DECRETO 3 ottobre 2012, n. 202
ART. 26 - DOVERI E COMPITI DEL MEDICO GENERICO 1. Nello svolgimento della propria attivita' ambulatoriale il medico generico assicura i seguenti compiti e funzioni: a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura; b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; d) prescrive le specialita' medicinali, i prodotti galenici e i presidi sanitari; e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi; f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneita' alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale; g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale; h) rilascia la certificazione ai fini della idoneita' alla navigazione; i) effettua visite di controllo e visite ispettive; l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); m) partecipa a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto l); n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio; o) puo' svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualita' dipende funzionalmente dal Direttore dell'ufficio SASN; p) puo' svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualita' dipende funzionalmente dal Direttore dell'ufficio SASN; q) svolge attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; r) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; s) effettua le visite medico generiche di 1°, 2° e 3° classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-11-18;566) e rilascia la relativa certificazione medico legale; t) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attivita' e' equiparato al medico fiduciario; u) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario; v) inoltra all'ufficio SASN competente per territorio entro il 15 febbraio di ciascun anno una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo con impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l'inesistenza.
Allegato A-art. 27
ART. 27 - AUMENTO ORARIO - ASSEGNAZIONE DI ORE DI TURNI VACANTI - ISTITUZIONE DI NUOVI TURNI 1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio gia' attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il Ministero della Salute - Ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianita' di servizio o in subordine secondo l'anzianita' di laurea, i medici titolari di incarico nell' ambulatorio SASN medesimo e successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori SASN nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilita' al conferimento di ore o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente articolo 23. 3. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti vanno attribuite con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.
Allegato A-art. 28
ART. 28 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 29, il Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suindicata Direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 51, emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
Allegato A-art. 29
ART. 29 - MOBILITA' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, puo' disporre provvedimenti di mobilita' in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del presente accordo anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 28. 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del richiamato articolo 12. 3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.
Allegato A-art. 30
ART. 30 - COMPENSI ED INDENNITA' 1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali del capo I del presente accordo. 2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'[articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:2003-12-24;399~art9-com1-letf) e successive modifiche e integrazioni. 3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'articolo 13 del presente accordo.
Allegato A-art. 31
ART. 31 - CONTRIBUTO ENPAM 1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 18 del presente accordo.
Allegato A-art. 32
Art. 32 - CONFERIMENTO INCARICO 1. Il professionista di cui al presente accordo, che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del SASN, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale, di cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nel cui territorio di competenza insiste l'ufficio SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo. 2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del [D.P.R. n. 445 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445), atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente elencati nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente accordo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritto all'Albo professionale; b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche della specialita' della categoria professionale interessata, previste nell'allegato A, parte prima, dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. Il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione in una delle branche della specialita'. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio valutato secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 5. Il Comitato zonale, ricevute le domande inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione di una graduatoria per titoli, con validita' annuale per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda, dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 6. Il Direttore generale dell'azienda , ove ha sede il comitato zonale di cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, ne cura la pubblicazione mediante affissione all'Albo aziendale per la durata di 15 giorni e contemporaneamente la inoltra ai rispettivi Ordini provinciali delle altre professionalita' e al Comitato zonale, ai fini della massima diffusione. 7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare al Comitato zonale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 8. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale dell'azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno. 9. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed agli uffici SASN. 10. L'Assessorato regionale alla sanita' cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e al competente ufficio SASN di Napoli o di Genova. 11. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Allegato A-art. 33
ART. 33 - ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, adottati dall' ufficio SASN di Genova o Napoli, nel cui territorio di competenza e' ubicato l'ambulatorio SASN interessato all'assegnazione dell'incarico, previa autorizzazione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, vengono comunicati al Comitato zonale competente. Il Comitato zonale medesimo provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese. 2. I professionisti aspiranti al turno disponibile, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al successivo articolo 34 e ne da' comunicazione all'ufficio SASN competente. 3. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali. In tali casi la scelta del professionista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due rappresentanti del Ministero della Salute, designati dall'ufficio SASN di Genova o Napoli e da due professionisti designati dal Comitato zonale.
Allegato A-art. 34
ART. 34 - MODALITA'PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 1. Premesso che il professionista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola area professionale, e che le ore di attivita' sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa area o attraverso riconversione in aree diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'articolo 33 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui e' pubblicato il turno, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dall'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005, testo integrato; tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il professionista e' titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali; b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata del presente accordo in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 42 del presente accordo; c) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; d) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'articolo 36 del presente accordo; e) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento; f) il professionista titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAB, ENPAP e EPAP. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla f), l'anzianita' del servizio riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione, successivamente, all'anzianita' di laurea, e, in subordine, alla maggiore eta' anagrafica. 3. Il professionista in posizione di priorita' viene invitato dal Comitato zonale mediante lettera raccomandata, di cui una copia deve essere inviata all'ufficio SASN competente di Genova o di Napoli, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20 giorni dal ricevimento all'ufficio SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, la dichiarazione sostituiva di cui all'allegato 2. La formalizzazione dell'incarico dovra' avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione. 4. L'incarico a tempo determinato per la durata di 3 mesi e' conferito dall'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dal professionista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da parte dell'Ufficio SASN competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato e' comunicata al Comitato zonale. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato zonale. Durante il periodo di prova di 3 mesi al professionista compete lo stesso trattamento economico previsto per il professionista confermato nell'incarico. 5. In deroga alle priorita' e alle procedure di cui ai comma precedenti, qualora per una determinata branca si verifichi la necessita' di procedere ad un aumento di orario, sempreche' motivato, il Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale- sentiti, tramite gli uffici SASN competenti, i Sindacati firmatari del presente accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' professionisti ambulatoriali che prestano servizio nell' area professionale. L'ufficio SASN competente deve comunicare al Comitato zonale, entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato. 6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'ufficio SASN competente puo' conferire incarichi provvisori mensili ad un professionista disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio mensile, eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 7. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo articolo 46. 8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli procede alla assegnazione dei turni a professionisti non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. 9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN puo' conferire l'incarico ad un professionista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente accordo.
Allegato A-art. 35
ART. 35 - INCOMPATIBILITA' 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, l'incarico non puo' essere conferito al professionista che: a) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della Salute; b) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali o di volo operanti nell'ambito dei porti o aeroporti. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del professionista interessato.
Allegato A-art. 36
ART. 36 - MASSIMALE ORARIO 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' del professionista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dal professionista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, eventuali ritardi in entrata, nel limite massimo di 15 minuti dell'orario di accesso, potranno essere recuperati nell'arco del mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.
Allegato A-art. 37
ART. 37 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 1. Per mutate esigenze di servizio e nell'impossibilita' di dare corso all'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 41 del presente accordo, il Ministero della Salute, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del professionista o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni, nonche' al Comitato di cui all'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.
Allegato A-art. 38
ART. 38 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e dalla norma transitoria n. 5 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 20 del succitato accordo, la riammissione in servizio del professionista deve essere disposta dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 51 del presente accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.
Allegato A-art. 39
ART. 39 - DOVERI E COMPITI DEL PROFESSIONISTA 1. Il professionista incaricato ai sensi del presente accordo deve: a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; b) attenersi alle disposizioni che l'ufficio SASN emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; c) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dell'[articolo 1 del D.P.R. n. 458 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;458~art1); d) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati; e) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; f) rispettare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico; g) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l'inesistenza; h) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale. 2. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall'ufficio SASN; b) annotare i dati diagnostici ed eventualmente terapeutici nell'ambito dell'NSIASN; c) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto b); d) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano dell'affidabilita' le prestazioni di competenza; e) usare le attrezzature fornite dall'ufficio SASN comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; f) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche; g) partecipare alle attivita' formative programmate dall'ufficio SASN.
Allegato A-art. 40
ART. 40 - RESPONSABILITA' CONVENZIONALI E VIOLAZIONI 1. In caso di inosservanza dei doveri e dei compiti derivanti dal presente accordo, il responsabile dell'Ufficio SASN competente, entro 30 giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza, contesta formalmente per iscritto al professionista le infrazioni rilevate. 2. Il professionista ha la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione. 3. L'Ufficio SASN trasmette tutti gli atti in suo possesso al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale che, sentito l'interessato, ove lo richieda, decide con atto motivato, notificato all'interessato, sull'archiviazione del caso o sull'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, riportate al successivo comma 4. 4. Le sanzioni disciplinari, elencate in ordine di gravita' dell'infrazione accertata, sono le seguenti: a) richiamo: per lievi infrazioni dei doveri e compiti derivanti dal presente accordo collettivo nazionale. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilita' di avvalersi dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili; b) diffida: per infrazioni meno lievi degli stessi obblighi e compiti contrattuali o per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilita' di avvalersi dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili; c) sospensione del rapporto: 1. per recidiva di infrazioni gia' sanzionate con richiamo e diffida; 2. per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; 3. per gravi inosservanze dei doveri e compiti che comportino disfunzioni del servizio; 4. per mancata effettuazione delle prestazioni sanitarie e/o medico-legali previste dal presente accordo collettivo nazionale; 5. per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni orarie, riscossione di indebito emolumento; 6. nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o di ordine di custodia cautelare. c.1 La ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale entro 30 giorni dalla cessazione del provvedimento di cui al precedente capoverso, previo parere della commissione consultiva centrale di cui all'articolo 51. c.2 Il provvedimento di sospensione comporta la sospensione del rapporto convenzionale da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni e preclude la possibilita' di avvalersi, per almeno quattro turni, dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili. d) revoca dell'incarico: 1. per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali siano state accertate gravissime responsabilita' professionali; 2. per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; 3. per sentenza di condanna passata in giudicato. 5. Avverso la sanzione disciplinare irrogata e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore della suindicata Direzione generale del Ministero della Salute che, sentita la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 51, decide in via definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. 6. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, e' comunicato all'Ordine professionale di competenza e agli uffici SASN di Napoli e Genova, oltre che al Comitato di cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito al professionista. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.
Allegato A-art. 41
ART. 41 - MOBILITA' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, ha la facolta' di avvalersi dell'istituto della mobilita' previsto dall'articolo 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 37. Il relativo provvedimento va comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell' accordo suindicato. 2. La procedura della mobilita' sara' attivata ad iniziare dal professionista che abbia la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, e provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato di cui all'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'ACN 29 luglio 2009 e con l'ACN 8 luglio 2010. 6. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il professionista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 7. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda del professionista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.
Allegato A-art. 42
ART. 42 - INDENNITA' DI ACCESSO 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, qualora il professionista svolga per il Ministero della Salute un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attivita' anche per conto degli enti pubblici che adottano l'accordo predetto e per il quale percepisce dagli enti medesimi un rimborso per spese di viaggio, tale rimborso sara' a carico del Ministero della Salute, ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennita' di accesso al professionista che risieda in un comune diverso da quello in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Al professionista, che risiede in localita' non compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso correlata a tale incarico. 4. Al professionista, che risiede in localita' insulare compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, e' corrisposto per ogni accesso un'indennita' pari al costo del biglietto di andata e ritorno -tariffa residente, a mezzo traghetto. 5. L'indennita' di cui al presente articolo ha decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione.
Allegato A-art. 43
ART. 43 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA 1. I professionisti che operano esclusivamente per il Ministero della Salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo. 2. I professionisti che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo, o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso. 3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori viene applicato lo stesso trattamento previsto per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente. 4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i professionisti partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 5. Le ore di corso che superano l'impegno orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 14 dell'articolo 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 6. L'ufficio SASN competente puo' riconoscere come utile ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 32 ore annue in proporzione ad un massimale orario di 32 ore settimanali di titolarita' d'incarico, la partecipazione ai corsi, purche' accreditati e inerenti l'attivita' svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso, purche' sia garantita la sostituzione.
Allegato A-art. 44
ART. 44 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI 1. Il Ministero della Salute assicura i professionisti comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'articolo 41 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nonche' per l'attivita' di cui al punto d) dell'articolo 9 e r) dell'articolo 25 del presente accordo. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Allegato A-art. 45
ART. 45 - RAPPORTI CON I SINDACATI FIRMATARI DELL'INTESA 1. Il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al professionista che ricopre incarichi sindacali, brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio. 2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.
Allegato A-art. 46
ART. 46 - SOSTITUZIONI 1. Per le sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al professionista, designato dal professionista titolare, riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a 30 giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il professionista non abbia provveduto alla designazione del sostituto, l'ufficio SASN competente conferisce l'incarico di supplenza ad un professionista comunque disponibile. 2. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la facolta', qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma, la durata di 6 mesi e non e' rinnovabile. 3. Nei confronti del professionista supplente non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 35 del presente accordo. 4. Al professionista ambulatoriale sostituto non titolare d'incarico spetta il compenso di cui all'articolo 49, comma 1, lettera A) (quota oraria). 5. Al professionista sostituto, che sia gia' titolare d'incarico, compete il rispettivo trattamento economico gia' in godimento, derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale.
Allegato A-art. 47
ART. 47 - CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 1. Per quanto concerne il contributo dovuto ai rispettivi enti di previdenza e assistenza (ENPAB, ENPAP, EPAP) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.
Allegato A-art. 48
ART 48 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI 1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo 51 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. In particolare il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, su espressa delega dei professionisti interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal professionista, con le modalita' che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate.
Allegato A-art. 49
ART. 49 - COMPENSI 1. Il compenso dei professionisti ambulatoriali titolari d'incarico, di cui al presente accordo, disciplinato dall'articolo 43 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - cosi' come integrato dall'articolo 31, comma 1 e comma 4, dell'Accordo collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e dall'articolo 8, comma 1 tabella C e D, e comma 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, si articola in: A) QUOTA ORARIA B) QUOTA VARIABILE A- QUOTA ORARIA A.1 A far data dal 01.01.2008 il compenso orario dei professionisti ambulatoriali e' rideterminato in euro 22,65 e a far data dal 01.01.2010 in euro 23,43 per ogni ora di attivita'. A.2 A far data dal 01.01.2008 e' corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 31 dicembre 1998, pari a : euro 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianita'); euro 0,022 per mese dal 193esimo. B - QUOTA VARIABILE B.1 A decorrere dal 01.01.2008, le quote da destinare ai professionisti ambulatoriali per attivita' connesse alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro in collaborazione con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, nell'ambito delle visite biennali, delle visite preventive d'imbarco, delle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, e di quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN, oltre a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibili, quantificate in euro 1,75 per ora di incarico,salvo quanto previsto dalla norma transitoria n.1 del presente accordo. C - ARRETRATI BIENNI 2006-2007 e 2008-2009 C.1. Ai professionisti sono corrisposti arretrati, ai sensi dell'articolo 4 tabella C dell'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e dall'articolo 8 comma 1 tabella C dell'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010 nella seguente misura: Anno 2006 euro 0,10 per le ore retribuite; Anno 2007 euro 1,17 per le ore retribuite; Anno 2008 euro 0,11 per le ore retribuite; Anno 2009 euro 0,88 per le ore retribuite.
Allegato A-art. 50
ART. 50 - PREMIO DI OPEROSITA' E DI COLLABORAZIONE 1. A decorrere dal 1 gennaio 2010 per l'attivita' svolta per conto del Ministero della Salute, ufficio SASN competente, alla cessazione del rapporto convenzionale ai professionisti spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato, con le modalita' stabilite dall'articolo 49 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009, con esclusione dei commi 6, 7 e 9. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'articolo 49 del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai professionisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'articolo 49 del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1. 4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Allegato A-art. 51
ART. 51 - COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE 1. Presso il Ministero della salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, e' istituita, con decreto del Direttore della suindicata Direzione, una commissione consultiva composta da: a) due funzionari del Ministero della Salute; b) tre rappresentanti individuati tra i medici e i professionisti in servizio presso i SASN, indicati dai sindacati che hanno sottoscritto il presente accordo, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita' in base alle deleghe conferite dai propri iscritti. 2. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. La suindicata commissione e' presieduta dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute. 4. La cessazione dell'incarico di medico/professionista ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione. 5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale e' sostituito dal supplente. 6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. 7. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 5, e di cui all'articolo 40, comma 5, prevale la proposta piu' favorevole al ricorrente. 8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. 9. Formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie del presente accordo ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).
Allegato A-art. 52
ART. 52 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della [legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le seguenti prestazioni medico legali: a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; c) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza; d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.
Allegato A-art. 53
ART. 53 - ONERI DI SPESA 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono valutati per gli anni dal 2006 al 2010 in Euro 1.925.385,04, con un maggiore onere a tutto il 2012 di Euro 1.203.027,30 per un totale complessivo, comprensivo degli oneri previdenziali, di Euro 3.128.412,34.
Allegato A-Norma transitoria
NORMA TRANSITORIA N. 1 Con successiva contrattazione, da effettuarsi entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente accordo, la quota variabile di euro 2,95, di cui all'articolo 20, comma 1 lettera B.1 del presente accordo, sara' aumentata di euro 0,46 come previsto dall' articolo 8, tabella b, dell'Accordo Collettivo Nazionale siglato l'8 luglio 2010, con decorrenza 01.01.2010 e la quota variabile di euro 1,75, di cui all'articolo 49 comma 1 lettera B.1 sara' aumentata di euro 0,33 come previsto dall' articolo 8, tabella d, dell'Accordo Collettivo Nazionale siglato l'8 luglio 2010, con decorrenza 01.01.2010 Tale incremento sara' ridotto del 10%, qualora tale termine non venga rispettato.
Allegato A-Norme finali
NORMA FINALE N. 1 Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, e' confermata in carica la commissione di cui all'articolo 32 dell'accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 3 marzo 2009 n.63. NORMA FINALE N. 2 Le parti rinviano ad una successiva contrattazione la definizione dei contenuti e delle modalita' di attuazione dei programmi e progetti finalizzati previsti dall'articolo 31 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, per quanto applicabili all'attivita' dei medici e professionisti ambulatoriali dei SASN e compatibilmente con le risorse finanziarie. NORMA FINALE N. 3 I medici ambulatoriali, titolari di un incarico di medicina generale e specialistica alla data di pubblicazione del presente accordo, conservano i due incarichi e possono partecipare all'attribuzione dei turni vacanti o aumenti di orario con il rispetto del massimale orario di cui agli articoli 6 e 24 del presente accordo. NORMA FINALE N. 4 Ai medici ambulatoriali, titolari di incarico di medicina generale e specialistica, sono fatti salvi i livelli retributivi al 31 dicembre 2003 come determinati dal Decreto del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 n. 63. NORMA FINALE N.5 In occasione della Festivita' del Santo Patrono, tenuto conto della chiusura degli uffici del Ministero della Salute, osserveranno un giorno di chiusura anche gli ambulatori SASN.
Allegato A-Dichiarazioni a verbale
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente accordo o dall' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Salute, anche su richiesta di parte sindacale. DICHIARAZIONE A VERBALE N.2 Lo SNUBCI ritiene, per quanto riguarda il premio di operosita' per i biologi, che debba partire dal 2001 e non dal 2010 perche' entra in vigore dal 2001 con D.P.R. 446 e ratificato dall'ACN del 23/03/2005. FIRMATO Roma 31 gennaio 2012 Per il MINISTERO DELLA SALUTE: ___________ Per i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: SUMAI__________ SNUBCI_____________
Allegato A-Allegato 1
ALLEGATO 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A-Allegato 2
ALLEGATO 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A-Allegato 3
ALLEGATO 3 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL PRESENTE ACCORDO A - Titoli accademici e di studio
1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode
p. 1,00
2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p. 0,50
3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104
p. 0,30
4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale: per ciascuna specializzazione p. 3,00
5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 2,00
6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 0,50
7) attestato di formazione in medicina generale di cui all'
art. 1 , comma 2
, e all'
art. 2 , comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256
,e diploma di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ,al decreto legislativo 8 luglio 2003 n.277 e al decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206
p. 2,00
B - Titoli di servizio
1) attivita' di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di attivita' frazionabile per giorno p. 0,50
2) attivita' di sostituzione di medico generico presso un ambulatorio di cui al punto 1) per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,40
3) attivita' di medico specialista presso un ambulatorio di cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,30
4) attivita' di medico fiduciario di controllo o di medico supplente dei medici di cui al punto 3): per ogni mese di attivita' frazionabile per giorno p. 0,20
5) attivita' di sostituzione di medico fiduciario di controllo: per ogni mese di attivita' frazionabile per giorno p. 0,10
6) attivita' di titolarita' o di sostituzione di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 o di attivita' di medico presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05
7) attivita' di servizio come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05
8) servizio militare di leva in qualita' di ufficiale di complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05
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