LEGGE 16 marzo 1933, n. 527
Art. 1
La durata massima normale di lavoro effettivo degli operai e degli impiegati nelle aziende industriali, pubbliche e private, di qualsiasi natura, e nelle loro dipendenze, anche se abbiano carattere d'istituti d'insegnamento professionale o di beneficienza, e qualunque sia il numero delle persone occupate, non potrà eccedere le ore 8 al giorno e le 48 settimanali.
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