LEGGE 16 dicembre 1918, n. 1985

Type Legge
Publication 1918-12-16
Ultimo aggiornamento 1919-01-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

I cittadini, i quali avranno prestato servizio militare nell'esercito e nella marina mobilitati, saranno inscritti nelle liste elettorali ai termini dell'art. 2 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821, anche se non hanno compiuto gli anni 21, ferme restando le condizioni dagli altri articoli dalla detta legge stabilite.

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