LEGGE 20 marzo 1913, n. 217
Art. 1
È autorizzato il rimborso delle somme dovute alle Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo, per spese di trasporto di materiali telegrafici e telefonici, relative al periodo di esercizio privato delle reti suddette, nella misura di L. 18.268,24 alla Società per le ferrovie dell'Adriatico e di L. 42.744,73 a quella del Mediterraneo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)