DECRETO 15 ottobre 2012, n. 209

Type Decreto
Publication 2012-10-15
Ultimo aggiornamento 2012-12-05
State In force
Source Normattiva
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1.L'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e' sostituito dal seguente: «1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilita' dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso e' garantita la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.».

2.Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Orario di disponibilita' dei servizi di consultazione). - 1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilita' dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34. In ogni caso e' garantita la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 35 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1.All'articolo 35, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, dopo le parole «L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici», sono inserite le seguenti «da parte dei soggetti abilitati esterni».

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni e' preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. 2. L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008, recante "Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile" e' utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La data di attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, e' stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la funzionalita' del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009 al supplemento ordinario n. 120.».

Art. 8

Clausola di invarianza

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il Ministro della giustizia Severino Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 386

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