DECRETO 20 giugno 2012, n. 145

Type Decreto
Publication 2012-06-20
Ultimo aggiornamento 2012-08-29
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 3: Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al decreto legislativo n. 159 del 2011, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia): "Art. 1. (Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando: a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita' organizzata, ivi compresa quella gia' contenuta nei codici penale e di procedura penale; b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a); c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3; d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresi' a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione: 1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale; 2) che sia adeguata la disciplina di cui all' articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; 3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione; 4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa; 5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosita' del soggetto; che venga comunque prevista la possibilita' di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni; 6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziche' in camera di consiglio; 7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni; 8) quando viene richiesta la misura della confisca: 8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati; 8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; 8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; 9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali; b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che: 1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri; 2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero; c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che: 1) la revocazione possa essere richiesta: 1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione; 1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; 1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato; 2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione; 3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile; 4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all' articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita' istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico; d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali; e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che: 1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale; 2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi', a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale; 3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima; 4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1; f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo: 1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede; 2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto; 3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare: 3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo; 3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole; 3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonche' il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; 3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario; 3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa e' stata determinata da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi; g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare: 1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione; 2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione; 3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione; 4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario; 5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza; 6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione; h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa: 1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro; 3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche; 4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1; l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1. 4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo." "Art. 2. (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate; b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a); c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche gia' in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attivita' di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita' di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalita' di acquisizione da stabilirsi, nonche' della possibilita' per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima; d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalita', ad accedervi con indicazione altresi' dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione; e) previsione della possibilita' di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi; h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale; i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale; l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validita' dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa; m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa; n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera m). 2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.". Il titolo XI del libro V del codice civile, concernente "Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi", comprende gli articoli da 2621 a 2642. Per il riferimento al testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale, vedasi nelle note alle premesse.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione delle societa' di revisione al Registro dei revisori legali

2.Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice civile.

Note all'art. 4: Per il riferimento al testo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 2296 del codice civile: "Art. 2296. Pubblicazione. L'atto costitutivo della societa' con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa', o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, e' obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.".

Art. 5

Onorabilita' degli amministratori

Note all'art. 5: Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 2382 del codice civile, vedasi nelle note alle premesse.

Capo II Iscrizione dei revisori di altri Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi

Art. 6

Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea

1.I revisori di un Paese terzo in possesso di un titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di revisione legale conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, possono chiedere di essere iscritti al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo.

2.Le persone fisiche di cui al comma 1 sono iscritte al Registro dei revisori legali a condizione che il Paese terzo garantisca reciprocita' di trattamento per i revisori legali italiani e che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Detta iscrizione e', altresi', subordinata allo svolgimento di programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine, ed al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale.

3.Per il riconoscimento dei titoli professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.

Note all'art. 6: Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): "Art. 37. Attivita' professionali. 1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, e' consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. 2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate. 3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformita' ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. 4. In caso di lavoro subordinato, e' garantita la parita' di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.". Si riporta il testo degli articoli 39 e 49 del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286): "Art. 39. Disposizioni relative al lavoro autonomo. 1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivita' per le quali e' richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e' tenuto a richiedere alla competente autorita' amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o tecniche, il Ministero delle attivita' produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita' professionali rilasciati da Stati esteri. 2. La dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno. 3. Anche per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero e' tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilita' delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla disponibilita' in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale. 4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso societa', anche cooperative, costituite da almeno tre anni. 5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonche' l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso. 6. Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore. 7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne da' comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. 8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno. 9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gia' presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, puo' richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilita' delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis." "Art. 49. Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni. 1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti. 1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. 2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (113). 3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle regioni e delle province autonome. 3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.".

Art. 7

Prova attitudinale

1.La prova attitudinale di cui all'articolo 6, comma 2, si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali.

2.Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, per ciascun interessato, apposito provvedimento nel quale sono indicate le materie oggetto della specifica prova attitudinale.

3.La data ed il luogo della prova scritta sono indicati in Gazzetta Ufficiale con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 e comunicati all'interessato almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento.

4.Per lo svolgimento della prova attitudinale e' stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalita' di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 7: Per il riferimento al testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 1.

Art. 8

Svolgimento della prova attitudinale

2.In seguito allo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice valuta gli elaborati ed assegna al candidato un giudizio di idoneita' o di non idoneita', dandone comunicazione all'interessato. I candidati che abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' sono ammessi a sostenere la prova orale.

3.La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di cui al comma 1. Al termine del colloquio, la commissione esaminatrice delibera se assegnare un giudizio di idoneita' o di non idoneita' e ne da' comunicazione all'interessato. In caso di idoneita', viene rilasciata attestazione dell'avvenuto superamento della prova ai fini della successiva richiesta di iscrizione, da parte dell'interessato, al Registro dei revisori legali.

Art. 9

Iscrizione dei revisori di Stati membri dell'Unione europea

1.I cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro, possono chiedere di essere iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo.

3.I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro dei revisori legali previa applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale, ai sensi dall'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4.La prova attitudinale, svolta, di regola, in concomitanza con la prova scritta della prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali, verte sulle materie di cui all'articolo 8, comma 1, e si svolge mediante unica prova in forma di test scritto a risposta multipla. Per lo svolgimento della prova attitudinale e' stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalita' di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 9: Per il riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Capo III Contenuto informativo del Registro

Art. 10

Contenuto informativo del Registro per le persone fisiche

Note all'art. 10: Per il riferimento al testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, e dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale; d) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni; e) cancellare dal Registro il revisore legale, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale." "Art. 26. (Provvedimenti della Consob) 1. La Consob, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro; b) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico; c) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni; d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale.". Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 1. (Definizioni) 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «affiliata di una societa' di revisione legale»: un ente legato alla societa' di revisione tramite la proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di controllo; b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; c) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi dell' articolo 16; d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese terzo; e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; f) «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale, istituito ai sensi dell' articolo 2, comma 1; h) «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui e' stato conferito l'incarico di revisione e che e' firmato dal responsabile della revisione; i) «responsabile della revisione»: 1) il revisore legale cui e' stato conferito l'incarico; 2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato conferito ad una societa' di revisione legale; l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale, che e' finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualita', la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali; m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese non appartenente all'Unione europea; p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; q) «societa' di revisione legale»: una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.". Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.".

Art. 11

Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le persone fisiche

3.I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicita' nel Registro dei revisori legali.

4.Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalita' telematiche, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.

Note all'art. 11: Per il riferimento al testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Art. 12

Contenuto informativo del Registro per le societa'

Note all'art. 12: Per il riferimento dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 24, comma 1, e , dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10. Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10. Per il riferimento al testo dell'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10.

Art. 13

Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le societa'

3.I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicita' nel Registro dei revisori legali.

4.Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalita' telematiche, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.

Note all'art. 13: Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Art. 14

Riferimenti in materia di vigilanza

1.Il Registro dei revisori legali contiene i riferimenti e gli indirizzi degli Uffici competenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Consob. Nel Registro sono chiaramente indicate le rispettive competenze di vigilanza sull'attivita' di revisione legale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob.

Art. 15

Pubblicita' del Registro

1.Le informazioni contenute nel Registro dei revisori sono conservate in forma elettronica e sono messe a disposizione gratuitamente in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 16

Modalita' e termini di presentazione delle comunicazioni

1.Gli iscritti al Registro dei revisori sono responsabili per le informazioni fornite al momento della registrazione e ne comunicano tempestivamente, con le modalita' indicate nel presente articolo, qualsiasi variazione. Della veridicita' di tali comunicazioni e' responsabile il revisore legale, ovvero il legale rappresentante della societa' di revisione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

2.I revisori e le societa' di revisione legale comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni relative al Registro di cui agli articoli 10 e 12, nonche' delle altre informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11 e 13, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si e' verificata.

3.Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale dei dati.

4.Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il Ministero dell'economia e delle finanze puo' applicare, tenendo conto della gravita' delle violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Note all'art. 16: Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 24 . (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale; d) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni; e) cancellare dal Registro il revisore legale, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.".

Capo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

Prima formazione del registro

1.Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le societa' che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono gia' iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all'Albo speciale delle societa' di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono altresi' iscritti, su richiesta: - coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento; - coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo.

3.Le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4.In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori legali e le societa' di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 294

Note all'art. 17: Si riporta il testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52): "Art. 161. Albo speciale delle societa' di revisione. 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.". Per il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedasi nelle note all'art. 16. Per il riferimento al testo dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 16.

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