Act 034U1265
Art. 177. E' fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al pubblico l'elenco ufficiale delle specialita' medicinali registrate dal Ministero, indicato nell'articolo precedente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a duecento. ((62))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 178
Art. 178. I produttori di specialita' medicinali sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione, indicate nella tabella n. 5 annessa al presente testo unico. Le forme e i mezzi per la riscossione di tali tasse sono stabiliti nel regolamento. ((62))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 179
Art. 179. Con decreto del Ministro per l'interno possono essere aggregate al Consiglio superiore di sanita', per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia. ((62))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 180
Art. 180. Nessuno puo' fabbricare senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, a scopo di vendita, vaccini, virus sieri, tossine ogni altro prodotto simile determinato con decreto del Ministro stesso. La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne la purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autorita' sanitaria, comunale. Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti, prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti a controllo nell'istituto di sanita' pubblica, per verificarne l'innocuita', la purezza ed eventualmente l'efficacia. La spesa del controllo e' a carico del produttore. ((62))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 181
Art. 181. Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati nell'articolo precedente, preparati all'estero, puo' essere autorizzato dal Ministro per l'interno, su parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali. E' salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto all'estero. ((62))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 182
Art. 182. I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione specifica, contro determinate infezioni, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione. Il parere del Consiglio superiore di sanita' deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare permessi di fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e nel comma primo dell'art. 180. ((62))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 183
Art. 183. Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi puo' essere fatta direttamente dagli istituti produttori ,gli uffici sanitari provinciali, i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza. ((62))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 184
Art. 184. L'impiego a scopo profilattico o terapeutico di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati, nonche' di prodotti opoterapici, fermenti solubili od organizzati, prodotti biologici ed altri che possono essere determinati con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', anche se non preparati a scopo di vendita, e non soggetti ad autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nella presente sezione, e' consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero, siano o non universitari, e in pubblici ambulatori, autorizzati dal prefetto, sotto la responsabilita' del dirigente l'istituto, il reparto o l'ambulatorio nel quale avviene l'impiego stesso. Dell'applicazione il dirigente deve conservare esatta registrazione e dare notizia scritta al capo dell'amministrazione o dell'ente, dal quale l'istituto, il reparto o l'ambulatorio dipendono. Nel caso di applicazione dei prodotti sopraindicati nei pubblici ambulatori autorizzati, deve esserne data notizia scritta, con la indicazione delle persone trattate, anche all'ufficiale sanitario comunale e da questo al medico provinciale. ((62))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 185
Art. 185. Il prefetto, sentito il medico provinciale, puo', in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti indicati nell'articolo precedente. Il prefetto da' comunicazione del divieto al Ministero dell'interno e, a mezzo del podesta', al capo dell'amministrazione interessata. ((62))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 186
Art. 186. La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta l'autorizzazione del Ministero dell'interno a seguito di domanda del dirigente l'istituto, l'ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dell'interessato.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 187
Art. 187. Il Ministero dell'Interno pubblica annualmente l'elenco dei prodotti dei quali e' autorizzata la vendita a norma degli articoli 180, 181 e 182. Di ogni nuova autorizzazione e' dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 188
Art. 188. Il contravventore alle disposizioni della presente sezione e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila. Se la trasgressione e' commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene e' aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno. Il prefetto, indipendentemente dall'azione penale, puo' ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l'autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell'officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 188 bis
Art. 188-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 538](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;538))) ((64))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 189
Art. 189. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 179](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-02;179)))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 190
Art. 190. E' vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere: a) poppatoi a tubo, nonche' parti staccate di essi destinate a comporli; b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena. Il contravventore a tale divieto e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 191
Art. 191. La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva. Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica. Il contravventore a tali prescrizioni e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 192
Art. 192. Spetta all'utorita' sanitaria centrale e all'autorita' sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da provincie, comuni e altri enti. L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto Reale, su proposta dei Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 193
Art. 193. Nessuno puo' aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere dei Consiglio provinciale di sanita'. ((28)) L'autorizzazione predetta e' concessa dopo che sia stata assicurata l'osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da' alloggio per mercede. Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a diecimila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto puo', altresi', ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarita'. In tale caso la durata della chiusura non puo' essere superiore a tre mesi il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 194
Art. 194. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'. (28) Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione de] prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. ((55))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 195
Art. 195. Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denunzia al prefetto. Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto. Tale autorizzazione non e' concessa se non sia stato ottemperato all'obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive. Il contravventore alle disposizioni predette e' punito con l'ammenda da lire duecento a mille. ((55))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 196
Art. 196. L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico. I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresi' tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa. La tassa annua di ispezione e' anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente. Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici. ((55))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 197
Art. 197. E' vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dell'autorizzazione ministeriale preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinque cento a cinquemila. La disposizione del primo comma non si applica per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle Cliniche universitarie e negli Istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti. ((55))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 198
Art. 198. I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire trecento. ((55))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 199
Art. 199. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno. L'autorizzazione e' pure richiesta per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali. Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 200
Art. 200. La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilita' non esimono dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 201
Art. 201. E' necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici. (28) Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentira' l'Associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio. E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialita' medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali. La licenza e' rilasciata sentito il parere di una speciale commissione d esperti, nominata dal Ministro per l'interno. Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo terzo comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71)).
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 202
Art. 202. Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 203
Art. 203. La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non puo', nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanita' o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire duecento.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 204
Art. 204. La coltivazione del riso e' soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi i podesta' dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il Consiglio provinciale di sanita' ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ed approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, sentito quello per le corporazioni.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 205
Art. 205. Il regolamento deve determinare: a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse; b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie; c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso; d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico; e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali; f) le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell'art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia; g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 206
Art. 206. Chiunque intenda attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al podesta' apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso. La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dai podesta' e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto. Agli effetti di questa disposizione la risaia e' considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 207
Art. 207. Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo e' di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio. Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 208
Art. 208. Il prefetto, intesi i podesta' dei comuni interessati e il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, puo' vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 209
Art. 209. ((Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorita', il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore. Contro il provvedimento del sindaco e' ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale)). Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 210
Art. 210. Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo. E' invece ammessa la revisione dell'estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformita' delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 211
Art. 211. La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, e' obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche. La relativa spesa e' ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316. Il contravventore all'obbligo predetto e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 212
Art. 212. I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi. La spesa relativa e' anticipata dal comune ed e' ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base all'aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette. Il contributo e' inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali. Lo sgravio dell'imposta non da' luogo al rimborso del contributo. Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa e' a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 213
Art. 213. Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle localita' destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilita' e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell'art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare. I dormitorii dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne. In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila. ((24))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 214
Art. 214. Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualita' e in quantita' sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati. Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro e' obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila. ((24))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 215
Art. 215. Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitorii, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 216
Art. 216. Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanita', approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 217
Art. 217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbri che, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podesta' prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podesta' puo' provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 218
Art. 218. I regolamenti locali di igiene e sanita' stabiliscono le norme per la salubrita' dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno. I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce; b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo: c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni; d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento. I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 219
Art. 219. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e quello dell'economia corporativa, determina le modalita' secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubrita' de gli abitati rurali, avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia. In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilita' delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l'approvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali di rifiuto.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 220
Art. 220. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380))) ((74))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 221
Art. 221. Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podesta', il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a cio' delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformita' del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrita'.(57) (66) ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380))). ((74))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 222
Art. 222. Il podesta', sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, puo' dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 223
Art. 223. Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprieta', e' obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilita', sancite nei regolamenti locali di igiene e sanita' o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti. In caso che il proprietario non provveda, il podesta', fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all'ufficio del Genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podesta'. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari. Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il podesta' provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 224
Art. 224. I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessita' igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della localita'. Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalita' stabilite nell'articolo precedente.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 225
Art. 225. Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro e' tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorita' sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate. Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perche' vi e' pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, le norme necessarie per l'igiene e per la tutela della salute degli operai. L'assuntore e' tenuto all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l'attuazione delle norme stesse. Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l'attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l'esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a carico dell'assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dell'assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata. Contro i provvedimenti del prefetto e' ammesso il ricorso al ministro per l'interno.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 226
Art. 226. Non puo' essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a duemila.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 227
Art. 227. E' vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tale liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorita' sanitaria. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocita' del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurita' delle acque convogliate, nonche' degli interessi della pesca e della piscicultura, la distanza a valle della citta' o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione. Nel caso di inadempimento, il prefetto puo' disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 228
Art. 228. I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a ((L. 50 milioni)), al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Per i progetti, il cui importo non superi i ((150 milioni)), deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'. Quando si tratti di progetti di importo; superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti piu' Province, qualunque ne sia l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanita'. Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonche' quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 229
Art. 229. ((I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni. I progetti di cui sopra, nonche' quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita' quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni. Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino piu' Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanita')).
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 230
Art. 230. Sono sottoposti al parere del Consiglio superiore di sanita' i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti. Sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita' i piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli altri comuni.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 231
Art. 231. Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel [testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773), occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del podesta', che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario. Contro il provvedimento del podesta', e' ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. La decisione del prefetto e' definitiva. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a mille. ((4))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 232
Art. 232. La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podesta', spetta anche all'((Ente provinciale per il turismo)). Il podesta', anche su proposta dell'((Ente provinciale per il turismo)), sentito l'ufficiale sanitario, quando un albergo e' giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, puo' prescrivere all'esercente i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrita'. Se l'esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, puo' ordinare la chiusura dell'albergo. Contro l'ordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, e' ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica. (4)
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 233
Art. 233. Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a piu' di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 234
Art. 234. Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 235
Art. 235. Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 236
Art. 236. Chiunque tiene in esercizio una stalla e' tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento. Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, e' vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquanta per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 237
Art. 237. I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani. Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonche' le norme per l'uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell'apposito regolamento adottato dal comune in conformita' delle norme date dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 238
Art. 238. Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani e' fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell'articolo precedente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 239
Art. 239. Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono rispondere ai requisiti stabiliti nell'apposito regolamento.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 240
Art. 240. La violazione delle norme indicate negli articoli 233, 235 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, puo' essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 241
Art. 241. Gli istituti che esercitano il credito a favore dell'agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l'ammortamento rateale in dieci anni, per l'attuazione delle norme stabilite nel presente capo.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 242
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 242 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1962, N. 283))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 243
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 243 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1962, N. 283))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 244
Art. 244. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati e' punito con la multa da lire trecento a duemila.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 245
Art. 245. E' vietata l'introduzione nel Regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 246
Art. 246. Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podesta', secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l'utilizzazione, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti. La mancanza della predetta autorizzazione da' luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 247
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 247 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1962, N. 283))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 248
Art. 248. Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualita'. Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune puo' essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 249
Art. 249. Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila. Salvo l'applicazione delle pene stabilite nel [codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398), quando il fatto renda l'acqua pericolosa per la salute pubblica.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 250
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 250 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1962, N. 283))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 251
Art. 251. E' vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila. ((59))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 252
Art. 252. Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo precedente: a) le piccolissime quantita' di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari. La quantita' di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico che puo' essere tollerata in questi prodotti, e' stabilita dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze; b) le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantita' di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 253
Art. 253. Il Ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il Consiglio superiore di sanita', quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 254
Art. 254. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denunzia al podesta', e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 255
Art. 255. Le denunzie di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal podesta' al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale, dal prefetto al Ministero dell'interno. Quando la gravita' del caso lo esiga, il prefetto, sentito il medico provinciale, puo' costituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il Ministro per l'interno.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 256
Art. 256. I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'autorita' sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi. Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia. Il contravventore all'obbligo anzidetto e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla Cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel [testo unico 1° maggio 1930, n. 680](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1930-05-01;680); a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 257
Art. 257. Qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione e' tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l'interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede. Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per l'interno e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 258
Art. 258. Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, e' tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podesta'. Il provvedimento del podesta' e' preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione. Il contravventore e' punito coll'arresto fino a tre mesi e coll'ammenda da lire duecento a duemila.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 259
Art. 259. I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose. Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il prefetto puo' dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'art. 93.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 260
Art. 260. Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila. ((83)) Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena e' aumentata.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 261
Art. 261. Il Ministro per l'interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva a carattere epidemico, puo' emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa. Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 262
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 262 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1962, N. 283))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 263
Art. 263. ((L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorra, anche ordinanze speciali. Il prefetto e' autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali. Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco: a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati e in altre collettivita'; b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie. Le ordinanze dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione)).
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 264
Art. 264 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136)))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 265
Art. 265. ((Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione)). ((Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo' stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione)). ((Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una indennita' variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste)). ((Ai coltivatori diretti l'indennita' puo' essere corrisposta fino all'80 per cento)). ((L'importo delle indennita' e' per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia)). ((L'indennita' non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-02-08;320), quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennita' viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione)).
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 265 bis
Art. 265-bis. ((Nessuno puo' importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanita', i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente articolo 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini e' riservata allo Stato che puo' demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanita'. Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 500.000. Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanita' ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro puo' revocare l'autorizzazione)).
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 266
Art. 266. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 26 GIUGNO 1981, N. 334](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-06-26;334), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 6 AGOSTO 1981, N. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-08-06;457)))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 267
Art. 267. Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilita' del medico provinciale ed e' inviato gratuitamente ai podesta' e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura. Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino. Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri. E' in facolta' della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione. Tale integrazione puo' essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel 2° comma dell'art. 92.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 268
Art. 268. Spetta al Ministero dell'interno la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi. E' sottoposto a vigilanza del Ministero dell'interno e del prefetto, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e l'assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia. Il Ministero dell'interno vigila sull'esecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 269
Art. 269. Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza: 1° i consorzi provinciali antitubercolari, le provincie, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi; 2° l'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 270
Art. 270. Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo: a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari; b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarita' o manchevolezze per i provvedimenti di competenza; e) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinche' siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi; d) di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti; e) di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformita' delle direttive del Ministero dell'interno, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici. ((39))
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 271
Art. 271. Il consorzio provinciale antitubercolare e' ente morale ed e' retto da apposito statuto, approvato dal prefetto. Quando l'istituzione di opere antitubercolari e' promossa, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, da due o piu' consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, e' approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i Consigli provinciali di sanita' e le Giunte provinciali amministrative delle provincie interessate.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 272
Art. 272. La provincia e i comuni che la compongono, nonche' gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare. Possono farne parte, su loro domanda, anche le congregazioni di carita', le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonche' le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attivita' nella provincia. Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale. Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 273
Art. 273. Il consorzio provinciale antitubercolare e' amministrato da un Comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto fra i componenti del Consiglio provinciale di sanita', uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati. I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Il direttore del Consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 274
Art. 274. Il Ministro per l'interno, per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, puo' sciogliere il Comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del Comitato stesso.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 275
Art. 275. Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non piu' tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio ad prefetto per l'approvazione. Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 276
Art. 276. L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi. Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio e' disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione. Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio puo', con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo. In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 277
Art. 277. Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare e' costituito: a) del direttore del consorzio, cui puo' essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale; b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali; c) delle assistenti sanitarie visitatrici. Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale, ove esiste, e' inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 278
Art. 278. ((Il personale del Consorzio e' nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio)). Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato i quaranta anni di eta'. ((La nomina in ruolo e' fatta nella persona del vincitore del concorso)). Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 279
Art. 279. La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 280
Art. 280. Il ricovero d'urgenza degli ammalati di tubercolosi e' disposto dal podesta' o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ogni altro ricovero e' ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare o dall'Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale, secondo la rispettiva competenza. Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorita' sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 281
Art. 281. La competenza passiva delle spese di spedalita' per il ricovero di ammalati di tubercolosi e' regolata: a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle situazioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi; dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolori. In tutti gli altri casi le spese di spedalita' sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorsa da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa puo' stanziare a tale scopo nel bilancio. Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della [legge 3 dicembre 1931, n. 1580](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-12-03;1580), agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di poverta'. E', pero', in facolta' dei consorzi di affidare tale compito all'Amministrazione della provincia, la quale e' tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 282
Art. 282. In appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in: a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi; b) contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio; c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti; d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario. Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilita' degli esercizi successivi.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 283
Art. 283. I contratti, aventi per oggetto la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolotici, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 284
Art. 284. I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettivita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 285
Art. 285. Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno: a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma; b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia. Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi. Sugli stanziamenti e sulle disponibilita' a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 286
Art. 286. L'autorita' sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che credera' piu' opportuno e finche' non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite. Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni. ((Le spese di spedalita' sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanita')).((45)) E' fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 287
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