LEGGE 17 giugno 1929, n. 971

Type Legge
Publication 1929-06-17
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato: 1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A); 2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B, C, D, E); 3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'anno finanziario 1929-30, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

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