LEGGE 7 giugno 1923, n. 1307
Art. 1
È convertito in legge il R. D. 20 febbraio 1921, numero 185, che estende agli aiutanti del Regio Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri ed aiutanti del Regio Corpo del Genio civile.
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