LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Type Legge
Publication 2012-12-24
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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133.All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi».

134.Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilita' professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali».

135.Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e gia' banditi alla data dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia Italiana del Farmaco e' autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

136.All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole «di Paesi terzi» sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorita' statunitense. In tal caso non e' richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro».

137.Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato.

137-bis.Per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali.

138.All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. 1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. 1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

139.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o piu' fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo e' di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. (10a)

141.Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti. (28)

142.Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

143.Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. (8) (10)

144.Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

145.Per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174.

146.Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

147.All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».

148.All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime societa' applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».

150.All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».

151.All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.

152.All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

153.All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» e' inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.

154.All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza».

155.All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.

156.All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalita' di attuazione del presente comma».

157.Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della. pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso la societa' Consip Spa, possono essere stipulati uno o piu' accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

158.Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

159.L'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

160.Al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dall'Autorita' soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina - Autorita' marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti gia' affidati all'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

161.Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto funzionale e le modalita' organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorita' soppressa ai sensi del comma 159, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicita' e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

162.L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

163.All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

164.Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

165.I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

166.Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, e con le modalita' di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e' soppresso.

167.All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole «del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» aggiungere le seguenti: «l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

168.Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonche' delle disposizioni in materia di sostenibilita' dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

169.Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

170.E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.(51)

172.E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

173.All'onere derivante dal comma 172, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

174.E' autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'Investment and Technology Promotion Office (ITPO/ UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

175.Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

176.Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

177.Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.

178.Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

179.Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuita' della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

181.Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' e dei trasporti della Strada statale n. 652 - Tirreno-adriatica di cui all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

182.Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo, e' concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

183.In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonche' per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entita' tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilita' comunitaria, rinegozia con la societa' concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.

184.Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. e' autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.

185.Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 184 del presente articolo e' destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

186.Al fine di consentire il finanziamento delle attivita' finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia e' autorizzato il trasferimento all'Autorita' portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.

187.All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

188.Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dal comma 187 del presente articolo, si procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

190.All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

191.Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dagli enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, puo', entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

192.Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.

193.Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192.

194.A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullita', azioni esecutive. (43)

195.La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene e' stato gia' trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando e' costituito da una quota indivisa gia' pignorata. (43)

196.Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204. (43)

197.Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto. (43)

199.Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca. (43) (63)

200.Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonche' la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di proceduta penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente e' comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia. (43)

201.Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. (43)

202.Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 e' versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti. (43)

203.Terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non puo' prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non e' ammesso reclamo. (43)

204.Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. (43)

205.Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine. (43) (63)

207.In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

208.Per il finanziamento di studi, progetti, attivita' e lavori preliminari nonche' lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

209.Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge lo aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione puo' assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014.

210.Presso il Ministero dell'interno, e' istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui e' affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 209, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione e' presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che cio' comporti oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al comma 209, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.

211.Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprieta' o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il piu' efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorita' portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovra' essere detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e' inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonche' dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facolta' di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.(58)

212.Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» e' assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.

213.Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la societa' Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalita' a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

214.In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

215.Al fine dello svolgimento delle attivita' di competenza della Societa' Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, la medesima societa' si puo' avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Societa' e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

216.La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Societa' e' soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento delle attivita' strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa', della conclusione del piano delle opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.

217.E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto, l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonche' lo sportello telematico del diportista.

218.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' titolare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento dei dati.

219.Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita'. iscritte, delle modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche' delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di registri, uffici e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.

220.Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, e' parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalita' di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonche' alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalita' di partecipazione alle attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche' dei soggetti autorizzati all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture. e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

221.Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi la normativa vigente.

222.Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

224.Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni e' utilizzato dalla medesima regione per le finalita' di cui al comma 225, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.

225.Per le finalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma e' ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.

226.Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

227.Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013.

228.COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64.

229.Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

230.All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria. 9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilita' annua del Fondo. 9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. 9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. 9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

232.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

234.Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020.

235.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. (9) (18) (27)(38) (42)

236.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. Non e' riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalita' stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilita' di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

237.Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.

238.Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facolta' non da' comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

239.Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto.

240.Per i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e' liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilita' in una di dette gestioni.

241.Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia e' conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione piu' elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facolta' di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta' e anzianita' contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

242.Il diritto alla pensione di inabilita' ed ai superstiti e' conseguito in conformita' con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

243.La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.

244.Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

245.Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

246.Per la determinazione dell'anzianita' contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.

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