LEGGE 4 giugno 1934, n. 977
Art. 1
Nessuno può esercitare la professione di insegnante di materie musicali in Istituti o Scuole di musica, ne fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della presente legge.
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