti autorita' italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo. 5. L'Italia si adoperera' per fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale della Fondazione garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 COMUNICAZIONI 1. La Fondazione e' autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotta tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotta in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite. 2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Fondazione, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore. 3. La Fondazione gode per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che e' accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo incluse le missione diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi, etc.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 RESPONSABILITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non puo' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora sia chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, questa ha diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 RESPONSABILITA' PER DANNI O PREGIUDIZI 1. La Fondazione e' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa della Fondazione di scegliere il diritto applicabile ai contratti, tale responsabilita' e' in principio disciplinata dal diritto italiano. 2. La Fondazione deve tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi. 3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili,
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 PRIVILEGI ED IMMUNITA' 1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunita' previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles 1'8 aprile 1965. 2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Fondazione e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: - tutti i riferimenti alle Comunita' europee vanno letti come riferimenti alla Fondazione; - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Fondazione; - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Fondazione. 3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni gia' ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione Europea o ad organismi gia' presenti in Italia.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 IMMUNITA' DELLA FONDAZIONE 1. La Fondazione, i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione - non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunita' ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. 2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili. Le autorita' italiane non entreranno nei locali per svolgere attivita' ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore della Fondazione ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumera' il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro. 3. La Fondazione non gode dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari: (i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene alla Fondazione o e' utilizzato per suo conto ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento sul personale; (iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione; (iv)in relazione alle controversie tra la Fondazione ed il proprio personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera (a) in materia di contenzioso del pubblico impiego laddove la giurisdizione non appartiene alla Corte di giustizia delle Comunita' europee e segnatamente, in primo grado, al Tribunale della funzione pubblica. 4. Il Direttore della Fondazione si impegna a fare in modo che i locali della Fondazione non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della liberta' personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese. 5. L'Italia riconosce alla Fondazione il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorita' italiane interessate, in qualsiasi altra localita' d'Italia. 6. Le autorita' italiane garantiscono il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Fondazione alle persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. La Fondazione, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, sono, entro i limiti della loro attivita' ufficiale, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano. 3. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Fondazione ne e' esente per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo concernenti le sue attivita' ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto di' beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. 4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione e' ugualmente esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovratasse sul consumo di elettricita', metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato. 5. Le esenzioni e concessioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorita' competenti italiane alla Fondazione. 6, La Fondazione e' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali; per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'esenzione e' limitata alle importazioni di beni di rilevante importo, cosi come definiti al comma 3 del presente articolo. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai-provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea: le autorita' italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. 7. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione* le competenti autorita' italiane, che comporteranno piu' specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico. 8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza preventivo accordo delle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffe in vigore a tale data. 9. La Fondazione puo' ricevere o detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 VEICOLI DELLA FONDAZIONE 1. La Fondazione e' esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attivita' ufficiali" e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione e' parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono esser acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali, Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potra' disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 PERSONALE DELLA FONDAZIONE 1. personale della Fondazione e' composto dalle seguenti categorie: a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' europee - funzionari - agenti temporanei agenti a contratto agenti locali b) personale esterno - esperti nazionali distaccati (END) - esperti nazionali in formazione professionale (ENFP) - tirocinanti 2. I privilegi e le immunita' concessi dal presente Accordo al personale della Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono. 3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto della Fondazione: (i) godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di queste immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni; (ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione; (iii) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalita' di registrazione degli stranieri; (iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di' pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; (v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico, ricevono la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti; (vi) che non sono residenti permanenti in Italia ne' cittadini italiani, possono: (a) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno a decorrere dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare per un massimo di due spedizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini - in esenzione doganale e di altre imposte indirette la propria mobilia e i propri effetti personali, o acquistare in Italia, in esenzione dall'IVA, mobilia ed effetti personali che siano di importo superiore ai limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali; (b) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare -dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini - in esenzione doganale e di altre imposte indirette un veicolo a motore, o acquistarlo in esenzione dall'IVA. Il predetto veicolo durante il periodo della loro residenza in Italia e' altresi' esente da tasse di immatricolazione ed automobilistiche ed e' registrato in serie speciale; (vii) possono esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Fondazione, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso. 4. L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di' azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente alla Fondazione o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Fondazione, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. 5. Oltre ai privilegi ed alle immunita' definite ai commi precedenti, al Direttore della Fondazione e ai quattro membri dell'organo interno di direzione e programmazione (cosiddetto Management Team) aventi funzioni di direttori di dipartimento, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunita', agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia. 6. Agli agenti locali si applicano unicamente i privilegi dell'articolo 11 comma 3 (i).
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 SICUREZZA SOCIALE 1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidita' e decesso, e per consentire agli interessati il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, a) i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regimereyknedisicunezza sociale dell'Unione Europea; b) gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea, ad eccezione degli agenti a contratto con contratto di durata inferiore ad un anno, i quali possono optare tra l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea ed il regime di sicurezza sociale dell'ultimo paese di iscrizione; c) gli agenti locali sono iscritti al regime italiano di sicurezza sociale. I contributi previsti dalla normativa in vigore sono corrisposti dalla Fondazione. 2. Salvo quanto previsto alla lettera (o) del precedente comma, la Fondazione e' esente dall'obbligo di versamento dei contributi dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale. La Fondazione e' esente dagli obblighi di versamento relativi all'assicurazione malattia sulle retribuzioni da essa corrisposte, ovvero corrisposte a suo nome, al proprio personale. personale di cittadinanza italiana e' tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorita' italiane. Almeno una volta all'anno la Fondazione comunica alle autorita' italiane l'elenco del personale di cui all'articolo 11, comma 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico 2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente comma 1, il Ministero degli Affari Esteri rilascia al personale della Fondazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera (a), ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, agli esperti nazionali distaccati ed agli esperti nazionali in formazione professionale, una speciale carta d'identita' che attesti che il titolare di tale carta d'identita' speciale e' un funzionario della Fondazione o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario. 3. Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il dovere di privare dell'immunita' Direttore della Fondazione o un membro del suo personale, qualora ritenga che l'immunita' possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione, 4, La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti' autorita' del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunita' e alle facilitazioni previste dal presente Accordo. 5. Fatti salvi i privilegi e le immunita' concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato. 6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonche' tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attivita', le competenti autorita' italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidita' visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie relative all'applicazione dei presente Accordo sono oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalita' richieste dai rispettivi ordinamenti interni. Fatto a Torino il 22 gennaio 2010 in due originali nelle lingue italiana ed inglese. In caso di controversie relative all'interpretazione del presente Accordo, fa fede il testo in lingua italiana. Per la Repubblica Italiana Per la Fondazione (Firma illegibile) (Firma illegibile)
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' DI TORINO PER LA LOCALIZZAZIONE A VILLA GUALINO DELLA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PREMESSO CHE: - la CEE ha individuato Torino come sede della Fondazione Europea per la Formazione, d'ora in avanti nel presente atto denominata "Fondazione"; - la Citta' di Torino si e' impegnata a ricercare la sede idonea ad allocare nel modo piu' adeguato la Fondazione; - la Regione Piemonte ha da un decennio promosso la realizzazione del progetto Villa Gualino, al fine di dotare il Piemonte e Torino di una struttura residenziale, attrezzata e funzionale, per lo svolgimento di attivita' di ricerca avanzata, di alta formazione e di interscambio nei settori della scienza, della tecnologia, dell'economia e dell'informazione; - la Regione Piemonte ha, nell'ambito del sopracitato progetto, recuperato e ristrutturato una prima porzione della struttura, attiva dal 1985, ed ha in corso di ultimazione un secondo lotto per la sistemazione degli istituti scientifici costituiti dalla stessa Regione in collaborazione con gli Enti locali, gli Atenei, le forze economiche e produttive piemontesi; - la Regione Piemonte ha dato in concessione per 13 anni con atto rep. n. 206 registrato il 29.10.1990 alla Societa' "Consorzio Villa Gualino s.r.l.", d'ora in avanti nel presente atto denominato "Consorzio", il complesso, affidandogli la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del settore ovest del corpo basso nonche' la gestione sia della porzione ma funzionante sia delle porzioni che mano a mano saranno ristrutturate e regolamentando termini economici e di destinazione d'uso della struttura con convenzione rep. n. 1167 registrata il 20.12.1991; - due delegazioni della CEE, dopo aver effettuato in data 21.1.1994 e in data 1.3.1994, presente il Commissario prof. Antonio Ruberti, una serie di sopralluoghi, hanno espresso parere favorevole alla collocazione in Villa Gualino della Fondazione; - la Regione Piemonte ritiene coerente l'attivita' della Fondazione con il progetto-Villa Gualino. TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CITTA' DI TORINO SI CONVIENE: ART. l La Regione Piemonte, d'intesa con la Citta' di Torino, destina alla Fondazione di cui in premessa, l'area delimitata con i colori rosso, verde e blu negli allegati A e B, che formano parte integrante del presente protocollo. Tale destinazione avverra', con le modalita' previste dal presente atto, a far data dal 1° gennaio 1995, per la durata di 30 anni. Per i primi vent'anni nulla e' dovuto da parte della Citta' di Torino, oltre a quanto previsto dal presente accordo. Sei mesi prima dello spirare del ventesimo anno, la Regione Piemonte ridefinira' con la Citta' di Torino, gli oneri a carico dell'Amministrazione Civica relativi alla messa a disposizione dell'area per gli ultimi 10 anni. In particolare la Regione Piemonte destina alla Fondazione, a partire dal 1° gennaio 1995, fatte salve le necessita' di cui al 3° comma del successivo art. 5, gli spazi dell'immobile di Villa Guatino, contrassegnati col colore rosso, di cui agli allegati A e B. A tal fine si impegna a garantire, entro la fine del 1994, il finanziamento di L. 1.000.000.000 per la conclusione dei lavori di ristrutturazione in corso, comprese quelle modificazioni che la CEE richiedera' e che si valutera' concordemente di possibile effettuazione.
Protocollo-art. 2
ART. 2 Il Consorzio Villa Gualino, sulla base delle indicazioni che perverranno da parte della CEE, progettera' ed eseguira' i lavori indispensabili negli spazi, contrassegnati col colore verde (primo stralcio) e col colore blu (secondo stralcio) di cui agli allegati A e B, destinati anch'essi a sede della Fondazione. Il Consorzio, inoltre, sulla base delle indicazioni della Regione Piemonte, provvede alla progettazione, in un'area di Villa Gualino da individuare, di una nuova costruzione da destinare alle attivita' che avrebbero dovuto trovare allocazione nel settore est del corpo basso nonche' alla ristorazione che, per la presenza della Fondazione, necessitera' di maggiori spazi. Sara' contestualmente effettuata, per tale nuova costruzione, dal Consorzio la verifica di tutto quanto attiene ai vincoli urbanistici, ambientali, architettonici, igienico-sanitari, di sicurezza. Il progetto dovra' essere presentato per l'approvazione alla Regione Piemonte entro il 30.9.1994.
Protocollo-art. 3
ART. 3 La Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla presentazione, approva il progetto di recupero e di nuova costruzione, comprensivo dei pareri e delle autorizzazioni necessari, con particolare riferimento a quelli relativi alla costruzione di nuovi edifici, condizione necessaria per l'attivazione di tutti gli interventi. A tal fine la Citta' di Torino si impegna a favorire l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, che si rendessero necessari per la rapida e coerente realizzazione di quanto previsto dal progetto e, piu' in generale, dal presente protocollo d'intesa.
Protocollo-art. 4
ART. 4 Il Consorzio eseguira' i lavori, cosi' come approvati All'Amministrazione Regionale e sulla base di un cronoprogramma concordato con l'Amministrazione Regionale stessa, l'Amministrazione Comunale di Torino e la Fondazione.
Protocollo-art. 5
ART. 5 La Regione Piemonte autorizza, ai sensi della convenzione con il Consorzio, citata in premessa, la stipula di un contratto con la Fondazione per l'uso degli spazi assegnati, a partire dal l° gennaio 1995, per la durata di 10 Anni. Il contratto sara' rinnovato con modalita' da ridefinirsi per i successivi periodi. Nel contratto dovranno essere regolamentati i termini per gli oneri derivanti dalle spese di riscaldamento, utenze varie, pulizia, manutenzione ordinaria, servizi gestionali dell'area nonche' precisati le condizioni di utilizzo degli spazi e dei servizi comuni del complesso (sala convegni, sale riunioni, foresteria, ristorante, parco, parcheggi, ecc.), le relative tariffe e quant'altro si rendesse necessario per la definizione dei rapporti. Preso atto delle necessita' espresse dalla Fondazione, il Consorzio, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, operera' al fine di garantire l'ospitalita' ad un primo nucleo di massimo 25 persone, a partire dal mese di luglio 1994, anche ricorrendo a soluzione provvisoria.
Protocollo-art. 6
ART. 6 Al Consorzio Villa Gualino saranno garantiti contributi per L. 19.000.000.000, a copertura delle spese derivanti da tutti gli interventi che si rendono necessari per l'insediamento della Fondazione, per le nuove costruzioni e per la sistemazione definitiva dell'intero complesso e del parco. A tal fine la Citta' di Torino ha gia' approvato l'erogazione di un contributo di L. 3.000.000.000, la Camera di Commercio di Torino ha deliberato un contributo di L. 1.500.000.000, la U. E. ha approvato un contributo di 5.000.000 di ECU (circa L. 9.500.000.000), la Compagnia di San Paolo ha deliberato un primo contributo di L 350.000.000, la Fondazione C.R.T. ha approvato un primo contributo di L 1.000.000.000. Sono pertanto gia' deliberati ed approvati contributi per un importo complessivo di L. 15.350.000.000. La Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia di San Paolo hanno inoltre espresso la loro disponibilita' ad erogare negli esercizi 1995/96/97 rispettivamente contributi per L 1.000.000.000 e per L 2.650.000.000 per un importo complessivo di L. 3.650.000.000. A favore del Consorzio Villa Gualino la Citta' di Torino concedera' fidejussione per L. 3.650.000.000, a garanzia degli importi ancora da deliberare da parte degli istituti bancari. Alla progressiva erogazione dei contributi da parte della Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia di San Paolo corrispondera' l'adeguamento della garanzia fidejussoria. Le modalita' e i tempi di liquidazione dei contributi saranno concordati tra Regione Piemonte, Citta' di Torino e Consorzio Villa Gustino, tenendo conto delle esigenze di avvio e di avanzamento dei lavori.
Protocollo-art. 7
ART. 7 La Citta' di Torino si impegna a reperire, d'intesa con la Regione Piemonte e in Torino, un'area idonea per il trasferimento della mostra Experimenta, attualmente allestita a Villa Gualino, concorrendo alle spese di insediamento e di gestione della stessa, nelle forme che si riterranno piu' opportune. Fino a che tale nuovo insediamento non sia realizzato, le manifestazioni di Experimenta continueranno a svolgersi nell'attuale sede.
Protocollo-art. 8
ART. 8 La Regione Piemonte e la Citta' di Torino opereranno concordemente per la valorizzazione complessiva di Villa Gualino, con particolare riguardo al sostegno delle istituzioni scientifiche operanti presso la struttura, allo sviluppo dei rapporti tra le istituzioni stesse e la Comunita' europea ed internazionale e al potenziamento delle iniziative di ricerca avanzata, di formazione e di interscambio nei settori della scienza, della tecnologia, dell'economia e dell'informazione, in collaborazione con gli atenei e le forze culturali, economiche e produttive piemontesi. Tra le forme di collaborazione e valorizzazione del complesso di Villa Gualino, in funzione della nuova dimensione internazionale che verra' ad assumere, la Citta' di Torino valutera' prioritariamente la possibilita' di allestire servizi di comunicazione agevole fra il centro citta' e la zona collinare in cui e' ubicato il complesso.
Protocollo-art. 9
ART. 9 Il Consorzio Villa Gualino sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza il presente protocollo. Torino li Per la Regione Piemonte Per la Citta' di Torino Per accettazione del Consorzio Villa Gualino [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=012G010800200090110001&dgu=2012-06-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-06-30&art.codiceRedazionale=012G0108)
Protocollo-Relazione tecnica
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE EDILIZIE Il centro polifunzionale di Villa Gualino e' costituito da tre nuclei autonomi ma interconnessi, organizzati per ospitare differenti attivita'. Il primo di essi, la "palazzina", che coincide con il cosidetto -settore A-, svolge da tempo funzione ricettivo- alberghiera. Per il secondo nucleo, il "corpo inferiore", che comprende i cosiddetti "settori B1 e B2, C1 e C2, D", e' stato definitivamente previsto l'utilizzo ad attivita' di terziario avanzato: il "settore B1" come centro conferenze, i "settori B2, C1 e C2. D" come sede della Fondazione CEE Task Force Risorse Umane. I "settori B1 e B2" sono in corso di ultimazione. I "settori C1 e C2, D" devono ancora essere ristrutturati. Il terzo nucleo, che coincide con il cosiddetto "settore E", comprendera' la costruzione di un ristorante self-service e di un nucleo autonomo di uffici, e la sistemazione definitiva a parcheggi, giardino e parco dell'intera superficie della proprieta' libera da costruzioni. L'organizzazione complessiva, la distribuzione, la forma e la dimensione dei singoli locali dei "settori B2, C1 e C2" sono puntualmente specificate nei disegni di progetto e, per B2, anche nello stato attuale del fabbricato. Per il "settore D" e' stato elaborato un progetto di larga massima in attesa delle piu' precise indicazioni che verranno fornite dalla Fondazione CEE. La ristrutturazione e la riqualificazione di tutti i settori saranno - o gia' sono - eseguite con criteri costanti, utilizzando per situazioni analoghe uguali caratteristiche tecnologiche e tecniche, uguali componenti e materiali. Pertanto la descrizione delle opere, che qui segue, e' valida per tutti i quattro settori. Descrizione delle opere - Opere di fondazione, sottomurazione e consolidamento anche mediante utilizzo di pali iniettati previa perforazione. - Opere strutturali in elevazione in cls. armato. - Interventi sulle strutture i-n c.a. orizzontali esistenti, mediante bonifica con betoncino sull'estradosso; demolizione della soletta rovescia e bonifica dell'intradosso. - Strutture verticali e orizzontali in acciaio a sostegno di murature, travi, solai esistenti. - Murature di mattoni pieni a completamento e risanamento di murature esistenti; paramento di mattoni a faccia vista a completamento dei muri a faccia vista esistenti. - Murature di blocchi semipieni termoisolanti per pareti di nuova costruzione. - Tramezzatura dei locali in muratura di mattoni semipieni di spessore cm. 7 o cm. 12, secondo le indicazioni dei disegni. La richiesta di adottare pareti mobili (anziche' tramezzi in muratura) per la suddivisione degli uffici, con la possibilita' di inserire in futuro una parete per ogni maschio di muro, incontra condizioni tecniche pressoche' proibitive se si vuole garantire un corretto isolamento acustico. Sussistono infatti numerose e gravose difficolta' tecniche per l'esecuzione del setto di separazione acustica posto tra il controsoffitto e l'intradosso del solaio di copertura (vedi nota in Appendice). - Coperture piane a terrazzo eseguite con strato di pendenza in argilla espansa, strato isolante in polistirene spessore cm. 4, manto impermeabile a due strati di membrana plastobituminosa, massetto in cls spessore cm. 4, pavimento in pietrini di cemento e cotto toscano non gelivo. - Coperture piane a transito veicolare eseguite con strato di pendenza in cls, manto impermeabile a due strati di membrana plasto-bituminosa, strato di base in misto granulare bitumato spessore cm. 12, tappeto di usura di pietrischetto bitumato spessore cm. 4, polvere di frantoio. - Impermeabilizzazioni verticali con membrana prefabbricata bituminosa tra due spalmature di primer bituminoso, strato di protezione di polistirolo spessore cm. 3. - Soffittature interne in doghe di alluminio preverniciato con modulo cm. 20, cartonfeltro e lana di vetro posti superiormente. - Soffittature interne dei corridoi in cartongesso con indice di reazione al fuoco = 1. - Soffittature esterne in lamiera metallica ondulata e stirata a supporto di strato di malta cementizia spessore cm. 3. - Isolamenti termici verticali in polistirene spessore cm. 4 nei parapetti delle finestre e nelle nuove murature. - Isolamenti termici orizzontali in polistirene spessore cm. 4 ricoperto da cartonfeltro sopra le soffittature esterne. - Intonaco esterno pietrificante con colori minerali su rinzaffo in malta di cemento. - Isolamento acustico sotto ogni tramezzo nuovo, con strato di conglomerato di granulato di gomma spessore mm. 5. - Intonaco interno con malta di calce idraulica e arricciatura -in malta di calce dolce. - Pavimenti interni di tutti i locali principali in piastrelle di gres porcellanato 40 x 40 "Corindo" della "Graniti Fiandre"; per i locali di piccole dimensioni lo stesso materiale ma 30 x 30. Passata in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 2. - Pavimenti delle centrali tecniche in gres rosso antiscivolo 7,5 x 15. - Pavimentazioni stradali con fondazione in misto granulare anidro spessore cm. 30 minimo, base in misto granulare bitumato spessore cm. 12, tappeto di usura in pietrischetto bitumato spessore cm. 4, polvere di frantoio. - Marciapiedi esterni con tappeto in pietrischetto bitumato spessore cm. 2,5 su massetto in c.a. e cordoli in pietra di Luserna. - Pavimenti del porticato in pietra di Lucerna 40 x 40 in campi definiti da passate o cordoli in pietra di Luserna. - Marciapiedi della corte interna con pietrini di cemento e fasce di cotto toscano racchiusi in cordoli in cls, su massetto in c.a. - Rivestimenti interni per servizi igienici in piastrelle di ceramica smaltata 20 x 20 o 15 x 15. - Opere esterne di finitura in pietra di Luserna: copertine, zoccoli, davanzali, soglie, gradini a massello e a lastra, architravi, basamenti delle piramidi vetrate. - Zoccoli interni: in marmo bianco "Carrara" h. cm. 10 su tutti i pavimenti in gres porcellanato; in gres rosso su pavimenti in gres rosso; in acciaio inox per i pilastri in acciaio circolari. - Scale esterne di sicurezza totalmente in acciaio zincato a caldo: strutture, gradini, ripiani, parapetti, mancorrenti. - Scale interne eptagonali e circolari in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 2 e cm. 3, zoccolino h. cm. 10. - Scale alle sottocentrali tecniche in elementi prefabbricati di c.a. - Soglie, davanzali, copertine interne in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 3. - Serramenti esterni in alluminio spessore mm. 55, con ossidazione anodica minimo 15 micron, elettrocolorazione e satinatura chimica; battute in neoprene; controtelaio in acciaio zincato; tende avvolgibili esterne a rullo in tessuto alveolare in fibra di vetro e PVC con comando ad asta oscillante e cassonetti in alluminio. - Serramenti esterni in acciaio per i locali delle centrali tecniche. - Serramenti interni vetrati in alluminio, con caratteristiche analoghe a quelli esterni, controtelaio in acciaio zincato. - Porte interne con controtelaio in acciaio zincato, telaio fisso in alluminio con caratteristiche analoghe a quelle per serramenti esterni, con sezione a cannocchiale, pannello porta pieno spessore mm. 48 in tamburato di legno e due compensati da mm. 5, rivestito con laminato plastico melaminico. - Porte in acciaio, antincendio, vetrate, omologate per classe di resistenza al fuoco REI 60'. - Porte in acciaio, antincendio, piene o con oblo diametro cm. 40, omologate per resistenza al fuoco REI 50'. - Stipiti e architravi di ascensori, di porte e vetrate in acciaio, eseguiti in alluminio con caratteristiche analoghe a quelle dei serramenti esterni. Maniglioni, maniglioni antipanico, apparati antincendio, pompe di chiusura, serrature elettriche su serramenti esterni e interni, ove occorra. - Griglie pedonabili e carrabili, con struttura principale (mobile ove richiesto) in profilati normali, struttura secondaria a racchiudere i pannelli di griglia eseguita con lame a interspazio non maggiore di cm. 1,5; il tutto zincato a caldo. - Griglie in alluminio a schermatura dei lucernari dei corridoi della manica bassa. - Mancorrenti in tubo di acciaio per scale esterne, parapetti terrazze, scale interne circolari ed eptagone. - Parapetto delle scale eptagone in tubi e profilati in acciaio verniciato a fuoco e lastre di vetro temperato. - Mancorrente di sicurezza in alluminio rinforzato per le finestre del primo piano con parapetto di altezza inferiore a cm. 100. - Pareti e parapetti in vetrocemento con diffusori a camera d'aria spessore cm. 8 contenuti in telai in acciaio, per le scale eptagonali. - Opere da lattoniere in rame per le copertine dei basamenti dei lucernari; bocchettoni in piombo spessore 20/10 mm. per gli imbocchi dei tubi pluviali nel terrazzo. - Vetri: - vetrate a camera d'aria per serramenti esterni; - vetrate a camera d'aria con due vetri stratificati per le porte esterne; - vetrate a camera d'aria con cristallo temperato riflettente esterno spessore mm. 8 e stratificato interno per le piramidi vetrate; - vetri stratificati per porte interne; - vetri stratificati Ignistop 60' per le porte tagliafuoco interne. - Lucernari in metacrilato opale con camera d'aria, dimensioni 100 x 200, con basamento in profilato di alluminio e guarnizioni. - Decorazione delle pareti dei locali di uso comune con smalto gliceroftalico a due mani previa imprimitura. - Decorazione di pareti e soffitti di uffici, servizi, e di soffitti dei locali di uso comune con idropittura lavabile, con almeno il 30% di resine, a due mani previa imprimitura. - Trattamento delle superfici murarie esterne con applicazione di idrorepellente al silicone a due mani, a rifiuto. - Decorazione delle opere in ferro non preverniciate con due mani di smalto sintetico previa preparazione con protezione antiruggine o, per le superfici zincate, con speciale aggrappante. - Protezione delle strutture in. acciaio con vernice intumescente per resistenza al fuoco REI 45', previa preparazione antiruggine. - Formazione di tappeto erboso e piantumazione di alberi nella corte principale.
Protocollo-Appendice
APPENDICE (vedi tavola n° 16 CEE, sezione trasversale del settore C"). Le condizioni pressoche' proibitive da affrontare per garantire un corretto isolamento acustico in ogni teorica posizione di suddivisione degli uffici dipende dalle anomale caratteristiche del fabbricato, caratteristiche che si riscontrano uniformi in tutti i settori; 1) Eccessiva altezza dei locali (minimo mt. 4,70; massimo mt. 5), che richiede un'altezza anomala del setto acustico (mt. 1,50 circa anziche' mt. 0,30 circa) e quindi la necessita' di costruire un'apposita struttura sospesa e controventata che, oltre a separare acusticamente sopporti agevolmente le sollecitazioni verticali e orizzontali trasmessele dalla sottostante parete mobile ad essa fissata. 2) Andamento irregolare della superficie di intradosso del solaio di copertura, causato dalla parziale demolizione della sua soletta inferiore (per motivi di bonifica strutturale) e dalla presenza di travi sporgenti, che impedisce una completa e perfetta aderenza del setto acustico alla sua forma spezzata, con conseguente interruzione dell'effetto di separazione acustica. 3) Presenza di serramenti esterni molti alti, che richiede una modellazione a due livelli della soffittatura dei locali, e la conseguente necessita' di modellare anche il setto acustico e la sua struttura nel suo profilo inferiore; analoga modellazione e' richiesta anche alla parete mobile sottostante. 4) Presenza di canalizzazioni e tubazioni con percorso longitudinale al di sopra della soffittatura, che interrompono la continuita' del setto acustico e quindi diminuiscono l'efficacia dell'isolamento richiesto. La muratura in mattoni, invece, elimina di fatto tutti questi inconvenienti in quanto: separa i locali costituendo una barriera acustica continua da solaio che regge il pavimento a intradosso del solaio di copertura; puo' aderire facilmente alle irregolarita' di contatto con l'intradosso e con le canalizzazioni presenti; consente che il controsoffitto sia autonomo per ogni locale, e, quindi, acusticamente non continuo e facilmente modellabile ad altezze "diverse: Parte di provvedimento in formato grafico 1 PREMESSA Questa relazione illustra gli impianti installati a servizio dei settori B,C,D del complesso denominato Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65 Torino, suddivisi come segue: - Centrali di produzione e sottocentrali di distribuzione dell'intero complesso Impianto termico e di ventilazione - Impianto idrico ed antincendio - Impianto fognario - Impianto elettrico - Impianti elettrici speciali (rivelazione fumi, antintrusione, telefonico, etc.) Le centrali di produzione sono collegale con le zone degli uffici mediante la costruzione di un cunicolo ispezionabile sottostante l'ala bassa del corpo inferiore (settori S e C); il cunicolo collega le due sottocentrali una localizzata sotto il piazzale antistante l'ingresso del settore B e l'altra sistemata al piano interrato del settore D. In relazione alla notevole distanza tra la zona tecnologica di produzione e le sottocentrali, prevista un'unica alimentazione di acqua calda (85 70'C) ed un'unica alimentazione di acqua refrigerata (7 - 12'C) per ogni sottocentrale; tali alimentazioni percorrono il cunicolo per l'intera lunghezza. 2 Descrizione delle centrali di produzione e delle sottocentrali Le centrali tecnologiche (produzione) sono costituite da: - centrale termica con potenza installata di 1,5 milioni di Kcal/h ripartita su 3 caldaie da 0.5 milioni di Kcal/h caduna, alimentate da bruciatori misti cas-gasolio. Nella centrale termica e' installato un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica ed il recupero di energia termica per uso igienico sanitario, costituito da due Totem, alimentati a gas metano, in Grado di produrre ciascuno 15 Kwe e 33000 Kcal/h. - centrale idraulica in cui sono sistemati un serbatoio d'accumulo da 20 mc, due autoclavi da 3 mc con pompe per la distribuzione dell'acqua fredda in tutto l'edificio. II circuito dell'acqua calda sanitaria e' preceduto da un addolcitore a scambio di resine, previsto per una portata media di 36 mc. - centrale elettrica con quadro di media tensione, quadro di bassa tensione per l'alimentazione e la protezione di tutti i.carichi installati nel complesso. Il sistema e' alimentato da due trasformatori da 250 KVA - 6300 V/380V in parallelo installati nel quadro di media tensione. - centrale frigorifera costituita da due gruppi frigoriferi del tipo semiermetico di potenzialita' 200.000 F/h; i condensatori sono raffreddati medianti torri evaporative tocalizzete in una [ossa del piazzale, appositamente predisposta e grigliata superiormente. Tale centrale frigorifera produce l'acqua refrigerata per l'alimentazione delle batterie fredde dei gruppi di trattamento dell'aria a servizio delle varie zone del complesso e per l'alimentazione dei circuiti ventilconvettori. Le sottocentrali di distribuzione e trattamento aria a servizio dei settori B, C, D sono due: - sottocentrale a servizio del settore B e C1 - localizzata sotto il piazzale antistante l'ingresso del settore B in cui sono installati due gruppi di trattamento aria, uno dei quali a servizio della sola sala conferenze e l'altro per gli uffici al piano terreno e primo del settore B e C1 . Tale locale rappresenta una vera e propria sottocentrale con collettori di distribuzione ai vari circuiti, scambiatori di calore ed apparecchiature accessorie, in quanto l'elevata distanza delle centrali di produzione induce a rendere minimo il numero di tubazioni principali di alimentazione (andata e ritorno acqua calda ed acqua refrigerata). - sottocentrale a servizio del settore C2 e D -localizzata al piano interrato del settore D - in cui sono installati due gruppi di trattamento aria, uno dei quali a servizio del settore C2 e l'altro per gli uffici al piano terreno e primo del settore D. Anche tale locale rappresenta una vera e propria sottocentrale con collettori di distribuzione ai vari circuiti, scambiatori di calore ed apparecchiature accessorie. Sono previsti sistemi di contabilizzazione dell'energie distribuite alle sottocentrali per permettere una suddivisione dei costi gestionali. 3 Descrizione deali impianti di distribuzione 3.1 Impianto termico e di ventilazione - Le principali tipologie degli impianti termici adottati peri il riscaldamento od il condizionamento delle varie zone del complesso sono cosi' riassumibili: a) Impianto a ventilconvettori ed aria primaria. Tale impianto e' previsto per tutti i locali eccetto la sala conferenze che e' dotata di impianto a tutt'aria e delle zone di servizio (locali igienici, alcune scale, filtri, guardaroba) che sono dotati di impianto a radiatori. Esso e' del tipo a due tubi con ventilconvettori ad un'unica batteria e valvola di regolazione a tre vie su ogni ventilconvettore. Durante l'inverno i ventilconvettori sono alimentati con acqua tra 65°C e 40°C in ingresso e salto di 10°C tra entrata ed uscita, mentre durante l'estate essi possono essere alimentati con acqua refrigerata in ingresso ad 11°C e con salto di 5°C (nel caso non si ritenesse opportuno l'uso dei ventilconvettori per il raffrescamento estivo, essi possono essere disattivati). I ventilconvettori sono dimensionati per funzionare alla velocita' media del ventilatore, per attenuare i disturbi di tipo acustico. E' previsto un sistema di controllo della regolazione a microprocessore che comanda centralmente le valvole di ogni zona di ventilconvettori consentendo la variazione delle temperature interne di riferimento e l'autodiagnosi del funzionamento delle valvole stesse. Tale sistema fa parte di un generale impianto di supervisione. All'aria primaria, interamente presa dall'esterno, sono affidati due compiti: quello del ricambio e quello della regolazione del grado igrometrico medio negli ambienti. Le portate dell'aria potranno essere variate in funzione di--pacticolari esigenze e tale variazione puo'. essere automatizzata secondo orari prestabiliti. L'impianto e' in grado di mantenere negli ambienti condizioni di temperatura ed umidita' relative prestabilite sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo. Le tubazioni di alimentazione, in tubo mannesmann ed isolate termicamente, seguono il percorso principale a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa; entrano nei vespai sotto il piano terreno e nei cavedi verticali per poi raggiungere i controsotfitti dei piani sottostanti i ventilconvettori, ed alimentarli, dove possibile, dal basso. Dove non sono previsti controsoffitti e dove non esistono vespai praticabili, l'alimentazione ai ventilconvettori e' effettuata con distribuzione a pavimento mediante l'utilizzo di tubazioni in rame preisolate facenti capo a collettorini analoghi a quelli di tipo idraulico. I canali dell'aria primaria, in lamiera zincata ed isolati termicamente, dai vari gruppi di trattamento raggiungono i cavedi ed alimentano gli apparecchi di diffusione dell'aria passando nelle controsoffittature. b) Impianto a radiatori Tale impianto e' previsto nei locali di servizio, ad esempio locali igienici, guardaroba, depositi, filtri ed in alcune scale. Questi locali sono in genere tenuti in depressione e quindi sono ventilati mediante l'aria estratta da altri locali adiacenti. L'impianto e' costituito da radiatori in ghisa od acciaio preverniciato. Le tubazioni, anch'esse in acciaio mannesmann. seguono percorsi paralleli a quelli dei ventilconvettori. c) Impianti a tutt'aria Tali impianti utilizzano l'aria come unico fluido per la climatizzazione degli ambienti: essi effettuano la termoventilazione negli ambienti dove e' previsto il solo riscaldamento invernale (magazzini) ed il condizionamento dove e' previsto il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo e dove necessario mantenere in qualsiasi momento precise condizioni ambientali termiche ed igrometriche (sale conferenze). In relazione alle necessita' ambientali di ricambio, sono realizzati impianti con portate di aria di ricircolo piu' o meno elevate e variabili automaticamente sia in funzione di parametri prestabiliti come ad esempio la qualita' dell'aria ( in base al numero delle persone in ambiente) e sia in funzione di orari prefissati. I canali dell'aria, in lamiera zincata ed isolati termicamente, seguono percorsi dettati da esigenze architettoniche e funzionati. Il centro di calcolo e' dotato impianto autonomo di condizionamento costituito da un-gruppo refrigeratore raffreddato ad aria che alimenta un'unita' locale con immissione dell'aria nel pavimento sopraelevato. 3.2 Impianto idrico. antincendio e fognario L'impianto igienico sanitario e' costituito dalla rete di distribuzione dell'acqua calda e fredda, dai servizi igienici e dalla rete di scarico all'interno dei servizi fino alle colonne. Per quanto riguarda la rete fognaria sono previste colonne in geberit e una nuova rete orizzontale, dove non e' possibile o non consigliabile rutilizzo di quella esistente. Viene invece utilizzato il collettore principale in gres che attraversa il cortile interno in cunicolo ispezionabile a quota tale da permettere la raccolta di tutti gli scarichi anche quelli previsti a piano interrato. La rete di alimentazione principale, che parte dalla centrale idraulica esistente e che comprende acqua fredda, calda e ricircolo, e' in acciaio zincato e fa capo, per ogni gruppo di utenze, a collettori complanari di distribuzione, collocati in cassette con sportelli in acciaio ispezionabili, da cui partono tubazioni in polietilene reticolato a pavimento per l'alimentazione dei singoli apparecchi. Le reti principali passeranno negli spazi ispezionabili previsti (cunicoli, cavedi, controsoffittature) fino a giungere agli elementi terminali costituiti dai collettori complanari. Tutte le tubazioni sono isolate termicamente secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Gli apparecchi sanitari, del tipo sospeso per consentire la migliore pulizia dei pavimenti dei locali, sono tutti dotati di rubinetteria monoforo. monocomando. Nei servizi per il pubblico e per gli handicappati vengono utilizzati apparecchi e rubinetterie adeguate alle specifiche necessita' e secondo la legislazione vigente. La rete di scarico all'interno dei servizi e' realizzata con tubazioni in geberit opportunamente dimensionale. L'impianto antincendio si snoda dall'apposita presa indipendente dell'acquedotto e la rete orizzontale in tubo di acciaio zincalo corre a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa (settori B e C). Dalla rete orizzontale si staccano le derivazioni per l'alimentazione delle cassette U.N.I. 45 che sono installate in prossimita' delle scale o delle uscite, secondo le richieste dei Vigili del Fuoco. 3.3 Impianto elettrico Il dimensionamento della cabina di trasformazione nella sua configurazione finale risulta basato su due trasformatori da 250 KVA in parallelo, per un totale di 500 KVA di potenza totale disponibile. Il percorso principale dei cavi e' realizzato in canalette in lamiera zincata passanti a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa (settori C e B); le salite verticali avvengono nei cavedi mediante passerelle metalliche portacavi ed i percorsi secondari nelle controsoffittature od in traccia. I cavi sono del tipo multipolare, in esecuzione non propagante l'incendio ed a bassa emissione di acido cloridrico, con isolamento in gomma sotto guaina in PVC butile. La struttura dei quadri di fabbricato e' composta da elementi modulari che permettono una maggiore flessibilita' d'impiego in proiezione futura: la verniciatura e' del tipo elettrostatico con polveri epossidiche. quadri elettrici per le centrali o per altre utenze particolari sono in esecuzione monoblocco e con grado di protezione appropriato. I quadri di distribuzione principali sono: - quadro centrale termica, idraulica, frigorifera - quadro sottocentrale settori c2 , e D - quadro sottocentrale settori B e C - quadro piano terreno settore B - quadro piano primo settore B - quadro settore C - quadro settore C - quadro piano terreno settore D - quadro piano primo settore D La principale fonte di emergenza elettrica del complesso e' costituita dai due gruppi di cogenerazione Totem installati nella centrale termica che alimentano le utenze d'emergenza enucleate durante la precedente fase di ristrutturazione e che dovrebbero essere in grado di alimentare anche le nuove utenze del corpo inferiore (illuminazione di sicurezza). L'impianto di illuminazione. normale e di emergenza. e' suddiviso in vani circuiti facenti capo ai quadri di fabbricato. I corpi illuminanti sono scelti in funzione delle caratteristiche architettoniche e delle condizioni di illuminazione da realizzarsi nei vari locali. Nei locali dove e' richiesto un elevato illuminamento per permettere operazioni di studio, lettura etc. e' previsto un doppio livello d'illuminazione, un primo livello generale di base realizzato con corpi illuminanti a soffitto (controsoffitto) ed un secondo livello personalizzato che puo' essere realizzato con corpi illuminanti da tavolo ed alimentati mediante le prese previste ai quattro angoli di ogni locale. Per quanto riguarda l'impianto esterno sono previsti vani circuiti che permettono l'illuminazione di diverse zone e percorsi, quali il cortile interno. le terrazze praticabili, gli ingressi principali etc. I corpi illuminanti sono del tipo stagno per esterno con grado di protezione IP 55. Le prese installate nei locali adibiti ad ufficio sono del tipo con automatico magnetotermico. Le linee che alimentano i quadri elettrici relativi alle distribuzioni interne del settore B (esclusa sala conferenze), settore C e settore D e la linea di alimentazione del Gruppo frigorifero autonomo a servizio del centro di calcolo, sono previste sotto Gruppi di continuita' opportunamente dislocati. Tutto l'impianto elettrico e' eseguito secondo le normative vigenti ed in particolare le norme CEI e la legge 46/90. 3.4 Impianti elettrici speciali 3.4.1 Impianto di rivelazione fumi Un impianto automatico di rivelazione lumi e' previsto nelle sale riunioni e relativi locali accessori (guardaroba, cabine di proiezione), nei magazzini al piano interrato ed in eventuali altri locali particolari secondo le richieste del Comando VVF. Tale impianto e' dotato di rivelatori di tipo ottico e di centralina automatica di tipo analogico con segnalazione acustica dell'allarme, posta in reception. La centrale, montata in appositi rack, oltre ad azionare le sirene d'allarme consente la chiusura delle porte tagliafuoco mediante azionamento di contatti magnetici, ferma i gruppi di ventilazione e porta al piano terreno gli ascensori. I rivelatori, di tipo ottico ad elevata sensibilita', possono essere raggruppati in zone differenti secondo le esigenze contingenti semplicemente eseguendo operazioni di riprogrammazione sulla centrale. Pulsanti manuali di allarme a rottura di vetro sono montati nei corridoi e nelle zone a disposizione del pubblico. I cavi di collegamento sono del tipo antifiamma e corrono nel nuovo cunicolo ispezionabile e nei cavedi per i percorsi principali ed in traccia per i percorsi secondari. E' realizzata una rete di terra dell'edificio che corre lungo il perimetro esterno dell'intero complesso. Tale rete fa capo a nodi equipotenziali posti nei quadri elettrici nelle sottocentrali a cui sono collegati oltre ai conduttori di terra dell'edificio, tutti gli elementi che possono costituire un valido collegamento a terra sia del tipo naturale che artificiale (tubi acqua, parti metalliche strutturali, etc.). La rete di terra e' eseguita secondo le norme CEI 64-8 e 11-8. Un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche realizzato secondo le norme CEI 81-1, e' costituito da una semplice rete di captazione posta sopra la copertura in bandelle di rame e da un certo numero di calate lungo gli spigoli dell'edificio: tali calate sono collegate alla dorsale di terra all'esterno dell'edificio. 3.4.2 impianto antintrusione I percorsi principali del complesso sono controllati da un impianto antintrusione, dotato di sensori ad infrarossi passivi e di centratine automatica a visualizzazione ottica e segnalazione. acustica dell'allarme, posta nel locale di controllo. La zona del centro di calcolo e' controllata, come zona specifica, dall'impianto antintrusione; sono previsti sensori ad infrarossi passivi e porte con contatti magnetici collegati ad un allarme generale. Un impianto di sicurezza con sensore di temperatura ambiente e' previsto nel centro di calcolo. collegato ad un combinatore telefonico per segnalazione d'allarme in caso di innalzamento incontrollato di temperatura. I sensori sono suddivisi tra quelli adatti alla protezione di zone lineari e quelli adatti alla protezione di zone a pianta quadrata. La segnalazione acustica e' realizzata mediante sirene autoprotette. I cavi di collegamento sono schermati ad isolamento Mylar e corrono secondo percorsi paralleli a quelli dell'impianto antincendio. 3.4.3 Impianti telefonico, di telecomunicazioni e trasmissione dati Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione e trasmissione sono predisposti gli spazi per i passaggi dei cavi e per la sistemazione delle apparecchiature principali. 3.4.4 Impianto di supervisione Il sistema di supervisione e' predisposta per realizzareil comando ed il controllo ti tutti gliimpianti tecnici e la loro gestione ottimizzata. E' costituito da una unita' centrale di supervisione che governa il flusso di informazioni provenienti da sottostazioni periferiche, dotata di terminale video, tastiera di comando e stampante. Le sottostazioni periferiche sono costituite da unita' intelligenti e moduli di funzione, ognuna delle quali si autoesclude dall'anello di collegamento in caso di guasto; rilevano le condizioni di funzionamento e le grandezze misurate sul campo da appositi strumenti nei punti di informazione prestabiliti. Tale sistema risulta di fondamentale importanza, in un edificio di notevole complessita' architettonica ed impiantistica quale il complesso di Villa Gustino, per semplificare la gestione, ottimizzare i consumi e controllare le eventuali anomalie di funzionamento. I programmi operativi che permettono il controllo dei vari processi dispongono di una struttura modulare tale da rendere possibile, mediante combinazioni di piu' programmi o parti di essi, la facile adattabilita' alle esigenze dell'impianto, anche se queste ultime cambiassero nel corso della gestione. La trasmissione dei dati e' effettuata ad anello con cavo di tipo telefonico. La regolazione di tutte le apparecchiature nelle centrali tecnologiche e' automatica di tipo elettronico e puo' essere comandata dall'impianto di supervisione sopradescritto. Le principali regolazioni previste sono: Regolazione in cascata caldaie Regolazione ottimizzata inserzione circuiti Regolazione temperatura acqua sanitaria Regolazione temperatura acqua calda ventilconvettori Regolazione temperatura acqua fredda ventilconvettori Regolazione temperatura ed umidita' aria trattata dai condizionatori
Protocollo-Allegato 8
ALLEGATO N. 8 VALUTAZIONE DEI COSTI GESTIONALI Le aree assegnate in uso esclusivo alla Fondazione (Settori b2, C e D) misurano circa mq. 5.420, cui bisogna aggiungere convenzionali mq. 160 dell'area b1 (quota parte a carico della Fondazione per l'uso del settore bl, che complessivamente misura mq. 800), per un totale di mq. 5.580. L'area assegnata alla Fondazione rappresenta pertanto il 40% dell'intero fabbricato, che misura complessivamente mq. 13.750. Per calcolare i costi gestionali di cui all'art. 9, si individuano le seguenti sette voci, da considerarsi come elenco completo: A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, ENERGIA TERMICA B) MANUTENZIONE ORDLNARIA DEGLI IMPIANTI C) PULIZIA DEGLI AMBENTI D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI E AREE ESTERNE E) VIGILANZA F) RACCOLTA RIFIUTI G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE-GENERALE A) ACQUA. ENERGIA ELETTRICA ED ENERGIA TERMICA 1) Acqua fredda Il costo dell'uso quotidiano sara' calcolato su una base ipotetica di 60 litri per persona per giorno di lavoro, allo stesso prezzo per mq. fatturato al Consorzio (attualmente di L. 2000/m3 circa). Ai fini del calcolo, il numero di giorni di lavoro per anno viene considerato come fisso a 200. Il calcolo terra' conto del numero di mesi-uomo detta Fondazione (personale interno), sulla base delle quantita' fornite, in tempo utile, dalla stessa Fondazione. L'uso comune di acqua fredda che viene preso in considerazione si limita all'acqua delle torri di raffreddamento della centrale frigorifera, per la quale si utilizzera' uno strumento contatore sulla tubazione di alimentazione, addebitando alla Fondazione il 40% di quanto registato. 2) Energia termica per riscaldamento ed acqua sanitaria (vedasi allegato A) Settore B÷C1: - 1 contatore sulle tubazioni principali - 1 contatore sulle tubazioni della sala conferenze Settore C2÷D: - I contatore sulle tubazioni principali La misurazione consiste in una misura di portata e di (Delta)t (differenza di temperatura) con integrazione nel tempo in modo da ottenere kWh termici. 3) Energia elettrica per l'uso proprio della Fondazione (vedasi allegato B) Settore B÷Cl: - 1 contatore sulla linea principale su cui applicare un coefficiente per la suddivisione con la sala conferenze Settore C2÷2): - 1 contatore sulla linea principale (tutto da attribuire alla Fondazione) 4) Energia elettrica per parti comuni generali - Per l'illuminazione esterna, ci si basa su una potenza totale finale di 20 kW. 20 kW x 10 h/giorno x 200 giorni = 40.000 kWh 40.000 kWh x 200 £/kWh = £ 8.000.000 Il 40% di tale costo sara' addebitato alla Fondazione. Per l'energia elettrica utilizzata dalla centrale termica, si considera il consumo reale di questa in kWh, che viene imputato alla Fondazione al prezzo corrente dell'energia elettrica, in proporzione all'uso di energia termica imputabile ad essa. - Rispetto alla centrale idraulica si procedera' in modo analogo. La proporzione imputata alla Fondazione corrispondera' alla quantita' forfettaria di cui al punto A1 rapportata all'uso di acqua registrato dall'intero complesso nel periodo in questione. - Per la centrale frigorifera sara' installato un contatore specifico sulla linea elettrica della stessa. Il costo sara' parzialmente imputato alla Fondazione in proporzione ai volumi condizionati che essa rappresenta. B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI L'onere per gli impianti ad uso della Fondazione e' valutato a consuntivo, considerando il costo degli operai manutentori, dei materiali occorrenti e dell'intervento di ditte esterne. Per gli impianti comuni idraulici, elettrici e termici la quota proporzionale a carico della Fondazione sara' quella che derivera' dall'uso effettivo o forfettario, cosi' come definito al precedente punto A). Per tutti gli altri impianti comuni il 40% della spesa sara' a carico della Fondazione. Per gli impianti specifici della Fondazione, sulla base degli accordi di manutenzione che saranno concordati tra le due parti, il Consorzio richiedera' un rimborso pari al 100%. C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI E' facolta' della Fondazione effettuare le pulizie degli spazi interni in via diretta oppure tramite ditte direttamente incaricate, salvo un rimborso annuo al Consorzio di L. 5.000.000, connesso alla quota parte per l'uso del Settore b1. Nel caso in cui venga deciso di ricorrere ai servizi del Consorzio, il rimborso sara' relativo ai costo effettivo di personale, macchinari e materiale di consumo impiegati, con un utilizzo di persone e mezzi da concordare periodicamente con la Fondazione, sulla base delle esigenze e dell'esperienza. D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI ED AREE ESTERNE Il costo consuntivo effettivo sara' imputato annualmente alla Fondazione nella misura del 40% fino a un tetto massimo di L. 85.000.000. Tale importo sara' altornato sulla base degli indici ISTAT. E) VIGILANZA Il servizio da effettuare da parte del Consorzio ed il contributo corrispondente della Fondazione saranno concordemente definiti tra le due parti, sulla base degli interessi di ciascuno. F) RACCOLTA RIFIUTI La Fondazione rimborsera' al Consorzio l'imposta da pagare al Comune di Torino in funzione delle superfici a disposizione della Fondazione stessa. G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE 1) Assicurazioni Il Consorzio assicurera' l'insieme del complesso contro i danni, l'incendio e la responsabilita' civile, lasciando alla Fondazione unicamente il dovere di assicurare i propri beni. La Fondazione rimborsera' al Consorzio la quota parte dei costi assicurativi generali; tale quota sara' calcolata sulla base della porzione del premio assicurativo relativo alle sezioni del complesso occupate esclusivamente o parzialmente da essa. Il Consorzio otterra' le informazioni necessarie al calcolo del premio dalle Societa' assicurative interpellate. Il Consorzio, prima della firma, sottoporra' alla Fondazione il testo dei contratti, da stipulare, per la necessaria intesa con la Fondazione stessa. Nell'eventualita' in cui il Consorzio fosse obbligato a concludere contratti in un periodo di tempo troppo breve per consentire la consultazione, una copia del contratto stipulato sara' inviata, per conoscenza, alla Fondazione. 2) Oneri di organizzazione generale Gli oneri di organizzazione generale comprendono: - gli oneri societari, del management e dell'insieme degli impiegati addetta a finzioni contabili, amministrative, contrattuali e fiscali; - gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sopra indicate (postali, telefonici, notarili e logistici). La Fondazione riconosce gli oneri particolari derivanti dal cantiere di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione dell'edificio, che sono di rilievo, ma limitati nel tempo. Nel corso del 1995, le parti concorderanno l'incarico ad un consulente indipendente, per l'analisi dei costi di cui al presente punto, nel bilancio del Consorzio, derivanti dall'insediamento a Villa Gualino della Fondazione, sia nel breve periodo sia a regime. Le parti, entro il 30 settembre 1995, alla luce dei risultati di tale analisi concorderanno la ripartizione degli oneri tra il Consorzio e la Fondazione. Il costo derivante dall'incarico di consulenza dovra' comportare una spesa non superiore a L. 10.000.000 e l'onere relativo sara' equamente sostenuto da Fondazione e Consorzio. Per l'anno 1995, in attesa dell'accordo sopra descritto, la Fondazione eroghera' anticipi trimestrali sulla base di un importo convenzionale di L. 60.000.000. In sede di saldo la Fondazione procedera' alla liquidazione di quanto dovuto secondo gli accordi definiti nei corso del 1995. INDICAZIONI GENERALI - Gli oneri come sopra identificati saranno rapportati, per l'effettivo costo, in funzione della messa a disposizione di ogni singolo settore, percentualmente rispetto alla totalita' della superficie assegnata in fase finale. - A partire dal 1° gennaio 1998, ed eventualmente anche prima di tale data, alla luce di elementi non previsti alla data di firma della convenzione, qualsiasi delle parti potra' richiedere la revisione di alcuni dispositivi del presente allegato, in funzione dell'esperienza intercorsa. Ogni eventuale revisione sara' effettuata consensualmente. - Per l'anno 1995, subordinatamente al rispetto del calendario previsto dalla convenzione, vengono stabiliti dei valori indicativi per le voci dalla A) alla G), da pagarsi trimestralmente, in via anticipata, sulla base del seguente riparto: A) Acqua, energia elettrica ed energia termica L. 65.000.000 B) Manutenzione ordinaria degli impianti L. 27.000.000 C) Pulizia degli ambienti L. 90.000.000 D) Manutenzione strade, parcheggi ed aree esterne L. 20.000.000 E) Vigilanza L. 20.000.000 F) Raccolta rifiuti L. 10.000.000 G) Oneri di gestione e organizzazione generale 1) Assicurazioni 2) Oneri di organizzazione generale Alla fine del primo anno saranno effettuati conguagli. Per gli anni successivi gli acconti saranno commisurati al valore dell'anno precedente, incrementati dei nuovi spazi messi a disposizione, con un conguaglio alla fine di ogni anno. * in attesa che si proceda, con la collaborazione del consulente indipendente, individuato d'intesa tra le parti, la Fondazione eroghera' anticipi trimestrali, sulla base dell'importo convenzionale di L. 60.000.000
Protocollo-Allegato A
Allegato A Settore B+C1 - Contabilizzazione energia circuito principale: EPB (kWht ) - Contabilizzazione energia circuito sala conferenze: Econf (kWht ) Energia per la fondazione Settore B: EFB = EPB - 0,8 Econf Settore C2 +D - Contabilizzazione energia circuito principale: EPD (kWht ) Energia per la fondazione Settore B: EPD = EFD ENERGIA TOTALE PER LA FONDAZIONE EFB + EFD = EFTOT (kWht ) Per la trasformazione in m3 di gas metano: EFTOT N m3 gas metano = ------------------ kWh 9,6 ------- ∗ η N m3 kWh dove 9,6 ------ = potere calorifico gas metano (8.250 kcal/Nm3 ) N m3 η = rendimento medio generatori di calore = 0,8
Protocollo-Allegato B
ALLEGATO B SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE - SETTORE B E C1 (f)= fattore di contemporaneita' A) POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE ATTRIBUIBILI ALLA FONDAZIONE (f) Quadro p.t. 40 kW 0,7 Quadro p.1° 18,5 kW 0,7 Quadro C1 20 kW 0,7 Ascensore Q 29 kW 0,3 Magazzino (ex CED) 3 kW 0,2 Applicando i fattori di contemporaneita' alle potenze elettriche si ottiene = 65 kW 65 kw x 8 h/g x 200 g = 104.000 kWh B) POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE ATTRIBUIBILI ALLA SALA CONFERENZE E ALLE SALETTE (f) Sala conferenze 70 Kw 0,3 Uffici gestionali 8 kW 0,2 Ascensore R 29 kW 0,3 Applicando i fattori di contemporaneita' si ottiene = 31 kW 31 kW x 6 h/g x 150 g = 27.900 kWh Si attribuisce in base agli accordi, il 20% alla Fondazione: 27.900 kWh x 0,2 = 5.580 kWh
Protocollo-Convenzione
REGIONE PIEMONTE CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, CITTA' DI TORINO E FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA GUALINO SITO IN TORINO, VIALE SETTIMIO SEVERO, 65. PREMESSO CHE: - la Comunita' Europea, con il regolamento n. 1360/90, ha istituito la Fondazione Europea per la Formazione e in data 28.10.93 i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione Europea ne hanno deciso la localizzazione a Torino; - il Governo Italiano, per il tramite della Regione Piemonte e della Citta' di Torino, ha proposto alla Fondazione Europea per la Formazione, d'ora in avanti nel presente atto denominata Fondazione, di stabilire la sede di quest'ultima presso il compendio immobiliare denominato Villa Gualino sito in Torino, Viale Settimio Severo, 65, di proprieta' della Regione Piemonte; - la Fondazione ha accolto questa proposta, individuando nel compendio immobiliare di Villa Gualino il luogo idoneo dove stabilire la sede della propria attivita'; - la Regione Piemonte ha dato in concessione il compendio immobiliare di Villa Gualino, con atto rep. n. 206 registrato a Torino il 29.10.1990, alla Societa' "Consorzio Villa Gualino s.r.l.", d'ora in avanti nel presente atto denominata Consorzio, di natura giuridica privata, a responsabilita' limitata, che persegue finalita' d'interesse pubblico, costituita da FINPIEMONTE (societa' finanziaria per azioni, la cui maggioranza di capitale e' di proprieta' della Regione Piemonte), con una quota del 66%, dalla Camera di Commercio di Torino (ente periferico del Ministero per l'Industria, Commercio e Artigianato), con una quota del 30% e da SOPRIN (societa' per azioni controllata da FINPIEMONTE), con una quota del 4%; - la Regione Piemonte, con l'atto di concessione, ha affidato al consorzio la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la gestione dei servizi, riservandosi comunque la definifzione della destinazione degli spazi e delle relative modalita' di utilizzo, normandole con convenzione rep. n. 1167 registrata a Torino il 20.12.1991; - tra la Regione Piemonte e la Citta' di Torino e' stato stipulato un protocollo d'intesa, sottoscritto per accettazione dal Consorzio, allegato col n. 1 al presente atto, che definisce le forme di collaborazione per la realizzazione a Villa Gualino dell'insediamento della Fondazione. TRA: la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale dott. Gian Paolo Brizio, nato a Cirie' (TO) 1'08.07.1929, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Castello n. 165, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 144 - 39291 del 17.10.1994 E: la Citta' di Torino (C.F. n. 00514490010) rappresentata dal Sindaco della Citta' di Torino, Prof. Valentino Castellani, nato a Varmo (UD) il 19.3.1940, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Palazzo di Citta', n. 1, autorizzato con C.C. n. 94 - 7858/15 del 07.11.1994 E: la Fondazione Europea per la Formazione, rappresentata del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dott. Thomas O'Dwyer, nato a Tipperary (Irlanda) il 13.4.1937, domiciliato per la carica a Bruxelles (Belgio) - Rue de la Loi 200, B-1049, autorizzato con decisione del Consiglio di Direzione della Fondazione in data 20/9/1994 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - La Regione Piemonte, d'intesa con la Citta' di Torino, assegna alla Fondazione, mettendole a disposizione in uso esclusivo, le porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino delimitate con linea continua negli allegati n. 2 e n. 3, che fanno parte integrante della presente convenzione nonche' n. 40 posti auto. ART. 2 - La consegna del fabbricato, di cui all'art. 1, avviene con le seguenti scadenze: - Settore B entro il 31.12.1994 - Settore C entro il 30.04.1995 - Settore D entro il 30.06.1997 La consegna dei settori B, C e D indicati negli allegati n. 4 e n. 5, che formano parte integrante della presente convenzione, avviene con gli edifici gia' ristrutturati ed immediatamente utilizzabili, ivi compresa l'installazione degli impianti. Per i settori B e C la ristrutturazione sara' realizzata, sulla base delle relazioni tecniche di cui agli allegati n. 6 e n. 7 e per il settore D con le modalita' indicate al successivo art. 5. Sara' cura della Fondazione provvedere, a proprio carico, all'installazione del cablaggio informatico e dei servizi telefonici nonche' agli arredi. ART. 3 - La consegna dei settori, di cui all'art. 2, avviene mediante redazione di idonei verbali controfirmati da Consorzio e Fondazione; copia dei verbali e' trasmessa alle Amministrazioni Regionale e Comunale. ART. 4 - Al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze funzionali della Fondazione, anche preliminarmente alla consegna formale dei beni ristrutturati, il Consorzio mette a disposizione, con consegna provvisoria, anticipatamente rispetto alle scadenze di consegna previste all'art. 2 della presente convenzione, le seguenti porzioni immobiliari: - settore c1 entro il 31.12.1994; - eptagono nord del settore D (piano terreno e 1° piano) il 30.4.1996. ART. 5 - L'approvazione del progetto definitivo relativo al settore D, da parte della Fondazione, dovra' essere effettuato entro il 30.11.1994. ART. 6 - Al fine di accertare che l'esecuzione dei lavori sia attuata in modo coerente con i progetti concordati, la Fondazione puo', previa richiesta, compiere ispezioni. In ogni caso la Regione Piemonte ed il Consorzio, su richiesta, mettono a disposizione della Fondazione i documenti progettuali, gli atti relativi agli appalti ed all'esecuzione dei lavori, i documenti amministrativi e contabili di collaudo e di fine lavori, fornendo tutte le informazioni e le precisazioni che la Fondazione ritenga di acquisire in merito ai lavori stessi. ART. 7 - Sono sotto la responsabilita' e a carico della Fondazione tutte le spese di gestione e di utilizzazione delle porzioni immobiliari assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1, ivi comprese le spese necessarie alla buona conservazione degli spazi e degli impianti interni. Sono inoltre a carico della Fondazione le spese di manutenzione ordinaria dell'esterno dell'edificio, purche' queste ultime non superino l'importo annuo di 50.000 ECU. ART. 8 - La Regione Piemonte ed il Consorzio si impegnano ad elaborare, d'intesa con la Fondazione, idonee soluzioni per quanto attiene all'uso delle aree comuni del complesso, relative alla viabilita' interna, al parco e al giardino nonche' ai parcheggi non assegnati in uso esclusivo alla Fondazione. L'utilizzo di tali aree e' gratuito. ART. 9 - La Fondazione e' tenuta a stipulare un contratto autonomo per quanto attiene alla propria utenza telefonica (fonia e trascrizione dati). Per i servizi erogati centralmente dal Consorzio, quali energia termica, energia elettrica, raccolta rifiuti, acqua, vigilanza, manutenzione impianti, assicurazioni antincendio e danni all'immobile e responsabilita' civile derivante dell'immobile, manutenzione della viabilita' interna, dei parcheggi e delle aree esterne, oneri fiscali, amministrazione ed organizzazione generale, la Fondazione rimborsa al Consorzio la quota parte a proprio carico, cosi' come descritto e definito nell'allegato n. 8. Per il calcolo dell'utilizzo reale di energia elettrica e di energia termica relativo alle parti a destinazione esclusiva della Fondazione, ci si avvarra' di strumenti misuratori. In ogni caso la Fondazione e' liberata da ogni responsabilita' ed onere circa la manutenzione straordinaria degli impianti relativi ai servizi centralizzati di cui al presente articolo. Qualora per ragioni tecniche, per evoluzione delle tecnologie, per variazione delle esigenze funzionali delle parti ovvero per obblighi derivanti da nuove normative, si rendesse necessario provvedere a modifiche straordinarie o a sostituzione degli impianti, le parti concordemente definiranno le soluzioni da adottare e la ripartizione degli oneri relativi. ART. 10 - La Fondazione si avvale gratuitamente, fatto salvo il concorso nelle spese gestionali relative, di cui all'allegato n. 8, della sala congressi e delle salette riunioni comuni all'intero complesso. Le modalita' di prenotazione di tali spazi saranno definite d'intesa con il Consorzio; in ogni caso la Fondazione si impegna a garantire un congruo anticipo nella prenotazione ed il Consorzio a riservare particolare attenzione nell'accoglimento delle richieste, in uno spirito di reciproca comprensione delle diverse esigenze. ART. 11 - I servizi centralizzati del compendio di Villa Gualino (ristorante, self-service, cafeteria, foresteria) sono a disposizione della Fondazione, qualora la stessa ritenga di proprio interesse avvalersene. Le modalita' e gli oneri derivanti dall'uso di tali servizi sono definiti dai tariffari generali, approvati annualmente dalla Regione Piemonte con propria deliberazione, o, con reciproco vantaggio per la Fondazione ed il Consorzio, mediante contratti specifici da stipularsi direttamente con il Consorzio stesso, d'intesa con l'Amministrazione Regionale. ART. 12 - Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il 31.12.1994, la Fondazione ed il Consorzio stipulano un contratto con scadenza al 26.10.2003, per la definizione dei rispettivi obblighi e l'assunzione delle rispettive responsabilita' ed oneri nonche' per la regolamentazione delle modalita' di insediamento e di presenza della Fondazione in Villa Gualino, con particolare riferimento a quanto previsto ai precedenti artt. 8, 9, 10 e 11 e sulla base dell'allegato n. 8. Per il periodo successivo il contratto sara' rinnovato con modalita' da ridefinirsi. ART. 13 - La Fondazione versa, annualmente, al Consorzio, per la messa a disposizione delle porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino, di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'importo simbolico di 1 ECU. ART. 14 - Al fine di favorire un raccordo tra le istanze e le esigenze dei soggetti sottoscrittori del presente atto anche all'uopo di esercitare la vigilanza sull'esecuzione di quanto normato dalla presente convenzione e di vagliare eventuali problemi che dovessero insorgere, si svolgeranno incontri periodici, su richiesta di una delle parti, con la partecipazione di funzionari competenti degli enti firmatari, al fine di ricercare soluzioni che garantiscano le rispettive esigenze operative. ART. 15 - L'assegnazione del fabbricato, di cui agli artt. 1 e 2, ha la durata di anni 30, a decorrere dalla data di consegna del settore D. Alla data di scadenza l'immobile deve essere restituito alla Regione Piemonte nelle condizioni in cui e' stato consegnato, fatta salva la naturale usura del tempo. Eventuali migliorie apportate dalla Fondazione sono acquisite dalla Regione Piemonte, al momento della restituzione. Alla scadenza, previo preavviso di almeno un anno, le parti possono concordare di rinnovare la collaborazione mediante stipulazione di una nuova convenzione con clausole e modalita' da definirsi. ART. 16 - La Fondazione dispone dell'immobile per le finalita' previste dal Regolamento CEE citato in premessa. Eventuali necessita' od esigenze, che dovessero emergere nel periodo di durata del contratto, diverse rispetto alla destinazione concordata, saranno oggetto.di' nuovi e specifici accordi integrativi. ART. 17 - La Fondazione non puo' arrecare alcuna innovazione o trasformazione dell'immobile assegnato, senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte, che si riserva di accertarne la congruita' e l'opportunita', ai fini delle normative vigenti e della tutela del proprio interesse patrimoniale. ART. 18 La Fondazione esonera espressamente la Regione Piemonte ed il Consorzio da ogni responsabilita' per danni diretti o indiretti alle persone ed alle cose che possano derivare dall'uso dell' mobile per l'esercizio della propria attivita', relativamente alle porzioni assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1. ART. 19 - La Fondazione si impegna a versare direttamente al Consorzio l'importo di 5.000.000 di ECU, quale contributo parziale agli oneri derivanti dal recupero dei fabbricati cose che possano derivare ancora da ristrutturare ed alla sistemazione definitiva dell'intero complesso. Tale importo e' liquidato con le seguenti modalita': - 2.000.000 di ECU entro il 31.12.1994, ad avvenuta consegna del settore B e ad avvenuta messa a disposizione del settore c1; - 1.000.000 di ECU nel corso del 1995, ad avvenuta consegna del settore C e ad avvenuto formale inizio dei lavori del settore D; - 1.000.000 di ECU nel corso del 1996, ad avvenuta esecuzione del rustico relativo al settore D e ad avvenuta messa a disposizione dell'eptagono nord dello stesso settore; - 1.000.000 di ECU nel corso del 1997, ad avvenuta consegna del settore D. ART. 20 - Qualora non fossero rispettate le scadenze di consegna di cui all'art. 2 della presente convenzione la Fondazione applichera' una penale di 10.000 ECU per ogni mese di ritardo, per ognuna delle scadenze, defalcando l'importo corrispondente dai versamenti previsti all'art. 19 del presente atto. ART. 21 - Il mancato rispetto dei termini, di cui all'art. 5 della presente convenzione, relativi alle indicazioni e alle approvazioni da parte della Fondazione, comportera', da parte del Consorzio, conseguenti proroghe nelle scadenze di consegna, di cui all'art. 2. ART. 22 - A partire dall'1.1.1998 la Fondazione ha il diritto di decidere di lasciare i locali di Villa Gualino. In questo caso la Fondazione e' tenuta a comunicare formalmente alla Regione Piemonte tale decisione. L'abbandono di Villa Gualino dovra' concretarsi non prima di 12 mesi dalla data di' notifica alla Regione Piemonte della decisione. In tale caso la Fondazione, fatta salva la rinuncia ad ogni pretesa di restituzione del contributo erogato al Consorzio di cui all'art. 19, non avra' nessun obbligo ne' verso la Regione Piemonte e la Citta' di Torino ne' verso il Consorzio. Nel caso in cui l'abbandono di Villa Gualino dipenda da inadempienze gravi attribuibili a responsabilita' o colpa dell'Amministrazione regionale o del Consorzio, la Fondazione non e' tenuta a rispettare il preavviso di cui al 3° comma del presente articolo e potra' richiedere il risarcimento del danno. ART. 23 - Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile italiano. ART. 24 - In caso di controversia nell'interpretazione della presente Convenzione, sara' attivato un tentativo di composizione negoziale fra le parti interessate. Ove questa procedura non risolvesse le controversie, queste verranno deferite alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. ART. 25 - La Societa' "Consorzio Villa Gualino s.c. a r.l.", rappresentata dalla Dr.ssa Aurelia Castagnone Vaccarino, nata a Bolzano il 2.4.1926, nella sua qualita' di Presidente, domiciliata per la carica in Torino, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dei 27.10.1994 sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza la presente convenzione. ART. 26 - Il presente atto e' redatto in lingua italiana in sei copie originali da consegnare alla Fondazione, al Ministero degli Affari Esteri italiano, alla Regione Piemonte, alla Citta' di Torino, al Consorzio ed alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. Letto, confermato e sottoscritto. Torino, 28 NOV 1994 Il Presidente del Consiglio d'amministrazione Fondazione Europea per la Formazione T. O'Dwyer D'ORDINE DEL MINISTRO Il Capo dell'Ufficio Legislativo Cons. Francesco Quadri Parte di provvedimento in formato grafico
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