LEGGE 16 giugno 1932, n. 826

Type Legge
Publication 1932-06-16
Ultimo aggiornamento 1938-08-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'istruzione professionale dei contadini è affidata alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la impartiscono a mezzo del loro personale tecnico, con l'indirizzo e sotto la vigilanza del direttore di ciascuna Cattedra, mediante corsi temporanei, di carattere eminentemente pratico e applicativo locale.

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